AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.88
Data decisione, Autorità: 05.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00088
Lugano 5 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la risoluzione 6 marzo 2001, no. 1028, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 9 novembre 2000, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 settembre 1999, il qui ricorrente avv. __________, titolare di una licenza di condurre di categoria B dal 1975, ha circolato in autostrada oltrepassando di 30 km/h il limite di velocità prescritto di 120 km/h (già dedotto il limite di tolleranza). Tale infrazione è stata sanzionata con un ammonimento il 7 gennaio 2000.
B. Il 25 agosto 2000, alle ore 07.34, l'avv. __________ è stato nuovamente colto a circolare in autostrada, in territorio di __________ (UR), alla guida dell'autovettura targata __________, ad una velocità accertata con apparecchio radar di 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 100 km/h.
C. A seguito della suddetta ulteriore infrazione, il 9 novembre 2000, la Sezione della circolazione, esaminato il rapporto 14 settembre 2000 della Polizia del canton Uri e considerato il precedente provvedimento amministrativo già adottato, ha risolto di revocare all'insorgente la licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 9 gennaio all'8 febbraio 2001 inclusi, autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori.
D. Con decisione 6 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal ricorrente e ha confermato il provvedimento di revoca. Il Governo ha ritenuto la misura giustificata, in quanto la sanzione inflitta per analoga infrazione poco più di un anno prima costituirebbe una circostanza aggravante, suscettibile di comportare la revoca della licenza nel caso di specie, benché il superamento del limite di velocità sia stato inferiore a 30 km/h.
E. Contro il predetto giudizio governativo, l'avv. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Egli non contesta i fatti, bensì rileva che l'infrazione commessa è considerata dalla giurisprudenza come di lieve entità e pertanto sanzionabile unicamente con un ammonimento. La precedente contravvenzione non potrebbe d'altra parte mutare tale conclusione, dal momento che egli, in venticinque anni di guida, non ha commesso altre irregolarità.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
Scopo della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso (art. 17 cpv. 1 LCStr). Ad ogni modo, la durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
4.2. Nel caso di specie, in assenza di specifiche circostanze aggravanti, l'infrazione commessa dal ricorrente potrebbe configurare un caso di lieve entità, poiché i limiti di velocità sono stati oltrepassati in misura inferiore, seppur di poco, a 31 km/h.
Tuttavia non può essere ignorato il precedente che grava sull'insorgente. In effetti, egli, poco meno di un anno prima di incorrere nell'avversata contravvenzione, è stato colto a circolare in autostrada a 30 km/h oltre il limite di velocità consentito. In entrambe le circostanze il superamento dei limiti di velocità ha rasentato la soglia a partire dalla quale scatta ineluttabilmente il provvedimento di revoca. L'entità e la prossimità temporale delle infrazioni rivelano che l'ammonimento inflitto nella prima circostanza non ha raggiunto lo scopo prefissato e, d'altra parte, sminuiscono notevolmente la reputazione del conducente, acquisita in precedenza durante svariati anni. Ne segue dunque che il primo requisito per la pronuncia di un ammonimento ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OAC, ossia la buona reputazione del conducente, non risulta adempito.
Del resto, proprio l'ammonimento in questione avrebbe dovuto accrescere la cautela e la sensibilità dell'insorgente al rispetto dei limiti di velocità. Egli dunque non poteva non essere pienamente consapevole della gravità del pericolo creato per la circolazione, superando in misura rilevante i limiti di velocità. A ciò si aggiunga che l'infrazione è stata commessa non in un punto ove vige il limite generale di 120 km/h, ma su un tratto autostradale in cui il limite è ridotto a 100 km/h, oltrepassato pertanto di ben il 27%. La colpa dell'insorgente non può dunque venir qualificata come lieve, proprio poiché recidivo specifico.
Di conseguenza, il provvedimento di revoca della licenza di condurre resiste alle critiche del ricorrente.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, della colpa effettiva e del precedente a carico del ricorrente, il provvedimento di revoca per la durata di un mese, corrispondente al minimo previsto dalle legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo ginevrino in un'analoga fattispecie in: SJ 1993 p. 578, N. 65).
In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 30 cpv. 2 e 31 cpv. 2 OAC;
10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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