AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.70
Data decisione, Autorità: 16.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00070
Lugano 16 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 marzo 2001 di
patr. dallo st. leg. __________
contro
la risoluzione 14 febbraio 2001 (n. 748) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
9 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
21 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino turco di etnia curda __________ è entrato in Svizzera nel luglio 1989 depositando una domanda d'asilo. Nel 1993, l'interessato ha ritirato l'istanza in quanto aveva ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio celebrato il __________ del medesimo anno a __________ con la cittadina elvetica __________. Dalla loro unione è nato __________. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente è stato a più riprese disoccupato. Nel settembre 1996, il figlio dell'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza sociale per ottenere l'anticipo degli alimenti che il padre non gli versava. Il 30 ottobre 1997 __________ ha divorziato dalla moglie __________.
B. a) Con decisione 6 maggio 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio in Svizzera, negandogli nel contempo il rinnovo del suo permesso di dimora. In estrema sintesi, l'autorità ha rilevato che l'interessato era divorziato e non versava gli alimenti al figlio.
b) Il 20 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso di __________ "ai sensi dei considerandi". Il Governo, visto che il ricorrente aveva trovato lavoro quale aiuto cuoco, gli ha concesso un'ultima possibilità per soggiornare in Ticino a condizione (art. 5 cpv. 1 LDDS) di tenere un comportamento irreprensibile, di versare i contributi di mantenimento a suo figlio e di estinguere in tempi ragionevoli il debito di circa fr. 18'000.– che egli aveva contratto nei confronti dell'assistenza pubblica, in gran parte a causa del mancato pagamento degli alimenti a __________. L'Esecutivo cantonale ha quindi ammonito __________ ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS. Il permesso di dimora del ricorrente è stato infine rinnovato fino al 6 novembre 2000.
C. Il 20 novembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta alla proroga del suo permesso di dimora in quanto, nonostante l'ammonimento, egli non aveva rispettato le condizioni postegli nella risoluzione governativa del 20 ottobre 1999.
D. Adìto il 30 gennaio 2001 da __________, il 14 febbraio successivo il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il suo ricorso. Il Governo ha considerato tardivo il gravame, in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse da respingere nel merito, poiché il ricorrente era rimasto nuovamente disoccupato poco dopo aver ottenuto il rinnovo del suo permesso di dimora, continuava a non versare gli alimenti al figlio e non aveva estinto il debito contratto nei confronti dell'assistenza pubblica.
E. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Secondo l'insorgente, la mancata notifica della risoluzione dipartimentale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e la decisione del Consiglio di Stato sarebbe viziata da formalismo eccessivo. Sostiene di essere stato impedito a ritirare la raccomandata in quanto non aveva ricevuto l'avviso di ritiro, probabilmente a causa di un errore del funzionario postale (omissione nel recapitarlo oppure consegna nella bucalettere o casella postale di un altro destinatario). Ritiene in ogni caso che il termine per ricorrere decorresse a partire dal 25 gennaio 2001, momento in cui egli aveva preso conoscenza del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure. Nel merito, contesta che siano adempiuti i requisiti per non rinnovargli il suo permesso di dimora e ritiene che il suo allontanamento dal territorio cantonale violi l'art. 8 CEDU e pregiudichi le sue relazioni con suo figlio. Con istanza pedissequa al gravame, postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Turchia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Sennonché, __________ non può prevalersi della menzionata disposizione legale, in quanto il suo matrimonio con __________ è durato meno di cinque anni.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona risiedente nel nostro paese e titolare di un permesso di domicilio o della cittadinanza elvetica, può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se __________ possa richiamarsi all'art. 8 CEDU a seguito del suo legame con suo figlio __________, il quale possiede la cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli intrattenga una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con lo stesso, dal momento che egli continua a non versare a quest'ultimo i contributi alimentari cui era tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio omologata il 30 ottobre 1997 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano. Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito. In effetti, il gravame va respinto nel merito per i motivi che verranno esposti nel considerando 2.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la decisione 20 novembre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente (via __________, c/o la ex moglie __________, a __________), il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, dal 21 al 28 novembre successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 29 novembre 2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 13 dicembre 2000 (v. art. 2.3.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta, stato al luglio 2000; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di non rinnovare a __________ il permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 14 dicembre 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 30 gennaio 2001 era dunque manifestamente tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame. Posto che il mittente ha documentato le proprie affermazioni, appare invero poco credibile un errore da parte del funzionario postale. In questo senso, spettava al ricorrente fornirne la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro fosse formalmente carente (SJ 1999 I 145 consid. 2c). Orbene, l'insorgente non fornisce alcun elemento in questo senso. Del resto, dall'incarto risulta come non sia la prima volta che il ricorrente non ritira gli invii per posta raccomandata della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da __________ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame, nella misura in cui è ammissibile, va perciò respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino turco, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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