AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.84
Data decisione, Autorità: 16.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00084
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Efrem Beretta in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 8 marzo 2001 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC), in materia di riconoscimento del titolo di architetto a diritto acquisito quale requisito per dirigere un'impresa di costruzione;
vista la risposta 26 aprile 2001 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il qui ricorrente , dopo aver conseguito il diploma di disegnatore edile alla STS di Lugano-Trevano nel __________ ed aver frequentato per tre anni la Scuola politecnica federale di Losanna (a quel tempo denominata EPUL), dal __________ è titolare di uno studio d'architettura a __________ e di un'impresa di costruzioni () a __________, rilevata dal padre, attualmente in liquidazione a seguito di fallimento.
B. Con istanza del 19 luglio 2000, l'insorgente ha richiesto alla CV-LEPIC di riconoscere che la propria qualifica professionale lo abilita alla direzione di un'impresa di costruzione iscritta al relativo albo cantonale. Egli ha addotto che, in quanto architetto a beneficio del regime di diritto acquisito, subirebbe una discriminazione per rapporto ai professionisti in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 5 cpv. 1 LEPIC.
C. Con pronuncia dell'8 marzo 2001, la CV-LEPIC ha statuito di non dar seguito alla suddetta istanza, informando il ricorrente che la problematica sollevata avrebbe potuto venir esaminata, a titolo pregiudiziale, unicamente nel quadro di una domanda di iscrizione di un'impresa all'albo. Ha comunque rilevato che, nell'ambito della LEPIC, l'architetto a diritto acquisito non può essere equiparato al titolare di un diploma universitario o di una scuola tecnica superiore.
D. Contro la predetta risoluzione commissionale, il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e ribadendo la domanda di accertamento, già formulata in prima istanza. In via preliminare, egli eccepisce la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che la CV-LEPIC non ha esaminato nel merito la questione sottopostale. Sostiene inoltre di vantare un legittimo interesse ad ottenere il postulato riconoscimento, poiché in futuro potrebbe richiedere di dirigere un'impresa, rispettivamente proporsi in qualità di impresario costruttore a ditte già in attività. Nel merito, ritiene che l'impossibilità di assumere funzioni dirigenti in un'impresa, differentemente da quanto previsto per gli architetti diplomati, sia dettata da motivi di mera politica economica, in violazione dunque dell'art. 27 Cost.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la CV-LEPIC, rilevando che la domanda di accertamento è inammissibile poiché non sorretta da un interesse attuale. Ad ogni modo, l'autorità di prime cure non ravvisa alcuna violazione né del diritto alla parità di trattamento, né di quello alla libertà economica, per le ragioni che, se del caso, verranno esposte nel seguito.
Considerato, in diritto
1.1. Di principio, rientrano sotto il concetto di decisione anche i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, non per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico ma, semplicemente, per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, N. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art. 1; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200). La parte che sollecita una simile decisione deve però essere titolare di un interesse legittimo all'accertamento immediato, ossia un interesse personale, concreto e attuale; inoltre, all'adozione di un simile provvedimento non devono opporsi preminenti interessi pubblici o privati (cfr. art. 41 PAmm; RDAT I-1997, N. 64; Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 41; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 36 B I s.). La decisione accertativa può in particolare giustificarsi in presenza di questioni di fondo, preliminari, chiarite le quali può essere evitato il ricorso a procedure lunghe e costose (cfr. RDAT II-1996, N. 23; Borghi/Corti, op. cit., N. 3 ad art. 41; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., N. 208). Qualora i presupposti sopra enunciati non risultino adempiuti, l'istanza è irricevibile ed un'eventuale determinazione dell'autorità adita rappresenta una semplice informazione e non una decisione impugnabile (cfr. RDAT I-1994, N. 76; Bovay, Procédure administrative, p. 259).
1.2. Nelle concrete evenienze, il ricorrente motiva il proprio interesse all'accertamento richiesto con l'esigenza di sapere se possa operare quale impresario costruttore, prima di ricostituire personalmente un'impresa o di venir assunto presso ditte già attive nel settore, in un futuro non necessariamente prossimo (cfr. ricorso, p.6).
Come rettamente osservato dalla CV-LEPIC, l'insorgente non sostanzia in alcun modo le sue asserzioni, dimostrando di aver intrapreso passi concreti per ulteriormente svolgere l'attività di impresario costruttore. Al contrario, egli ventila tale ipotesi in termini alquanto generici, sia per le modalità che per i tempi. Neppure la procedura fallimentare in corso nei confronti della __________ accresce la verosimiglianza che simile eventualità si realizzi, dal momento che il ricorrente svolge comunque un'attività professionale, essendo titolare di uno studio d'architettura. Da quanto precede emerge che le generiche asserzioni dell'insorgente non permettono di adempiere i presupposti di attualità e di concretezza, indispensabili ai fini dell'ammissibilità della domanda proposta. Ne consegue pertanto che egli non può vantare un interesse pratico ed attuale a far accertare l'adempimento dei requisiti per esercitare quale impresario costruttore. Già per questo motivo, il ricorso si rivela dunque irricevibile.
2.1. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ossia soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., N. 2 s. ad art. 60).
Nell'ambito della LEPIC, la facoltà di ricorso a questa Corte non è data contro tutti i provvedimenti adottati dalla CV, bensì unicamente contro le decisioni concernenti l'iscrizione o la cancellazione di imprese dall'albo nonché contro le sanzioni inflitte per violazione della legge stessa (cfr. i combinati disposti degli art. 9 e 15 cpv. 1, rispettivamente 16 e 17 cpv. 3 LEPIC).
2.2. Nel caso di specie, l'atto impugnato non concerne una domanda di iscrizione di un'impresa, bensì l'accertamento della sussistenza di un suo requisito, ossia le qualifiche professionali del personale dirigente. L'autorità inferiore sembra essersi espressa, piuttosto, in virtù della competenza generale assegnatale in punto all'applicazione della legge (art. 8 LEPIC), come, del resto, sembra ritenere anche il ricorrente (cfr. ricorso, p. 6). Pertanto la deducibilità del gravame dinanzi a questo Tribunale appare quantomeno dubbia. La questione può tuttavia rimanere indecisa, non essendo determinante ai fini del giudizio, per i motivi esposti al considerando 1.2..
A sostegno della propria tesi il ricorrente invoca, in particolare, la decisione resa dal Tribunale federale il 12 marzo 1997, su ricorso dell'associazione architetti ticinesi a diritto acquisito (AATI-DA). Con tale giudicato, l'alta Corte federale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 33 della Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPEPIA) che imponeva agli enti pubblici di conferire mandati solo a membri dell'OTIA, ad esclusione dei soci dell'AATIDA. Tale distinzione, fondata sulla persona del committente, è stata ritenuta lesiva della parità di trattamento tra concorrenti diretti (art. 27 Cost.), poiché non giustificata dalla protezione del pubblico né sorretta da motivi oggettivi e ragionevoli.
Da tale sentenza non è tuttavia possibile dedurre un'assimilazione pura e semplice degli architetti a diritto acquisito ai professionisti diplomati, in ogni settore d'attività, tantomeno laddove le prestazioni professionali non rientrano nella sfera tipica di competenza dell'architetto, come è il caso per la conduzione di un'impresa di costruzioni. In altri termini, il fatto che determinate persone autodidatte siano abilitate a redigere e sottoscrivere progetti di edifici non permette ancora di concludere che le stesse debbano venir ammesse, contrariamente al chiaro tenore letterale della LEPIC, anche a dirigere imprese di costruzione.
Pertanto la questione a sapere se la limitazione del riconoscimento quale impresario costruttore ai soli architetti diplomati violi la libertà economica non può essere risolta semplicemente appellandosi alla giurisprudenza invocata dal ricorrente. Essa dovrà semmai essere oggetto di un più approfondito esame, al momento e nelle sedi opportune.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 3, 5, 8, 9, 15 LEPIC; 3, 18, 28, 41, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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