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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.42
Data decisione, Autorità: 08.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00042
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2001 di
contro
la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 27 novembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 160.-- la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile;
viste le risposte:
14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
18 febbraio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Raccolto il preavviso negativo dell'autorità cantonale competente, con decisione 27 novembre 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione 6 settembre 2000 presentata da __________ per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile. Il municipio ha posto a carico dell'istante una tassa d'esame di fr. 160.--, precisando sulla polizza di versamento che la stessa si componeva di fr. 50.-- per l'esame della domanda e di fr. 110.-- a copertura delle spese per la pubblicazione sul Foglio ufficiale.
B. Il 29 novembre 2000 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione a fr. 50.-- della tassa posta a suo carico. Richiamati gli art. 19 LE e 29 RLE, l'insorgente ha sostenuto che, trattandosi di una regolamentazione esaustiva, è preclusa al municipio la facoltà di prelevare ulteriori tasse o spese non espressamente previste da questi disposti.
C. Con decisione 16 gennaio 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa. Posto che l'emolumento stabilito dall'art. 19 LE costituisce una tassa amministrativa, nella fattispecie il prelievo di una tassa di fr. 50.-- sarebbe in contrasto con i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, non essendo sufficiente a coprire le spese effettivamente anticipate dall'ente pubblico. L'Esecutivo cantonale ha dunque ritenuto giustificato scostarsi dalla norma summenzionata, confermando la tassa imposta dal comune.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo formulando le stesse richieste e ribadendo le argomentazioni esposte davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, che si riconferma nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giunge il municipio, osservando di aver unicamente applicato l'art. 29 RLE, secondo il quale è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali. L'obbligo di pubblicare sul Foglio ufficiale le domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è infatti imposto dal diritto federale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione del ricorrente è data dall'art. 21 cpv. 2 LE. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 19 LE per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1). Sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2). L'art. 29 RLE soggiunge che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa. Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. A. Scolari, Commentario, Cadenazzo/Bellinzona 1996, n. 923 ad art. 19 LE; M. Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 109-110). Pertanto il gettito globale delle tasse non deve superare, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico e tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi deve essere una certa correlazione ed un rapporto ragionevole.
Va pure disattesa l'argomentazione esposta dal municipio resistente, secondo cui il prelievo aggiuntivo delle spese contestate si giustificherebbe, in quanto la pubblicazione sul Foglio ufficiale delle domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è imposta da leggi federali e dunque da una legge speciale ai sensi dell'art. 29 RLE. Il diritto federale si limita a sancire l'obbligo di pubblicazione. E' silente a proposito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato è annullata.
§§. La risoluzione 29 novembre 2000 del municipio di __________ è riformata nel senso che a carico di __________, è posta una tassa d'esame di fr. 50.--.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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