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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.90
Data decisione, Autorità: 25.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00090
Lugano 25 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la decisione 13 marzo 2001 (n. 1191) con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso 2 agosto 2000 dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative al 2000 concernenti l'immobile al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
5 aprile 2001 del municipio di __________;
10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp. __________ di __________. Il 17 luglio 2000 il municipio di __________ ha emesso nei confronti dell'interessata la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative all'anno in corso concernenti il predetto immobile. Le tasse sono state calcolate partendo dal principio che questo fosse composto di due appartamenti. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è pertanto stata fissata in fr. 200.-- (= fr. 100.-- per economia domestica), quella d'uso delle canalizzazioni in fr. 50.-- (= fr. 25.-- per elemento allacciato).
B. Con ricorso 2 agosto 2000 __________ è insorta al Consiglio di Stato richiamando la contestazione sollevata contro le tassazioni degli anni precedenti, ossia che l'edificio al mapp. __________ costituiva un'unica entità abitativa, non due appartamenti separati. L'insorgente ha pertanto contestato la doppia imposizione dei tributi.
C. Con risoluzione 13 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa. Dall'istruttoria esperita a tal fine era difatti risultato che l'immobile al mapp. __________ era costituito di un solo grande appartamento. Per questo motivo il Governo ha ridotto la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a fr. 100.--. Esso ha invece ridotto quella d'uso delle canalizzazioni a fr. 46.--, dopo aver accertato che questa doveva essere determinata in applicazione del nuovo regolamento delle canalizzazioni, adottato dal legislativo il 26 febbraio 1999 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 17 gennaio 2000.
D. Con ricorso 17 febbraio 2000 __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo. La ricorrente chiede una ulteriore riduzione della tassa d'uso delle canalizzazioni: da un lato perché il municipio aveva emesso di proposito quel tributo nei confronti di tutti gli utenti fondandosi sull'abrogato regolamento 1981/1984, la cui applicazione le è più favorevole; dall'altro perché il calcolo effettuato dal Consiglio di Stato in applicazione del nuovo regolamento non tiene conto dalla riduzione del 30% della stima ufficiale dell'edificio disposta all'art. 47 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996. Riallacciandosi alle contestazioni sollevate a partire dal 1998 in merito alla doppia imposizione delle tasse in rassegna e di quelle d'uso dell'acqua potabile, culminate nell'accoglimento della sua tesi attraverso il giudizio impugnato, l'insorgente chiede che il comune di __________ le versi fr. 10'000.-- di ripetibili e che il municipio venga ritenuto responsabile dall'omessa impugnazione delle relative tassazioni.
Il Consiglio di Stato sollecita la reiezione del gravame, mentre il municipio di __________ è d'accordo di ridurre l'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni a fr. 32,20 per tenere conto della riduzione del 30% sul valore della stima ufficiale dell'edificio al mapp. __________.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. L'insorgente contesta anzitutto l'importo della tassa d'uso delle canalizzazioni definito dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 38 cpv. 3 del nuovo regolamento delle canalizzazioni, adottato dal consiglio comunale il 26 febbraio 1999 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 17 gennaio 2000. Essa sostiene che il municipio aveva emesso quel tributo nei confronti di tutti gli utenti fondandosi sull'abrogato regolamento 1981/1984, la cui applicazione le è più favorevole, poiché non era in grado di applicare subito, per motivi organizzativi, la nuova regolamentazione. La ricorrente afferma, in secondo luogo, che il calcolo effettuato dal Consiglio di Stato in applicazione del nuovo regolamento non tiene conto dalla riduzione del 30% della stima ufficiale dell'edificio disposta all'art. 47 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996.
2.2. Il municipio, che postula l'applicazione del nuovo diritto, ammette di aver emesso le tasse d'uso delle canalizzazioni relative all'anno 2000 sulla base del previgente regolamento, poiché l'inserimento nel programma informatico dei valori di stima degli edifici, su cui poggia il sistema di calcolo adottato nel nuovo regolamento, avrebbe precluso una puntuale emissione dei tributi. Esso concorda invece sulla riduzione discendente da una corretta applicazione del nuovo regolamento, la quale impone di tener conto del fatto che il valore della stima ufficiale dell'edificio dev'essere ridotto del 30%.
2.3. Il Tribunale non può che condividere integralmente la risposta del municipio.
In primo luogo, il principio della legalità, che impone di applicare il nuovo regolamento, prevale su quello della parità di trattamento. D'altra parte l'art. 47 cpv. 3 dell'abrogato regolamento sulle canalizzazioni fissava la tassa d'uso delle stesse in almeno lo 0,5%o del valore della stima ufficiale dell'elemento allacciato (contro lo 0,2%o dell'art. 38 cpv. 3 del regolamento vigente): una tassazione correttamente calcolata sulla scorta del diritto previgente potrebbe pertanto condurre solamente ad una maggior imposizione dell'insorgente che non applicando il nuovo diritto.
La tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2000 relativa al mapp. __________ deve pertanto essere calcolata in applicazione diretta dell'art. 38 cpv. 3 del nuovo regolamento sulle canalizzazioni: in assenza di un'ordinanza municipale che determini il tasso esatto di imposizione muovendosi entro i limiti fissati dalla detta disposizione, fa difatti stato quello minimo previsto dalla stessa, dello 0,2%o del valore della stima ufficiale dell'elemento allacciato. Ora, in applicazione dell'art. 47 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, il valore della stima ufficiale dell'edificio al sub A del mapp. __________ dev'essere considerato, ai fini dell'imposizione, nella misura del 70%, ossia per fr. 161'000.--, anziché per fr. 230'000.--. Ne discende che la controversa tassa corrisponde a fr. 32,20 (= 0,2%o di fr. 161'000.--).
Riallacciandosi alle contestazioni sollevate a partire dal 1998 in merito alla doppia imposizione delle tasse in rassegna e di quelle d'uso dell'acqua potabile, culminate nell'accoglimento della sua tesi attraverso il giudizio impugnato, l'insorgente chiede inoltre che comune di __________ le versi fr. 10'000.-- di ripetibili e che il municipio di quel comune venga ritenuto responsabile dell'omessa impugnazione delle precedenti tassazioni. Tali censure non appaiono tuttavia ricevibili nella presente sede, ove l'oggetto della contestazione è circoscritto alla sola tassa d'uso delle canalizzazioni riferita all'esercizio
L'unica pretesa ammissibile è costituita dalla richiesta di ripetibili per la contestazione in esame e in questa sede, che può essere fondata sull'art. 31 PAmm. Tale domanda va tuttavia respinta, poiché la giurisprudenza di questa Camera non riconosce, di principio, ripetibili a chi procede senza l'assistenza di un patrocinatore.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente la quale, se si eccettua la riduzione della tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 13,80, risulta totalmente soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 13 marzo 2001 (n. 1191) del Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa d'uso delle canalizzazioni è ridotta a fr. 32,20.
La tassa di giudizio, di fr. 100.--, è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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