AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.75
Data decisione, Autorità:
01.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00075-241
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 8 marzo 2001 e 25 giugno 2001
di
patr. da: avv. __________
contro
a) la risoluzione 20 febbraio 2001, no. 878, del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 11 luglio 2000 dell'insorgente
avverso la decisione 26 giugno 2000 del municipio di __________, con la quale
gli è stata ordinata la demolizione di due muri di sostegno, lo spostamento
della recinzione in rete metallica lungo il ciglio della strada comunale ed
il ripristino dello stato anteriore del terreno, sulla part. no. __________
RF;
b) la risoluzione 6 giugno 2001, no, 2642, del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 19 febbraio 2001 dell'insorgente
avverso le licenze edilizie 31 gennaio 2001 rilasciate dal municipio di
__________ a __________ per la costruzione di un muro di sostegno e la
pavimentazione dell'accesso alla stalla sita sulla part. no. __________ RF e
per la ristrutturazione e l'allineamento dei muri di sostegno posti sulle
part. no. __________ e __________ RF;
ritenuto che, in occasione del sopralluogo 26
settembre 2001, dopo discussione, su proposta del giudice delegato, le parti
sono addivenute alla seguente transazione:
"1. il ricorrente
__________ provvederà a rimuovere il muro in verduro. Al suo posto, arretrato,
prolungherà il muro in pietra viva alla stessa quota sino a confine con la
proprietà __________ con il muro di ritorno lungo il confine, sino alla strada.
La cinta verrà lasciata nella posizione
attuale e completata sulla sommità del nuo-vo muro.
Lo spazio ricavato tra la strada e la cinta
non verrà adibito a posteggio, salvo ec- cezioni in casi particolari (area di
sosta di fortuna).
-
Il ricorrente __________ dichiara di ritirare i
ricorsi.
-
Il Tribunale cantonale amministrativo
provvederà allo stralcio dei ricorsi senza spe- se e senza ripetibili
né di prima né di seconda istanza";
considerato pertanto che i procedimenti sono così
esauriti;
decreta:
-
I ricorsi 8
marzo e 25 giugno 2001 sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
-
Non si prelevano
tasse, spese e ripetibili né di prima né di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster