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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.50
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00050
Lugano 27 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 356) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 3 maggio 2000 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
27 febbraio 2001 di __________;
14 marzo 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 ottobre 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ su un piccolo fondo di appena 147 mq, situato a valle della strada che sale verso i monti (part. no. __________ RF);
che la domanda è stata pubblicata e notificata ai vicini, fra i quali i ricorrenti __________ e __________, proprietari di un appartamento di vacanza del condominio __________, situato sul lato a monte della strada in questione (part. no. __________ RF), i quali si sono opposti al rilascio della licenza;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 maggio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini __________;
che con giudizio 23 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza d'interesse legittimo, il ricorso inoltrato dagli opponenti contro la predetta licenza;
che, in sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza (20 m) e la differenza di livello che separano le due costruzioni fossero tali da escludere i ricorrenti dal novero delle persone legate per situazione all'oggetto da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso; la genericità delle censure sollevate con l'opposizione dimostrerebbe peraltro l'assenza di qualsiasi interesse degno di protezione;
che i soccombenti impugnano il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza;
che, rivendicata la qualità per agire, gli insorgenti contestano in particolare il travaso di indici che dovrebbe permettere l'edificazione di uno stabile di tre piani sul minuscolo fondo dedotto in edificazione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il beneficiario della licenza, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti a contestare il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente dimostri di appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello intrattenuto dagli altri membri della collettività;
che l'insorgente deve inoltre dimostrare di essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;
che, in concreto, la situazione dei ricorrenti, proprietari di un appartamento del condominio sovrastante la controversa costruzione, è sicuramente legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con il resto della comunità: la distanza (20 m) ed i pochi metri di dislivello che separano le due costruzioni non permettono di giungere ad opposta conclusione;
che non per nulla il municipio ha peraltro notificato la domanda di costruzione anche ai ricorrenti, considerandoli interessati dall'intervento;
che, negando, nelle circostanze concrete, l'esistenza di una relazione sufficientemente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite, il Consiglio di Stato ha applicato in modo eccessivamente restrittivo i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere l'interesse legittimo dall'interesse di chi insorge in forza dell'actio popularis;
che non si può d'altro canto nemmeno negare che i ricorrenti siano portatori di un interesse personale e concreto ad impedire che a valle del condominio di cui sono comproprietari sorga una costruzione suscettibile di alterare in misura apprezzabile il quadro del paesaggio; l'interesse di fatto è sufficiente; non deve necessariamente identificarsi con quello protetto dalle norme di cui è eccepita la violazione (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.);
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata, siccome lesiva del diritto, e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli dai vicini opponenti;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del resistente;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 gennaio 2001 (no. 356) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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