AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.47
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00047
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (no. 191) che annulla la risoluzione 25 aprile 2000 con cui il municipio di __________ ha inflitto a __________ e __________, rispettivamente gestore e gerente del bar __________, una multa di fr. 1'000.- cadauno, per aver disturbato il vicinato con musica ad alto volume udibile all'esterno del suddetto esercizio pubblico;
viste le risposte:
20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
9 marzo 2001 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 dicembre 1999, a seguito di una lamentela giunta alla polizia cantonale a riguardo di eccessivo rumore proveniente dal bar __________ di __________, una pattuglia della comunale di __________ ha effettuato "un appostamento nei posteggi sotto il bar", constatando che "la musica era ad alto volume". Inoltre é stato verificato che all'interno dell'esercizio pubblico "vi era un complesso intento a suonare" (cfr. rapporto di polizia, 4 dicembre 1999).
Fondandosi sul suddetto rapporto di polizia, il 7 dicembre 1999 il municipio ha posto in contravvenzione __________ e __________, rispettivamente gestore e gerente dell'esercizio pubblico incriminato, per violazione degli art. 113, 114, 117, 118 del regolamento comunale (RC), 107 LOC nonché 53 LEsPub e 81 del relativo regolamento d'applicazione. Tali violazioni sarebbero state commesse, come recita il rapporto di contravvenzione, "arrecando disturbo al vicinato con musica ad alto volume udibile all'esterno dell'esercizio pubblico in modo tale da disturbare il vicinato".
Preso atto che i prevenuti in contravvenzione non hanno inoltrato osservazioni nel termine assegnato, il 25 aprile 2000 l'autorità comunale ha loro inflitto una multa di fr. 1'000.- cadauno per le infrazioni addebitate.
B. Con giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato le multe, accogliendo il ricorso contro di esse inoltrato da __________ e __________.
Il Governo ha ritenuto, in primo luogo, che le multe in esame sarebbero inammissibili, in quanto collettive. Inoltre le stesse andrebbero annullate pure per il fatto che gli agenti hanno esperito i loro accertamenti alle 22.05, ossia prima dell'orario fissato dall'art. 118 RC quale limite per ridurre le emissioni foniche e evitare ogni disturbo della quiete pubblica. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha giudicato che, in assenza di misurazioni effettuate con strumenti atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni, il municipio non avesse debitamente provato l'infrazione addebitata agli insorgenti.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della multa annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe "alcuna ragione per scostarsi dal circostanziato, chiaro ed inequivocabile rapporto della polizia comunale, che conferma l'esistenza di rumori molesti nell'esercizio pubblico, situato in zona residenziale, provocati dalla musica a volume smodato".
Il mancato rilevamento mediante apparecchi di misurazione non permetterebbe di ignorare quanto riferito dagli agenti. La natura molesta delle immissioni foniche, soggiunge, sarebbe peraltro comprovata "dalle numerosissime e assidue lamentele dei vicini", "dalla petizione sottoscritta dagli abitanti della zona e dalla frequenza degli interventi della polizia".
La multa inflitta, conclude l'insorgente, sarebbe adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione e convenientemente ragguagliata al grado di colpa dei trasgressori, non nuovi a comportamenti di questo genere.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni, nonché __________ e __________, che contestano dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove genericamente notificate dall'insorgente (art. 18 PAmm). Non è invero compito di questo tribunale, nell'ambito di un procedimento contravvenzionale, porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dallo stesso titolare dell'azione penale.
L'art. 113 del regolamento comunale (RC) di __________ vieta le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica, come, tra l'altro, i tumulti e gli schiamazzi ed ogni altro rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata. Giusta l'art. 117 del medesimo regolamento, gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Gli art. 114 cifra 1 e 118 cifra 2 prescrivono particolare attenzione al rispetto della quiete pubblica nelle ore notturne, tra le 23.00 e le 07.00.
3.1. Questo tribunale ha avuto modo di giudicare di recente una controversia tra le parti qui in causa, ad esclusione della gerente, del tutto simile al caso di specie (cfr. STA 04.04.01, inc. no. 52.01.46). Le considerazioni formulate in quella sede si applicano pertanto, mutatis mutandis, anche al presente procedimento. Nel menzionato giudicato si era in particolare osservato che:
"il concetto di pubblica quiete è di natura indeterminata. Il suo contenuto varia a seconda delle circostanze di tempo e di luogo. In linea di massima, si può comunque ammettere che per pubblica quiete notturna all'interno di un nucleo di paese a chiara vocazione abitativa come quello di __________ si debba intendere una situazione ambientale caratterizzata dall'assenza di rumori eccedenti quello di fondo e quelli derivanti dal normale comportamento dei residenti. Costituisce pertanto disturbo della quiete pubblica, vietato dalle norme in esame, qualsiasi immissione fonica che travalica i limiti del rumore derivante da un comportamento degli abitanti conforme alle regole della civile convivenza.
L'accertamento della turbativa deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, raccogliendo un quantitativo di informazioni sufficiente a permettere una valutazione attendibile della molestia. Rilevamenti fonometrici sono auspicabili, ma costituiscono un'esigenza imprescindibile soltanto nel caso di immissioni non occasionali per le quali l'OIF ha fissato valori limite. (...)
Il Consiglio di Stato ha prosciolto il prevenuto in contravvenzione per insufficienza di prove, in particolare perché l'entità della turbativa non era stata oggettivata mediante misurazioni.
Il proscioglimento merita di essere confermato, ma per motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato. Contrariamente a quanto assume il Governo, l'asserita turbativa, di natura occasionale, non doveva necessariamente essere oggetto di rilevamenti fonometrici. È fuori luogo pretendere che qualsiasi infrazione alle norme poste a tutela della quiete pubblica debba essere accertata mediante misurazioni effettuate con apparecchi atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni foniche. Una simile esigenza renderebbe impossibile il perseguimento della maggior parte delle infrazioni, spesso occasionali e di durata limitata. L'autorità, alla quale incombe l'onere probatorio, deve poter dimostrare il perfezionamento dell'infrazione anche attraverso semplici deposizioni testimoniali che forniscano precisi e dettagliati ragguagli sull'intensità, sulla durata e sulle altre caratteristiche della turbativa, nonché sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata. (...)
A chiunque appare evidente che per provare l'esistenza di immissioni foniche moleste per il vicinato, occorreva stabilire se la musica era effettivamente percepibile dall'abitazione della vicina reclamante o da un'altra delle abitazioni circostanti. Era questo, in definitiva, l'unico accertamento che si imponeva per suffragare l'esistenza di una violazione del precetto sancito dall'art. 117 RC. Accertando soltanto che la musica proveniente dal bar era udibile dal posteggio sottostante, il rapporto di polizia sul quale il municipio ha fondato la multa, non basta ovviamente a comprovare l'esistenza di un disturbo per il vicinato, ossia una turbativa della quiete pubblica. Né tale turbativa può essere provata dal fatto che il resistente è stato ripetutamente multato in precedenza per infrazioni analoghe."
3.2. Nel caso di specie, gli addebiti mossi ai resistenti si fondano unicamente su un rapporto di polizia tanto generico, quanto quello alla base della surriferita vertenza. Infatti gli agenti hanno semplicemente constatato "che la musica era ad alto volume", omettendo qualsiasi accertamento delle immissioni foniche percepibili nelle abitazioni circostanti e dunque della molestia concretamente arrecata ai vicini.
Di conseguenza, non vi é motivo di scostarsi dal precedente giurisprudenziale evocato e di confermare le conclusioni a cui giunge la decisione impugnata.
In effetti, non appare fondato sostenere che, in casu, l'Esecutivo abbia irrogato una multa collettiva: la decisione di multa, benché materialmente costituisca un unico atto, scinde in modo chiaro le sanzioni inflitte ai due resistenti, a cui é peraltro stata notificata separatamente.
D'altro canto, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, il limite temporale delle 23.00, stabilito dall'art. 118 RC, non esclude, con tutta evidenza, che il rispetto della pubblica quiete si imponga anche precedentemente a tale orario, come del resto prescritto dall'art. 117 RC.
Considerato che il comune non é intervenuto a tutela di interessi economici propri, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dell'insorgente e tengono conto del similare procedimento citato.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 145 LOC; 113, 114, 117, 118 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà ai resistenti fr. 300.- complessivamente, a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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