AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.79
Data decisione, Autorità: 26.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00079
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 marzo 2001 di
contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 884) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
21 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
28 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 5 ottobre 1982 __________, consulente assicurativo di nazionalità nicaraguense, si è sposato nel suo Paese d'origine con la cittadina italiana __________, titolare dalla nascita di un permesso di domicilio in Svizzera rilasciato dalle autorità zurighesi. Dalla loro unione sono nate __________ e __________. Il 1° aprile 1983, il ricorrente è stato autorizzato a vivere presso la moglie. In seguito, egli ha ottenuto un permesso di domicilio (prossimo termine di controllo fissato per il 1° agosto 2003). Con il matrimonio, l'interessato ha acquisito la cittadinanza italiana; nel contempo, egli ha rinunciato alla nazionalità nicaraguense. Il 1° agosto 1991, la famiglia __________ è stata autorizzata dall'allora Sezione degli stranieri a trasferire il domicilio in Ticino (cambiamento di cantone).
b) Il 15 luglio 1994 il Polizeirichteramt del Canton Zugo ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 240.– per infrazione alla LCStr. Il 2 dicembre 1995 le autorità competenti in materia di circolazione stradale hanno revocato all'interessato la licenza di condurre per la durata di sei mesi.
Nell'estate 1996 i coniugi __________ si sono separati di fatto. Con decreto cautelare 18 settembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato l'affidamento di __________ e __________ alla madre, riservato al padre un ampio diritto di visita, e ha obbligato il ricorrente a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1'500.– alla moglie e di fr. 885.– a ciascuna delle sue due figlie. Nell'autunno 1996 __________ e __________ hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale in quanto il padre non versava loro gli alimenti. Per questo motivo, il 9 ottobre 1997 l'insorgente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Dall'aprile 1998, il ricorrente ha rimborsato mensilmente all'assistenza diversi acconti oscillanti tra fr. 50.– e fr. 150.–. Il 14 maggio 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________ e ha fissato il contributo alimentare mensile a carico del ricorrente in favore di ogni figlia in fr. 540 .– sino al compimento di 16 anni e in fr. 880.– fino alla loro maggiore età o alla fine dei loro studi. Il 5 luglio 1999 __________ è stato minacciato ancora una volta di espulsione, poiché persisteva a non rispettare l'obbligo alimentare nei confronti di __________ e __________.
B. Il 14 dicembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________. L'autorità ha rimproverato l'insorgente di aver costretto le sue due figlie, dal 1996, a ricorrere all'aiuto dello Stato per un totale di fr. 47'024.– e di aver cessato di rimborsare il debito dall'agosto 2000. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dell'interessato a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino e si è limitata a decretare il suo rimpatrio. Ha infine ritenuto che il ricorrente potesse risiedere in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista, a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
C. Con giudizio 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha rilevato che il debito contratto nei confronti dello Stato era nel frattempo aumentato a fr. 72'808.– e che non vi era alcuna possibilità di rimborsarlo entro breve termine. In seguito, ha considerato __________ una minaccia per l'ordine pubblico elvetico, rimproverandolo di aver interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali (querela della sua ex moglie per furto, violazione di domicilio, ingiurie e diffamazione). Ha pure ritenuto che egli non fosse ben integrato professionalmente in Svizzera per aver cambiato diversi posti di lavoro ed essere stato in disoccupazione, per aver contratto numerosi debiti privati e per avere a carico alcuni attestati di carenza beni. Anche l'Esecutivo cantonale ha considerato esigibile il trasferimento dell'insorgente nell'UE, segnatamente in Italia, rilevando che la decisione di rimpatrio gli permetteva in ogni caso di esercitare il suo diritto di visita alle sue figlie, rientrando in Svizzera nell'ambito delle usuali norme per i turisti.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di non poter versare regolarmente gli alimenti alle figlie a causa delle sue entrate insufficienti e sottolinea di aver rimborsato il debito allo Stato nella misura in cui le sue condizioni finanziarie glielo permettevano. Asserisce di essere ben integrato nel tessuto sociale elvetico. Adduce che con il suo allontanamento dalla Svizzera saranno compromesse le sue relazioni con __________. Chiede di tener conto che egli è attualmente fidanzato con un cittadina elvetica, con la quale intende sposarsi. Postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere dunque ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
3.2. A partire dall'autunno 1996, __________ e __________ hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale. Fino all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha contratto un debito verso lo Stato di fr. 72'808.–. __________ continua tuttora a non versare regolarmente alle sue due figlie gli alimenti, stabiliti dal Giudice civile in fr. 885.– mensili per ciascuna con decreto cautelare 18 settembre 1996 e, successivamente con sentenza 14 maggio 1999, in fr. 540.– sino al 16° anno di età rispettivamente in fr. 880.– fino alla loro maggiore età o alla fine dei loro studi. Dall'8 aprile 1998 al 30 dicembre 2000 il ricorrente ha invero rimborsato allo Stato complessivamente fr. 1'820.– tramite diversi acconti mensili da fr. 50.– a fr. 150.– (scritto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; ricorso ad 7, pag. 7). Tuttavia, questi versamenti - incostanti - sono insufficienti e non permettono, a questo ritmo, di pronosticare un miglioramento della situazione, visto che lo Stato continua ad anticipare gli alimenti a __________ e __________. Tanto più che i coniugi __________ avevano modificato il contributo alimentare a carico dell'insorgente fissato dal Giudice civile il 18 settembre 1996, "in considerazione dell'attuale situazione economica del padre" (dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio 14 maggio 1999, pag. 3). Ne consegue che, avendo fatto cadere le sue figlie a carico dello Stato in maniera continua e rilevante, il ricorrente adempie gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4.1. __________ ha 39 anni e risiede nel nostro Paese dal 1983. La lunga durata del suo soggiorno in Svizzera costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente. Attivo come consulente assicurativo, nel settembre 1996 il ricorrente è rimasto senza lavoro e ha beneficiato fino alla fine di maggio 1998 delle indennità di disoccupazione nella misura di fr. 2'000.–/2'514.– mensili (v. verbale di pignoramento 13 febbraio 1997 e scritto 18 giugno 1999 dell'insorgente). Il 9 ottobre 1997, egli è stato minacciato di espulsione. Nel giugno 1998 egli ha ricominciato a lavorare, questa volta come indipendente, per diverse compagnie di assicurazione. Le sue entrate oscillavano tra 2'000.– e 4'000.– franchi (verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998 Polizia cantonale). Su richiesta del dipartimento, il 18 giugno 1999 il ricorrente ha invocato la sua precaria situazione economica e ha affermato in particolare che voleva evitare in ogni modo che le sue figlie cadessero nuovamente a carico dell'assistenza sociale. A seguito di tali argomenti, il 5 luglio successivo l'autorità di prime cure si è limitata ad ammonirlo ancora una volta, avvertendolo che se lo Stato avesse continuato ad anticipare gli alimenti a __________ e a __________ dopo il mese di gennaio 2000 e se nel contempo egli non avesse rimborsato il debito, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Dal maggio 2000, egli lavora presso la __________ di __________ con uno stipendio mensile di fr. 2'000.–, ridotto dal 1° novembre 2000 a fr. 1'500.– , oltre ad eventuali commissioni e a un'indennità di fr. 500.– quale rimborso spese (ricorso ad 3, pag. 3). Ora, la crisi coniugale ha verosimilmente colpito l'interessato anche dal profilo economico. D'altra parte, però, e nonostante fosse già stato ammonito a due riprese, l'insorgente non ha reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per migliorare la sua situazione economica, mettendo a profitto la sua esperienza professionale e le sue conoscenze linguistiche. Egli si è limitato a chiedere un aiuto economico ad amici e alla sorella, ma non ha evitato che le sue due figlie continuassero a cadere a carico dell'assistenza pubblica. Egli non ha nemmeno contestato lo scritto 7 novembre 2000 del dipartimento, che lo invitava a formulare osservazioni sul fatto che si stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio. Durante il suo soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha pure interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 15 luglio 1994 il Polizeirichteramt del Canton Zugo gli ha inflitto una multa di fr. 240.– per infrazione alla LCStr (velocità eccessiva), mentre il 2 dicembre 1995 le autorità competenti in materia di circolazione stradale gli hanno revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha pure chiesto l'apertura di un procedimento penale a carico dell'insorgente per trascuratezza degli obblighi di mantenimento nei confronti di __________ e __________ (v. scritto 21 settembre 1999 a __________). Come se non bastasse, l'insorgente ha a suo carico due attestati di carenza beni per complessivi fr. 2'643.70 (v. verbali di pignoramento 13 febbraio 1997 e 14 giugno 2000) ed è pure rimasto per qualche tempo senza fissa dimora (v. rapporto 5 ottobre 1998 Polizia cantonale e verbale d'interrogatorio di polizia 24 novembre 1998 del ricorrente). Di conseguenza, egli denota pure una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
4.2. __________ è cittadino italiano naturalizzato. In quel Paese, egli ha vissuto dal 1979 al 1982 frequentando gli studi liceali (v. verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998). Il suo trasferimento in Italia non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione, visto che nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che l'insorgente non si troverà confrontato con insuperabili difficoltà di adattamento. Del resto, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella propria risoluzione (consid. G.4.), con la pronuncia di rimpatrio, al ricorrente rimane comunque la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in Ticino, affidate alle cure e all'educazione della madre, nonché con sua sorella __________, che vive da anni nel nostro Paese.
L'insorgente invoca la protezione dell'art. 8 CEDU, sottolineando il suo legame con __________ e __________ e alle quali ha donato la sua quota parte della casa che possedeva a __________ in comproprietà con la ex moglie. Non occorre tuttavia esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con le sue due figlie. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con le figlie rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esse esista un legame stretto, intatto ed effettivamente vissuto (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per il benessere economico del Paese. Orbene, la decadenza del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Del resto, come già precedentemente indicato, andando ad abitare in Italia, __________ potrà valicare la frontiera ed esercitare il suo diritto di visita a __________ e a __________ senza alcun problema di natura amministrativa.
Le autorità inferiori, limitandosi ad emanare una decisione di rimpatrio nei confronti del ricorrente, non hanno dunque disatteso gli art. 7, 9, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ma nemmeno l'art. 8 CEDU. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Infine, il fatto che l'insorgente intenda sposarsi con una cittadina elvetica non permette di mutare il giudizio; in particolare non esclude la pertinenza dei motivi che hanno condotto l'autorità a dichiarare decaduto il suo permesso.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 9, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (23 gennaio 1962), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 dicembre 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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