AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.44
Data decisione, Autorità: 12.09.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00044
Lugano 12 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 di
entrambi rappr. da: __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 193) che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 2000 rilasciata dal municipio di __________ agli insorgenti per insediare un allevamento di struzzi nella zona residenziale intensiva R3 (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
21 febbraio 2001 del municipio di __________;
26 febbraio 2001 di __________;
26 febbraio 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 giugno 2000 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare un allevamento per quattro struzzi su un terreno cintato di m 50 x 20, situato nella zona residenziale intensiva di __________ (part. n. __________ RF). L'intervento comportava la posa di un prefabbricato mobile di m 6 x 3 e di una tettoia di m 4 x 2.50. L'insediamento avrebbe avuto carattere provvisorio, sinché non si fosse trovata un'altra sistemazione.
Alla domanda si sono opposti otto vicini, fra cui i qui resistenti __________ ed __________, contestando la conformità dell'insediamento per rapporto alla funzione della zona di utilizzazione.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________ ed __________.
Evidenziata la vocazione residenziale della zona in discussione, il Governo ha in sostanza escluso la possibilità di insediarvi un allevamento, che a suo avviso avrebbe avuto carattere commerciale.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
I ricorrenti contestano in sostanza il carattere commerciale dell'allevamento. Lo escluderebbe già il numero limitato di capi. Sebbene atipica si tratterebbe di un'attività svolta per puro diletto, dalla quale non deriverebbe alcun genere d'immissioni al vicinato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, che contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti, sottolineando la natura commerciale e quella molesta dell'allevamento. Gli struzzi, osservano, produrrebbero suoni ed odori sgradevoli. L'asserita provvisorietà dell'insediamento sarebbe irrilevante.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il servizio televisivo, prodotto in videocassetta dal resistente __________, permette di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, ovvero soltanto per interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono. Non basta che si tratti di edifici ed impianti che non si pongono in contrasto con la funzione attribuita alla zona, pregiudicandone l'utilizzazione conforme. Per essere autorizzate, le costruzioni devono servire per l'utilizzazione assegnata alla zona.
3.1. L'attività edilizia nella zona residenziale intensiva R4 di __________, in cui è compresa la part. n. __________, è disciplinata dall'art. 41 NAPR, che permette "la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili commerciali e amministrativi".
Nella zona, soggiunge la norma, "possono unicamente essere installate aziende artigianali non moleste". Sono considerate tali le aziende che per loro natura s'inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare (art. 11 cpv. 2 NAPR).
Contrariamente a quanto deducono dal marginale il Consiglio di Stato e gli opponenti, la funzione assegnata alla zona in questione non è esclusivamente residenziale, ma mista. Accanto alle abitazioni, sono in effetti ammessi anche stabilimenti commerciali e amministrativi. Addirittura sono ammessi anche insediamenti artigianali, a condizione che s'inseriscano nell'abitato e non abbiano ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare. Condizione, questa, che, stando al tenore letterale della norma in esame, si riferisce soltanto agli insediamenti artigianali e non anche agli stabilimenti commerciali e amministrativi, come logica vorrebbe.
3.2. Accertata la natura mista della zona in esame, la decisione del municipio di ritenere l'insediamento di un piccolo allevamento di struzzi compatibile con la funzione attribuitale dal PR appare comunque lesiva del principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT.
Contrariamente a quanto assume il municipio, non si può ragionevolmente sostenere che un allevamento di struzzi rientri nei limiti della funzione abitativa. La destinazione di un simile insediamento non è assimilabile a quella di un piccolo allevamento di animali domestici (galline, conigli, ecc.), compatibile con la funzione residenziale, in quanto volto a soddisfare i bisogni degli abitanti. L'allevamento in contestazione non è nemmeno riconducibile ad un ricovero destinato ad animali, come cani e gatti, che per le loro caratteristiche e per tradizione sono considerati compatibili con la funzione delle zone riservate all'abitazione.
Il fatto che i ricorrenti sostengano di allevare struzzi soltanto per hobby non porta a diversa conclusione. Non tutti gli hobby sono compatibili con la funzione delle zone residenziali. Nessuno, d'altro canto, alleva struzzi soltanto per il piacere di dedicare tempo e denaro a questi animali. Lo struzzo non è certamente un animale da compagnia o decorativo. Quantomeno alle nostre latitudini, lo struzzo non è nemmeno un animale che viene allevato per altri scopi non economici, ad esempio per praticare attività sportive o per essere liberato e cacciato. Considerati i costi e l'impegno che richiede, un allevamento di struzzi non può che perseguire, in ultima analisi, finalità economiche. Poco importa che queste consistano nella vendita di uova, di carne, di piume o di pelli, oppure nell'esposizione degli animali a pagamento (zoo). Né occorre stabilire se queste si siano già concretizzate o costituiscono un progetto non ancora ben definito. Qualunque sia lo scopo perseguito dai ricorrenti, l'allevamento non si concilia con la funzione residenziale assegnata alla zona assieme a quella commerciale.
Anche se, contrariamente alle tesi dei ricorrenti, perseguisse finalità economiche, il controverso allevamento non potrebbe comunque nemmeno essere considerato alla stregua di un insediamento commerciale. La possibile commercializzazione dei prodotti non permette in particolare di ravvisarvi gli estremi di un intervento conforme alla funzione attribuita alla zona R4 di __________ assieme a quella abitativa. L'eventuale attività mercantile dello stabilimento sarebbe infatti subalterna rispetto a quella produttiva.
L'allevamento non può infine nemmeno essere assimilato ad un'attività artigianale, ossia ad un'attività destinata alla produzione di beni su scala ridotta, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali (RDAT 1994 II n. 56). Ed anche se si volesse considerarlo tale, non potrebbe comunque essere autorizzato, perché l'attività, generando ripercussioni diverse e più marcate di quelle derivanti dall'abitare, è almeno poco molesta (art. 11 cpv. 2 NAPR). Basti al riguardo considerare la polvere e gli odori che il terreno, trasformato dagli animali in un sedime privo di qualsiasi forma di vegetazione ed intriso di escrementi ed urina, diffonde nell'ambiente circostante.
Ai fini del presente giudizio non occorre stabilire se la destinazione dell'allevamento sia agricola o d'altro genere: è sufficiente rilevare che non è conforme né alla vocazione residenziale, né a quella commerciale, né a quella artigianale non molesta assegnate alla zona in esame.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT, 66 LALPT; 41 NAPR 1979, 51 NAPR 2000 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti __________ e __________, in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1'000.- a ciascuno dei resistenti.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster