AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.46
Data decisione, Autorità: 04.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00046
Lugano 4 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (no. 190) che annulla la risoluzione 25 aprile 2000 con cui il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'500.- per aver disturbato il vicinato con musica ad alto volume proveniente dal bar __________ di cui è gerente;
viste le risposte:
20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
8 marzo 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 gennaio 2000 __________, abitante a __________ in via __________, ha telefonato alla polizia comunale di __________, "lamentandosi perché presso "il bar __________ "vi era della musica ad alto volume. Giunti sul posto" alle 01.45, gli agenti hanno effettuato "un appostamento nei posteggi sottostanti il bar", constatando che "si poteva udire la musica che proveniva dall'interno" (cfr. rapporto di polizia 09.01.2000). Saliti all'interno del locale gli agenti hanno rilevato la presenza del gerente __________ che con due camerieri stava eseguendo le pulizie.
Fondandosi sul rapporto di polizia di cui si è detto sopra, il 18 gennaio 2000 il municipio ha posto __________ in contravvenzione per violazione degli art. 113, 114, 117 e 118 del regolamento comunale, commessa arrecando "disturbo al vicinato con musica ad alto volume udibile all'esterno dell'esercizio pubblico".
Preso atto che il prevenuto in contravvenzione non ha inoltrato osservazioni nel termine assegnato, il 25 aprile 2000 l'autorità comunale gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- per l'infrazione addebitatagli.
B. Con giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che, in assenza di misurazioni effettuate con strumenti atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni, il municipio non avesse debitamente provato l'infrazione addebitata all'insorgente.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della multa annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe "alcuna ragione per scostarsi dal circostanziato, chiaro ed inequivocabile rapporto della polizia comunale, che "confermerebbe" l'esistenza di rumori molesti nell'esercizio pubblico, situato in zona residenziale, provocati dalla musica a volume smodato".
Il mancato rilevamento mediante apparecchi di misurazione non permetterebbe di ignorare quanto riferito dagli agenti. La natura molesta delle immissioni foniche, soggiunge, sarebbe peraltro comprovata "dalle numerose e assidue lamentele dei vicini e dalla frequenza degli interventi della polizia".
La multa inflitta, conclude l'insorgente, sarebbe adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione e conveniente ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di questo genere.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni, e __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove genericamente notificate dall'insorgente (art. 18 PAmm). Non è invero compito di questo tribunale, nell'ambito di un procedimento contravvenzionale, porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dallo stesso titolare dell'azione penale.
Il concetto di pubblica quiete è di natura indeterminata. Il suo contenuto varia a seconda delle circostanze di tempo e di luogo. In linea di massima, si può comunque ammettere che per pubblica quiete notturna all'interno di un nucleo di paese a chiara vocazione abitativa come quello di __________ si debba intendere una situazione ambientale caratterizzata dall'assenza di rumori eccedenti quello di fondo e quelli derivanti dal normale comportamento dei residenti. Costituisce pertanto disturbo della quiete pubblica, vietato dalle norme in esame, qualsiasi immissione fonica che travalica i limiti del rumore derivante da un comportamento degli abitanti conforme alle regole della civile convivenza.
L'accertamento della turbativa deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, raccogliendo un quantitativo di informazioni sufficiente a permettere una valutazione attendibile della molestia. Rilevamenti fonometrici sono auspicabili, ma costituiscono un'esigenza imprescindibile soltanto nel caso di immissioni non occasionali per le quali l'OIF ha fissato valori limite.
Il Consiglio di Stato ha prosciolto il prevenuto in contravvenzione per insufficienza di prove, in particolare perché l'entità della turbativa non era stata oggettivata mediante misurazioni.
Il proscioglimento merita di essere confermato, ma per motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato. Contrariamente a quanto assume il Governo, l'asserita turbativa, di natura occasionale, non doveva necessariamente essere oggetto di rilevamenti fonometrici. È fuori luogo pretendere che qualsiasi infrazione alle norme poste a tutela della quiete pubblica debba essere accertata mediante misurazioni effettuate con apparecchi atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni foniche. Una simile esigenza renderebbe impossibile il perseguimento della maggior parte delle infrazioni, spesso occasionali e di durata limitata. L'autorità, alla quale incombe l'onere probatorio, deve poter dimostrare il perfezionamento dell'infrazione anche attraverso semplici deposizioni testimoniali che forniscano precisi e dettagliati ragguagli sull'intensità, sulla durata e sulle altre caratteristiche della turbativa, nonché sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata.
In concreto, gli agenti intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di __________ si sono limitati a rilevare che "nei posteggi sottostanti il bar si poteva udire la musica che proveniva dall'interno". Orbene, una simile constatazione non è atta a sostanziare l'infrazione addebitata al resistente, che è quella di aver "arrecato disturbo al vicinato". A chiunque appare evidente che per provare l'esistenza di immissioni foniche moleste per il vicinato, occorreva stabilire se la musica era effettivamente percepibile dall'abitazione della vicina reclamante o da un'altra delle abitazioni circostanti. Era questo, in definitiva, l'unico accertamento che si imponeva per suffragare l'esistenza di una violazione del precetto sancito dall'art. 117 RC. Accertando soltanto che la musica proveniente dal bar era udibile dal posteggio sottostante, il rapporto di polizia sul quale il municipio ha fondato la multa, non basta ovviamente a comprovare l'esistenza di un disturbo per il vicinato, ossia una turbativa della quiete pubblica. Né tale turbativa può essere provata dal fatto che il resistente è stato ripetutamente multato in precedenza per infrazioni analoghe.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 145 LOC; 117, 118 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà al resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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