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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.85
Data decisione, Autorità: 23.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00085
Lugano 23 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 di
entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 22 maggio 2000 contro la decisione 8/16 maggio 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia concernente la formazione di una terrazza esterna per l'esercizio pubblico al mapp. __________ di quel comune (osteria __________);
viste le risposte:
3 aprile 2001 di __________;
3 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
5 aprile 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che all'udienza 17 luglio 2001 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. il municipio rilascia la licenza edilizia, d'accordo il signor __________;
il numero massimo di posti a sedere autorizzato è di 12 posti;
la parete schermante dovrà essere di m 2.50 calcolati a
partire dal pavimento della terrazza;
accogliere il ricorso 26.03.2001 conformemente all'accordo
di cui ai punti 1 e 2 e di annullare il giudizio governativo
nella sua totalità;
che i ricorrenti hanno dichiarato all'udienza stessa di accettare la proposta;
che anche il municipio di __________ e l'opponente, __________, hanno parimenti comunicato al Tribunale di accettare la transazione, con scritti del 2 agosto rispettivamente 25 luglio 2001;
che nulla osta, a questo punto, dal profilo del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;
che il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 21 LE, 22 LPT, 67, 70 LALPT, 1, 7, 25 LPAmb, 7 OIF, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato e la decisione del municipio di __________ 8/16 maggio 2000 sono integralmente annullate;
§§. Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché rilasci la licenza edilizia, assoggettandola agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12 aprile 2000 e precisati al punto 2 della transazione; il municipio è altresì tenuto a regolare la procedura relativa all'approvazione di dettaglio della parete schermante imposta nell'avviso dipartimentale.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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