AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.61
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00061
Lugano 27 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (no. 469) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 aprile 1999 con cui l'Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha assicurato in via di massima alla Bürgergemeinde di __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per aprire una colonia di vacanza a __________;
viste le risposte:
05 marzo 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
13 marzo 2001 della Città di __________;
13 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'8 aprile l'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha assicurato in via di massima al Patriziato (Bürgergemeinde) di __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per aprire e gestire una colonia di vacanza a __________ in uno stabile di sua proprietà;
che contro questo provvedimento è insorto davanti al Consiglio di Stato il vicino __________, chiedendone l'annullamento e postulando che fosse fatto divieto al Patriziato di aprire un qualsivoglia esercizio pubblico sino al rilascio della patente definitiva;
che in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 18 luglio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione 3 maggio 2000 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso inoltrato dal Patriziato contro la risoluzione 29 febbraio 2000 del Dipartimento delle istituzioni che aveva nel frattempo accertato l'assoggettamento dello stabilimento in oggetto all'obbligo della patente come colonia di vacanza;
che con decisione 30 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 8 aprile 1999 con cui l'UP aveva assicurato al Patriziato il rilascio della predetta patente d'esercizio pubblico;
che con il dispositivo n. 2 di tale giudizio il Governo ha negato la concessione di indennità per ripetibili;
che contro il dispositivo denegante la concessione di ripetibili insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, chiedendo che venga riformato nel senso di condannare il Patriziato a rifondergli un'indennità di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dalla SPI e dalla Città di __________, subentrata in lite al __________;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 71 LEsPub;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che soccombente è la parte che ha formulato la domanda di giudizio respinta dall'autorità di ricorso: l'insorgente in caso di rigetto dell'impugnativa, il resistente in caso di accoglimento;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ancora ricevibile, il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 8 aprile 1999 dell'UP;
che, essendo rimasto soccombente, l'insorgente non ha evidentemente diritto ad un'indennità per ripetibili;
che già per questo motivo il ricorso va senz'altro respinto;
che una condanna del Patriziato al pagamento di un'indennità per ripetibili è a maggior ragione esclusa in considerazione del fatto che in sede di ricorso al Consiglio di Stato l'insorgente ha chiesto che siffatta indennità fosse posta a carico dello Stato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è carico del ricorrente, che rifonderà fr. 200.- alla Città di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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