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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.71
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00071
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2001 di
__________ e __________ patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (no. 728) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 5 giugno 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro l'autorizzazione a vendere come residenza secondaria un appartamento in condominio (PPP n. __________; part. n. __________ RF);
viste le risposte:
20 marzo 2001 del municipio di __________;
21 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1994 i ricorrenti __________ e __________ hanno acquistato un appartamento (PPP n. __________) del condominio che sorge sulla part. n. __________ RF di __________, dove hanno stabilito il loro domicilio;
che nel mese di marzo del 2000 i ricorrenti hanno acquistato una proprietà ad __________, nella quale si sono trasferiti;
che il 19 aprile 2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di vendere il loro appartamento quale residenza secondaria, asserendo di non riuscire a venderlo come residenza primaria;
che, sentito il parere della commissione della gestione, il 5 giugno 2000 il municipio ha respinto l'istanza, asserendo di non ravvisare nella situazione dei ricorrenti le premesse per la concessione di una deroga ai vincoli di residenza primaria sanciti dalle norme di zona (art. 37bis NAPR);
che con decisione 14 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ ed __________;
che il Governo ha in sostanza condiviso la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal municipio per giustificare il diniego della deroga;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione eccezionale rifiutata dal municipio;
che a sostegno dell'impugnativa i ricorrenti rilevano fra l'altro che la SUL degli appartamenti del condominio non è proporzionale alle quote di comproprietà;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE e non dall'art. 208 LOC, erroneamente richiamato dal Consiglio di Stato per fondare la sua competenza;
che la vertenza è in effetti di natura edilizia: oggetto del contendere è il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai vincoli di natura pianificatoria, che limitano ad __________ l'utilizzazione delle costruzioni residenziali;
che controverso è in sostanza il rilascio di una licenza edilizia volta a cambiare l'attuale destinazione residenziale primaria dell'appartamento;
che, data per certa la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa, il ricorso va parzialmente accolto già perché il giudizio governativo omette di rilevare che la decisione municipale censurata è stata adottata disattendendo crassamente la procedura prescritta dalla LE per il rilascio dei permessi di costruzione (art. 1 LE; 4 RLE; cfr. STA 7.12.1998 in re comune di __________);
che la procedura, viziata da difetti insanabili, va ripresa ab initio, invitando i ricorrenti a presentare una domanda di costruzione volta ad ottenere una licenza in deroga per cambiare la destinazione del loro appartamento;
che la decisione municipale impugnata va quindi annullata assieme a quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico del comune resistente secondo soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (no. 728).
1.2. la decisione 5 giugno 2000 del municipio di __________.
Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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