AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.52
Data decisione, Autorità: 09.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00052
Lugano 9 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2001 di
contro
la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 358), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 23 ottobre 2000, rilasciata dal municipio di __________ all'Università della Svizzera Italiana (USI) ed all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) per cambiare provvisoriamente la destinazione dello stabile in cui aveva sede la __________;
viste le risposte:
20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
21 febbraio 2001 del municipio di __________;
8 marzo 2001 dell'Università della Svizzera Italiana (USI);
9 marzo 2001 della __________ di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 settembre 2000 l'Università della Svizzera Italiana (USI/Accademia di __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare provvisoriamente un atelier di progettazione nello stabile di proprietà dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), in cui aveva sede la __________ e sul quale la __________ di __________ beneficia di un diritto di superficie (part. n. __________ RF; zona AP/EP del PR). La trasformazione prevede di ricavare 20 piccole aule per oltre un centinaio di studenti e tre aule di maggiori dimensioni (70 mq).
Alla domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario di fondi situati a circa 70 m (part. n. __________ RF), rispettivamente ad oltre 150 m (part. n. __________ e __________ RF) dallo stabile da trasformare, contestando l'intervento per motivi formali e sostanziali.
B. Con decisione 23 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
Contro questa decisione l'avv. __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare.
C. Con giudizio 23 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, considerandola irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la distanza che separa i fondi dell'insorgente dallo stabile dell'ex __________ sia tale da escluderlo dal novero delle persone collegate per situazione alla licenza impugnata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. L'intervento sarebbe del tutto insuscettibile di arrecargli un qualsivoglia pregiudizio. L'eventuale aumento del traffico derivante dalla controversa trasformazione non toccherebbe i suoi fondi, che risultano adeguatamente serviti da strade alternative (part. n. __________ RF) o comunque di sufficiente calibro (part. n. __________ e __________ RF).
D. Contro la predetta decisione, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa licenza. L'insorgente rivendica la qualità per agire in giudizio allegando di essere proprietario di fondi (part. n. __________ e __________ RF) che in parte confinerebbero con quello dedotto in edificazione. La trasformazione, osserva, determinerebbe un potenziamento delle attuali strutture dell'USI. Le ripercussioni ambientali, che ne deriverebbero, toccherebbero in modo diretto e percettibile anche i suoi fondi. L'attuale mancanza di posteggi verrebbe in particolare resa ancor più acuta.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, il municipio, che sottolinea il carattere provvisorio della trasformazione, e la __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene l'USI, negando recisamente che la trasformazione possa modificare il traffico veicolare indotto dall'attività scolastica. L'insediamento di alcune aule nello stabile dell'ex Maternità allontanerebbe anzi il traffico dalle proprietà dell'insorgente.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, in quanto riferita al giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato dedotto davanti a questo tribunale, è senz'altro data.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è sufficientemente nota a questo tribunale. La visita in luogo non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della comunità. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale, a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. La compromissione di un interesse di mero fatto è sufficiente (DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT 1992 II n. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).
3.1. Nell'evenienza concreta il ricorrente è proprietario di fondi edificati (part. n. __________, __________ e __________ RF), situati nelle immediate vicinanze della zona EAP, che comprende la sede principale dell'Accademia di __________ dell'USI, l'Ospedale __________ e lo stabile in cui aveva sede __________ (part. n. __________ RF). Le part. n. __________ e __________ RF, sulle quali sorgono alcuni vecchi immobili ad uso abitativo e commerciale, sono separate dalla zona EAP da una strada a fondo cieco, larga circa 3 m e gravata da un divieto di circolazione con eccezione a favore degli autorizzati, che conduce alla __________. Fra la part. n. __________ RF, sulla quale sorge una vecchia villa patrizia, e la zona in questione v'è invece una fascia di terreno inedificata, larga una trentina di metri di metri, appartenente a terzi estranei al presente procedimento.
3.2. Tanto l'Accademia di __________, quanto l'ospedale sono edifici pubblici, frequentati da una vasta cerchia di utenti, fornitori ed interessati, che vi accedono, a piedi o con veicoli. Chi si reca in auto all'ospedale può fare uso del relativo autosilo sotterraneo (116 posti). I frequentatori dell'Accademia di __________ (circa 50 docenti e 400 allievi) non dispongono invece di adeguate e specifiche infrastrutture per lo stazionamento dei veicoli. Il posteggio provvisorio di una quarantina di posti, previsto sul sedime (part. n. __________ e __________ RF) messo a disposizione dell'USI dal comune di __________ ad un centinaio di metri dalla sede principale dell'Accademia, non basterà comunque a coprire il fabbisogno di posteggi della struttura universitaria. Il municipio e l'USI concordano, in effetti, nel prevedere che la penuria di posteggi è destinata a perdurare ancora per una decina d'anni, almeno fintanto che non sarà stato completato il programma di costruzioni destinate alle attività d'insegnamento (cfr. convenzione 27.9. 2000 Comune di __________ / USI).
3.3. La controversa trasformazione è destinata a creare nel vecchio stabile della __________ un atelier di progettazione dotato di un centinaio di nuovi posti di lavoro da mettere a disposizione degli studenti dell'Accademia. Si tratta quindi un intervento che contribuisce in misura significativa a potenziare le attuali strutture dell'ateneo. Per rendersene conto basta mettere a confronto il previsto numero di nuovi posti di studio con quello degli studenti iscritti. Ne discende che, nella misura in cui aumenta la ricettività delle attuali strutture, il controverso cambiamento di destinazione costituisce anche un intervento suscettibile di incrementare il traffico ed a rendere ancor più acuta la mancanza di posteggi. Se l'intervento esiga la realizzazione di nuovi posteggi o meno è questione di merito che non deve essere qui esaminata. Ai fini del giudizio sulla legittimazione attiva dell'insorgente basta infatti rilevare che le ripercussioni ambientali derivanti dall'insufficienza dei posteggi occorrenti ad una struttura pubblica frequentata da una vasta cerchia di persone, qual'è l'Accademia di __________, non rimangono circoscritte ai fondi che confinano direttamente con il perimetro della zona EAP, ma si estendono su un'area più vasta, che comprende le strade circostanti ed i fondi ad esse limitrofi.
3.4. Ferme queste premesse, al ricorrente non può essere disconosciuta la qualità per agire in giudizio. Non si può in effetti ragionevolmente sostenere che il proprietario di fondi situati a pochi metri da un'infrastruttura di servizio frequentata da una vasta cerchia di persone non rientri nel novero di quelle persone che per situazione si rapportano in modo qualificato all'oggetto un intervento edilizio destinato ad incrementarne la ricettività.
Il fatto che il controverso intervento abbia per oggetto uno stabile ubicato ad oltre un centinaio di metri dai fondi dell'insorgente non permette di giungere a diversa conclusione, poiché il cambiamento delle modalità di utilizzazione dell'edificio che ospitava la Maternità cantonale comporta un apprezzabile potenziamento dell'intera struttura universitaria. L'edificio in questione, destinato in passato a scopi ospedalieri e sanitari, va infatti ad aggiungersi, quale nuova componente, all'insieme degli immobili utilizzati dall'USI per l'insegnamento ed altre attività accademiche. Le ripercussioni che ne derivano, segnatamente quelle riferibili ai posteggi, non restano quindi circoscritte allo stabile da trasformare, ma si estendono ai fondi esposti agli influssi del complesso universitario, fra i quali vanno annoverati anche quelli dell'insorgente.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'USI, in quanto beneficiaria della controversa licenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 358) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli dall'avv. __________.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dell'USI, che rifonderà fr. 900.- al ricorrente a titolo di ripetibili di quest'istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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