AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.65
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00065
Lugano 27 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2001 di
contro
la decisione 6 febbraio 2001 (n. 612) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ ha accettato le dimissioni del vicesindaco;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il 2 ottobre 2000 __________ ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicesindaco di __________, adducendo motivi di politica locale (clima politico eccessivamente teso);
che, dopo aver interpellato la Sezione enti locali, il 17 ottobre 2000 il municipio ha accettato le dimissioni, designando il municipale __________ alla carica diventata vacante;
che contro questa decisione è insorto davanti al Consiglio di Stato il consigliere comunale __________, chiedendogli di verificarne la legittimità;
che con decisione 6 febbraio 2001, succintamente motivata, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge in ordine alla valutazione della pertinenza e del fondamento dei motivi addotti dal vicesindaco per giustificare le dimissioni dalla carica;
che contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- posta a suo carico;
che l'insorgente rileva di aver agito a tutela dell'interesse generale, limitandosi a sollecitare una verifica della legittimità della risoluzione municipale adottata;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può decidere con breve motivazione di respingere i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che oggetto di contestazione, in concreto, è unicamente la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato a carico del ricorrente;
che secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle decisioni che rende in procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--;
che le tasse di giustizia devono rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 2); la tassa applicata deve in particolare risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;
che nella determinazione della tassa di giustizia da porre a carico della parte che soccombe l'autorità decidente fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui possono esservi ravvisati gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso del potere d'apprezzamento;
che la rinuncia a porre i costi dell'amministrazione della giustizia a carico della parte che, a torto, ne ha sollecitato l'intervento si giustifica soltanto di fronte ad interessi preponderanti;
che non basta proclamarsi defensor civitatis per andare esenti da tasse di giustizia in caso di soccombenza; per rivendicare con successo la gratuità del procedimento chi sollecita senza successo questo servizio dello Stato deve almeno rendere verosimile di aver agito in buona fede e senza alcun tornaconto personale, a tutela di interessi pubblici degni della massima considerazione nell'ambito di questioni opinabili e meritevoli di essere sottoposte ad un sindacato di legittimità da parte delle istanze di ricorso;
che l'indiscriminata gratuità dei procedimenti ricorsuali, promossi senza successo da sedicenti tutori dell'interesse pubblico, arrischierebbe altrimenti di ledere l'interesse generale a chiamare gli utenti dei servizi dell'amministrazione a contribuire alla copertura dei costi;
che, nell'evenienza concreta, anche volendo concedere all'insorgente di aver agito in buona fede e non per quella che potrebbe essere considerata semplice smania di protagonismo, si deve negare che la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato proceda da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 28 PAmm in ordine alla sua determinazione;
che l'interesse pubblico che l'insorgente ha preteso di tutelare con l'impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato non è di particolare rilievo;
che la questione sollevata dall'insorgente è peraltro diversa da quella relativa all'avvicendamento nella carica di vicesindaco, predisposto in contrasto con la legge da altri municipi all'inizio della legislatura;
che i costi effettivi provocati dal ricorso, sono valutabili in un multiplo della tassa in contestazione, che si situa in prossimità del limite inferiore fissato dall'art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che il rigetto in limine della presente impugnativa permette di contenere la tassa di giustizia nei minimi termini;
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster