AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.55
Data decisione, Autorità: 01.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00055-56
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 16 febbraio 2001 della
patr. da: avv. __________
chiedente:
In via principale
Di conseguenza le sentenze del 16 dicembre 1997 e del 15 marzo 1999, del Tribunale cantonale amministrativo vengono modificate nel senso che nell'ordine di demolizione del 23 ottobre 1996 del municipio di __________ deve essere annullato l'ordine di rimozione di tutti i servizi igienici e delle relative condotte, limitatamente ai due lavandini (punto 1. c.), nonché l'ordine di soppressione del pozzo perdente all'esterno dell'edificio (punto 1.d.), in quanto autorizzate dalla risoluzione municipale del 29 febbraio 1988.
In via subordinata
Di conseguenza le sentenze del 16 dicembre 1997 e del 15 marzo 1999, del Tribunale cantonale amministrativo vengono modificate nel senso che la decisione del 22 dicembre 1998, n. 6030, e la decisione del 30 settembre 1997, n. 4932, vengono annullate e rinviate al Consiglio di Stato, affinché abbia nuovamente a statuire tenendo conto dei nuovi documenti prodotti.
viste le risposte:
12 febbraio 2001 di __________;
6 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
6 aprile 2001 del municipio di __________;
all'istanza 16 febbraio 2001 (inc. no. 52.01.55)
6 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
20 marzo 2001 del Dr. __________;
6 aprile 2001 del municipio di __________;
all'istanza 16 febbraio 2001 (inc. no. 52.01.56)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzioni 15 aprile ed 11 maggio 1987 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato ad __________ il permesso di costruire, fuori dalla zona edificabile, in località __________ (part. no. __________ RFD di mq 2491), un manufatto di m 13 x 8, da adibire a magazzino/deposito attrezzi per la coltivazione di una piccola piantagione di kiwi (120-130 piante). Il fabbricato era suddiviso in due locali di m 5 x 10 e 3 x 3, destinati l’uno a magazzino, l’altro a deposito attrezzi. Sul lato SW disponeva inoltre di un porticato di m 3 x 13. Data la destinazione, esso era privo di qualsiasi servizio.
Senza interpellare l'autorità cantonale, il 21 marzo 1990 il municipio di __________ ha successivamente autorizzato l'aggiunta di una tettoia di m 3 x 13 sul retro della costruzione.
Con decisione 26 aprile e 4 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno infine autorizzato la chiusura del porticato con vetrate destinate a formare un cosiddetto "giardino d'inverno".
b. Il 26 settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il magazzino in una casa di vacanza, dotandola dei necessari servizi.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo palesemente insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per autorizzare un simile cambiamento di destinazione. Il 21 novembre 1994 il municipio ha quindi negato l'autorizzazione richiesta.
La decisione è stata definitivamente confermata da questo Tribunale con sentenza 26 giugno 1996.
c. Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 23 ottobre 1996 il municipio di __________ ha ordinato alla __________, nuova proprietaria del fondo, di rimuovere tutte le opere che erano state nel frattempo eseguite abusivamente nel magazzino allo scopo di renderlo abitabile. L'autorità comunale ha in particolare ingiunto alla società di allontanare il camino, la canna fumaria, la cucina, i servizi igienici e le relative condotte, il pozzo perdente e la parete in muratura eretta per chiudere il portico.
L'ordine di ripristino è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizi del 30 settembre, rispettivamente del 16 dicembre 1997 hanno respinto le impugnative contro di esso inoltrate dalla __________.
In quest'ultimo giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo ha fra l'altro rilevato che:
" 3.2. In concreto, il municipio ha ordinato alla __________ di rimuovere dalla costruzione in esame tutte le opere che servono a renderla abitabile e che non possono essere giustificate dalla destinazione agricola per la quale è stata a suo tempo autorizzata. La ricorrente vi si oppone asserendo che queste opere esistevano già prima dell'acquisto del fondo.
La tesi difensiva è manifestamente infondata.
La preesistenza di queste opere non basta in effetti a legittimarle. Il permesso di costruzione rilasciato nel 1987 ad __________ aveva d’altra parte per oggetto unicamente un magazzino-deposito agricolo, privo di qualsiasi contenuto abitativo. I piani approvati non prevedevano alcuna installazione volta a permettere una sua utilizzazione a fini residenziali. Non prevedevano nè un camino, nè una cucina, nè un pozzo perdente, nè impianti sanitari (doccia, WC). Tutte queste opere sono quindi state realizzate abusivamente. Quando siano state realizzate e chi le abbia realizzate non è di decisivo momento. Determinante ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento ablativo è unicamente il fatto che non sono mai state autorizzate e che non sono nemmeno suscettibili di conseguire un’autorizzazione a posteriori.
Il contrasto con il diritto materialmente applicabile, in particolare con l’ordinamento edilizio applicabile fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT), è in effetti stridente. Nemmeno la ricorrente pretende del resto che i lavori eseguiti abusivamente possano essere posti al beneficio di un permesso in sanatoria.
Invano allega di essersi limitata ad interventi di normale manutenzione. Siffatta tesi difensiva appare palesemente priva di fondamento ove appena si pongano a confronto le opere realizzate con quelle effettivamente autorizzate dal municipio di __________ a partire dal 1987.
Sono quindi chiaramente date le premesse per l'adozione di misure di ripristino.
Ciò vale anche per la parete in muratura eretta per chiudere il porticato. E' in effetti evidente che questa parete serve ad aumentare la superficie abitabile del fabbricato e non risponde ad effettive necessità agricole.
I provvedimenti di ripristino ordinati dal municipio di __________ sono d'altro canto più che rispettosi del principio di proporzionalità. Rinunciando ad esigere la rimozione dell'impianto di riscaldamento, delle pareti interne e di altre infrastrutture realizzate abusivamente in aperto contrasto con la destinazione agricola del manufatto, l'autorità ha già dato prova di una non comune benevolenza nei confronti dell'insorgente."
B. a. Il 17 marzo 1998 il municipio ha diffidato la __________ a dar seguito all'ordine di ripristino. Il giorno seguente la ricorrente ha inoltrato al municipio una domanda di costruzione volta ad ottenere il permesso per ristrutturare lo stabile, mantenendo il caminetto, la cucina ed i servizi igienici, con l’aggiunta sulle facciate SW e SE di un pergolato largo 3 m. Scopo dell'intervento, stando alla relazione tecnica allegata alla domanda, sarebbe quello di offrire ai collaboratori della società ricorrente, "che svolgono attività nel settore terziario in ambito di progettazione di programmi per elaboratori elettronici di dati e di soluzioni informatiche, la possibilità di svolgere un'attività diversa e contrastante a compensazione del lavoro sedentario e soprattutto mentale che l'attività della __________ richiede", attraverso la coltivazione di kiwi e di erbe officinali.
Alla domanda, pubblicata in modo irrito dal 10 al 24 aprile e ripubblicata correttamente dal 20 di quel mese al 4 maggio 1998, si è tempestivamente opposto il vicino dr. __________, contestando soprattutto l’aggiunta del pergolato.
La domanda è stata inoltre avversata dal Dipartimento del territorio, che sulla scorta del preavviso espresso dai suoi servizi, ha fra l'altro negato la natura agricola dell'insediamento.
Esperito un sopralluogo alla presenza degli interessati, il 14 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione.
b. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, sollecitando il rilascio della licenza rifiutata.
Il rigetto di questa ulteriore domanda di costruzione è stato definitivamente confermato da questo tribunale con sentenza 15 marzo 1999, nella quale si rilevava, fra l'altro, che:
Nell'evenienza concreta, l'edificio in contestazione sorge fuori della zona edificabile, nella zona agricola definita dal piano del paesaggio di __________. Esso è stato autorizzato nel 1987 come costruzione destinata al deposito degli attrezzi e dei materiali indispensabili per la coltivazione di poco più di un centinaio di piante di kiwi. Se l'opera fosse effettivamente giustificata da esigenze legate allo sfruttamento agricolo del suolo è questione che non viene e non può nemmeno essere messa in discussione. Non si può tuttavia fare a meno di constatare che essa risulta generosamente dimensionata: al punto che il precedente proprietario ha potuto destinarla in gran parte all'uso abitativo senza apparentemente pregiudicare la gestione agricola del podere.
Con la domanda di costruzione in esame, volta in sostanza a sventare l'ordine di ripristino di cui si è detto in narrativa, la __________ intende conseguire una licenza edilizia destinata in primo luogo a permettere che il manufatto venga utilizzato per il soggiorno di chi coltiva il podere, sanando in tal modo le infrastrutture e le trasformazioni che vi sono state realizzate abusivamente. La domanda postula inoltre il rilascio di un permesso per costruire un pergolato lungo le facciate SE e SW. Si tratta quindi di stabilire se l'utilizzazione agricola del fondo esiga la presenza di un fabbricato utilizzabile per il soggiorno degli addetti alla coltivazione dei kiwi in quanto dotato di servizi igienici (doccia-WC), di una cucina completa di fornelli e frigorifero, di un caminetto e di un pergolato lungo una trentina di metri.
Orbene, le trasformazioni che l'insorgente chiede di autorizzare a posteriori non sono per nulla giustificate da esigenze legate alla gestione agricola della piccola piantagione. Queste infrastrutture sono essenzialmente volte ad agevolare la presenza sul luogo degli addetti alla cura del podere. La coltivazione di un frutteto con poco più di un centinaio di piante di kiwi situato a due passi dall’abitato non richiede tuttavia affatto una presenza di personale talmente assidua ed intensa da rendere necessaria la costruzione di un manufatto dotato di servizi igienici, di una cucina ed addirittura di un caminetto. La piantagione può benissimo continuare ad essere coltivata come sinora. La stessa ricorrente giustifica peraltro queste opere con il pretesto di offrire ai suoi collaboratori, "la possibilità di svolgere un'attività diversa e contrastante a compensazione del lavoro sedentario e soprattutto mentale che l'attività della __________ richiede". L’edificio e le opere in contestazione sono quindi dettate da esigenze di svago e di ristoro dei suoi collaboratori e non da reali necessità di carattere agricolo. Lo stesso pergolato serve ad abbellire ed ombreggiare il manufatto esistente e non a rendere possibile o a migliorare lo sfruttamento agricolo del podere.
La coltivazione di erbe officinali che l'insorgente intenderebbe promuovere, sempreché possa ancora essere considerata alla stregua di un'attività agricola, non costituisce uno sfruttamento tale da esigere un'accresciuta presenza di personale. Nemmeno questa novità permette di considerare indispensabile un manufatto dotato di servizi igienici e di ristorazione. Irrilevante è il fatto che l’edificio non verrebbe utilizzato per il pernottamento. Già nel fatto che verrebbe utilizzato per il soggiorno del personale addetto alla coltivazione del podere invece che per il deposito di attrezzi e materiali è ravvisabile un'inammissibile trasformazione della destinazione originariamente autorizzata. Nemmeno l'uso del magazzino a scopo di soggiorno è invero conforme alla funzione della zona in quanto dettato da effettive necessità legate allo sfruttamento agricolo del suolo.
Alla fin fine non si deve peraltro dimenticare che la piantagione di kiwi ha potuto sinora essere coltivata senza alcuna difficoltà dovuta alla mancanza di servizi igienici e di refezione.
Non trattandosi di infrastrutture e di trasformazioni indispensabili per la gestione agricola del fondo, dal profilo dell'art. 16 LPT il diniego dell'autorizzazione può essere confermato senza nemmeno esaminare se l'intervento si ponga anche in contrasto con le esigenze di tutela della falda freatica o con quelle di prevenzione dai pericoli derivanti dalla collocazione del fondo all'interno della zona di protezione della falda freatica e della zona esposta al rischio di inondazione".
C. Con istanza 16 febbraio 2001 la __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere le sentenze 16 dicembre 1997 e 15 marzo 1999, escludendo i due lavandini ed il pozzo pendente dall'ordine di rimozione 23 ottobre 1996 impartitole dal municipio. A sostegno della domanda di revisione la __________ produce alcuni documenti, venuti alla luce nell'ambito di un procedimento civile pendente davanti al Pretore di Locarno Campagna, che proverebbero l'esistenza di una licenza 29 febbraio 1988 rilasciata dal municipio ad __________, secondo la procedura di semplice notifica, per la realizzazione di queste opere. Determinanti sarebbero in particolare lo scritto del 29 febbraio 1988, inviato dal precedente proprietario del fondo al municipio per segnalare l'avvenuta posa di due lavandini, e la risoluzione di ugual data, adottata dallo stesso municipio per prendere atto dell'istallazione di questi lavandini, le cui acque erano evacuate in un pozzo perdente raffigurato dalla planimetria annessa alla notifica.
D. All'accoglimento dell'istanza si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che nega di aver implicitamente autorizzato la posa dei lavandini e la realizzazione del pozzo perdente, facendo presente di aver nel frattempo rinunciato al esigere la rimozione del pozzo perdente.
__________ condivide invece le tesi dell'istante.
Considerato, in diritto
Nuovi ai sensi della norma succitata sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non erano stati addotti perché la parte interessata, facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm, n. 2 e rimandi).
Nel caso di scoperta di nuovi fatti o di nuove prove, l'istanza deve essere proposta entro 15 giorni dalla scoperta del motivo su cui si fonda.
La domanda va respinta già perché al municipio faceva difetto qualsiasi competenza ad autorizzare interventi edilizi concernenti fondi situati fuori della zona edificabile. Competente, secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT, ad autorizzare siffatti interventi era soltanto l'autorità cantonale, che doveva pronunciarsi esplicitamente sulla loro conformità dal profilo dell'art. 24 LPT (DFGP; Commento alla LPT, ad art. 25 n. 5 seg.; Ruch, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, ad art. 25 n. 25 seg.). In nessun caso, l'atto invocato dalla __________ a sostegno dell'istanza di revisione potrebbe pertanto legittimare le opere in oggetto.
Di nessun giovamento alla causa dell'istante è il fatto che l'art. 36 cpv. 1 lett. a) - d) RLE 1974 abilitasse il municipio ad autorizzare secondo la procedura di semplice notifica interventi edilizi di secondaria importanza. La posa di canalizzazioni ed impianti per le acque chiare, nere o miscelate soggiaceva alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 35 cpv. 1 lett. b RLE 1974), mentre le notifiche per interventi edilizi concernenti fondi situati fuori della zona edificabile dovevano comunque essere sottoposte immediatamente all'autorità cantonale (art. 36 cpv. 3 lett. a RLE). Permessi di costruzione accordati dal municipio senza il consenso dell'autorità cantonale sono in ogni caso nulli (DTF 111 Ib 219 seg. consid. 5).
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25 LPT; 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dell'istante, che rifonderà fr. 1'000.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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