AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.57
Data decisione, Autorità: 15.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00057
Lugano 15 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 gennaio 2001, no. 484, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 22 dicembre 2000 (DIM 328), con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di rilascio di un'autorizzazione d'entrata in favore del figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
27 febbraio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
6 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana __________ è entrata per la prima volta in Svizzera nel 1989 ottenendo vari permessi di dimora temporanei per lavorare quale ballerina. A seguito del matrimonio contratto nell'ottobre 1990 con il cittadino italiano __________ residente nel nostro paese, sciolto poco tempo dopo per divorzio, la straniera è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio. Nel 1992 la ricorrente si è trasferita per motivi di lavoro a __________, dove ha instaurato una relazione con il connazionale __________, dalla quale è nato il figlio __________. Il __________ la coppia è convolata a nozze e l'anno seguente si è trasferita in Ticino, dove la ricorrente ha dato alla luce il figlio __________.
B. La straniera ha lasciato in patria il figlio __________, nato il __________, ma riconosciuto dalla madre soltanto il 3 aprile 1991.
Il 27 ottobre 1999 __________ ha chiesto di poter raggiungere la madre nel nostro paese. Con decisione 23 novembre 1999 la domanda è stata respinta dall'autorità dipartimentale, ponendo in evidenza che la ricorrente aveva atteso ben nove anni prima di postulare il ricongiungimento con il figlio. La risoluzione è stata confermata dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 22 marzo 2000, no. 1122). Nel proprio giudizio il Governo ha sottolineato la lunga durata della separazione, che la domanda è stata presentata proprio quando il figlio si trovava ormai prossimo ad entrare nel mondo del lavoro, che a Santo Domingo risiedevano ancora la zia e la nonna di __________ e che non era stato provato che quest'ultima non era più in grado di occuparsi del nipote per ragioni di salute. La risoluzione non è stata contestata.
Con istanza 27 ottobre 2000 __________ ha chiesto nuovamente il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Il 22 dicembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda ribadendo le argomentazioni già espresse in occasione della precedente richiesta, alla quale si è richiamata. La decisione è stata fondata sugli art. 4, 16 e 17 LDDS ed 8 ODDS.
C. Con giudizio 30 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente, trattato alla stregua di una domanda di riesame, ritenendo che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure non violasse gli art. 17 LDDS ed 8 CEDU. Posta in evidenza la durata della separazione tra madre e figlio e che la stessa era stata volontaria, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che dalla crescita in giudicato della decisione 22 marzo 2000 le circostanze non erano mutate a tal punto da giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta. L'asserita impossibilità di entrambi i nonni a causa del loro stato di salute ad occuparsi del nipote non è stata ritenuta provata. La madre non aveva infine saputo dimostrare di aver mantenuto uno stretto legame con il figlio.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Ritiene che la decisione impugnata sia contraria all'art. 17 LDDS. Sostiene di aver mantenuto uno stretto legame con __________ malgrado la lunga separazione, recandosi frequentemente in patria e versando dei soldi per il suo mantenimento. Il precario stato di salute dei suoi genitori sarebbe dimostrato dai certificati medici in atti, che a torto il Consiglio di Stato ha ritenuto non probanti. La loro impossibilità ad occuparsi del nipote avrebbe modificato in modo tale la situazione preesistente, che si imporrebbe il rilascio del permesso postulato.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni, di cui si dirà all'occorrenza.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno nel nostro paese dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi.
L'insorgente è domiciliata in Svizzera dall'ottobre 1990. La domanda di ricongiungimento famigliare è stata depositata il 27 ottobre 2000, quando __________ aveva __________ anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, egli dispone di un diritto al permesso sollecitato. Se quindi la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
1.5. La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm; cfr. pure DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2. La domanda in esame volta al rilascio di un'autorizzazione d'entrata in favore di __________ è del 27 ottobre 2000. Essa è pertanto di appena sette mesi e mezzo posteriore alla decisione 22 marzo 2000 con cui il Consiglio di Stato ha respinto per la prima volta l'analoga richiesta formulata il 27 ottobre 1999. A tal punto che nella decisione 22 dicembre 2000 l'autorità dipartimentale, che pur ha dato seguito completo anche a questa nuova pratica, si è limitata sostanzialmente a rinviare ai motivi addotti nella precedente risoluzione. L'Esecutivo cantonale ha tuttavia omesso di esaminare la portata di tali eventi procedendo direttamente ad una verifica di merito completa della nuova decisione dipartimentale. La decisione del Consiglio di Stato non va esente da critiche: nel caso concreto non erano dati gli estremi per accogliere una domanda di riesame, in quanto nella situazione famigliare dell'insorgente non erano intervenuti mutamenti di rilievo tra la presentazione della prima domanda d'entrata e quella successiva del 27 ottobre 2000 (cfr. consid. 4). La nuova domanda avrebbe dovuto essere respinta già per questo motivo.
Ad ogni buon conto, la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il figlio __________ andava respinta anche nel caso di un riesame completo della fattispecie, come si illustrerà nei seguenti considerandi.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati o comunque non vivono assieme. In questo caso i figli hanno diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni famigliari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Va osservato che per giurisprudenza, anche qualora uno dei genitori viva in Svizzera e il figlio sia restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi testé menzionati (RDAT II-1998 N. 41 pag. 151). Una situazione di questo genere denota di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid. 3b).
4.1. __________ è entrata per la prima volta in Svizzera nel 1989, lasciando volontariamente __________ nel suo paese d'origine, allorquando egli aveva appena quattro anni. Nell'ottobre 1990 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio. A partire da tale data essa aveva la possibilità di chiedere il ricongiungimento con il figlio, il quale aveva appena compiuto cinque anni. Tuttavia è solo nove anni dopo (27 ottobre 1999) che la ricorrente ha postulato un'autorizzazione d'entrata in suo favore. Si deve ammettere che la separazione è stata particolarmente lunga. A giustificazione di tale fatto, l'insorgente sostiene che difficoltà economiche le hanno impedito di intraprendere prima tale passo. Innanzitutto l'argomentazione non è corredata da alcun supporto probatorio. Inoltre se il legame tra madre e figlio fosse stato davvero intenso e prioritario su qualsiasi altra relazione, la madre avrebbe dovuto tentare di ottenere ben prima il ricongiungimento famigliare, dal momento che il bambino aveva un'età in cui necessitava maggiormente della sua presenza. Non è dunque dimostrato che essa abbia intrapreso tutti gli sforzi possibili per concretizzare il ricongiungimento. Neppure appare provato che la straniera abbia mantenuto con la propria prole una relazione preponderante rispetto a quelle intrattenute in patria dagli altri famigliari. Non porta a diversa conclusione il fatto di aver versato del denaro per il mantenimento di __________ (v. documentazione in atti) e di avergli reso visita regolarmente. È del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante i periodi di separazione. Tuttavia ciò non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine, segnatamente con i nonni che si occupano della cura e dell'educazione del ragazzo e con la zia rispettivamente i cugini. Inoltre non si può certo sostenere che la madre abbia dimostrato di essersi assunta la responsabilità dell'educazione del figlio a distanza, né, d'altra parte, essa lo ha mai affermato.
4.2. Dalle tavole processuali non risulta nemmeno che rispetto al passato l'attuale situazione famigliare di __________ abbia subìto delle modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nella Repubblica dominicana ed imporgli di risiedere in Svizzera dalla madre, unico legame che ha nel nostro paese. Durante gli anni di separazione da quest'ultima __________ è stato accudito dai nonni materni. Nel primo gravame 6 dicembre 1999 inoltrato davanti al Consiglio di Stato, la ricorrente ha sostenuto che la nonna non era più in grado di occuparsi del nipote per ragioni di salute (osteoporosi ed artrosi alle anche), senza tuttavia dimostrare quanto affermato. Il Governo ha respinto l'impugnativa, sottolineando tale circostanza ed osservando, tra l'altro, che in patria vi erano ancora la zia ed il nonno che potevano occuparsi del ragazzo. Soltanto nella seconda impugnativa (9 gennaio 2001) l'insorgente ha sostenuto che entrambi i nonni versavano in uno stato di salute precario, tale da non permettere loro di prendersi cura del nipote. Secondo i certificati medici 29 settembre 2000 la madre dell'insorgente sarebbe affetta da una malattia cardiaca iperpressiva e da iperpressione arteriale stadio IV, mentre il padre da malattia cardiaca iperpressiva ed ischemia in fase dilatata, iperpressione arteriale ed angina pectoris. Rispetto al primo gravame la nonna soffrirebbe dunque di tutt'altro genere di malattie e lo stato di salute del nonno sarebbe improvvisamente peggiorato (nel lasso di tempo di un anno ed un mese). Sebbene corroborata da attestazioni mediche, questa seconda versione appare addotta a meri fini processuali. Infatti soltanto dopo aver preso conoscenza delle argomentazioni poste a fondamento della prima decisione di diniego del Consiglio di Stato (23 novembre 1999), la straniera ha illustrato un quadro clinico della propria madre ben più grave che in precedenza ed ha sostenuto che anche il padre non poteva più occuparsi del nipote per ragioni di salute. D'altra parte, come ha giustamente osservato l'Esecutivo cantonale, dai certificati medici prodotti nulla trapela in merito ai disturbi accusati, né sulle terapie che i genitori della ricorrente dovrebbero seguire. Neppure la documentazione prodotta in questa sede giova alle richieste dell'insorgente. La stessa attesta soltanto l'età dei genitori della straniera e che la madre si è sottoposta ad una mammografia presso un ospedale del New Jersey. Non va infine dimenticato che __________ grava sempre meno sulle spalle dei nonni, avendo raggiunto un'età ed una maturità che gli permettono maggiore indipendenza.
La ricorrente non ha dunque provato che i nonni non possano più occuparsi della crescita del nipote. Malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame, l'insorgente non ha saputo dimostrare l'esistenza di interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, potendo il figlio continuare a vivere presso chi se ne occupa nella Repubblica dominicana. Nazione dove __________ ha trascorso la propria vita fino ad ora, ha frequentato le scuole ed in cui si trovano da sempre i suoi legami sociali principali, culturali ed affettivi. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibile origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso dev'essere considerato giustificato. Questa soluzione s'impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato poco sopra, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del ragazzo non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole.
Visto quanto precede, ritenuto che la ricorrente nemmeno adduce di aver incontrato ostacoli di rilievo recandosi nel proprio paese d'origine per render visita al figlio, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un'autorizzazione d'entrata a __________, non hanno violato l'art. 17 LDDS.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 29 Cost.; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 4, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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