AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.37
Data decisione, Autorità: 01.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00037
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (no. 29), che annulla la licenza edilizia 22 settembre 2000 rilasciatagli dal municipio di __________ per l'edificazione di due case d'abitazione sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
16 febbraio 2001 del municipio di __________;
8 marzo 2001 di __________, __________, __________ e __________, __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 luglio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due case d'abitazione, di due appartamenti ciascuna, su un fondo (part. n. __________ RF), situato lungo via __________ (zona Rs-e).
L'istante ha chiesto di poter edificare a m 2.50 dalla strada, in deroga alla distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 31 NAPR.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando in particolare la concessione della deroga alla distanza dalla strada.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltratagli dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la situazione del fondo dedotto in edificazione non presentasse alcunché di eccezionale e che non fossero pertanto date le premesse per la concessione di una deroga.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatagli.
Posta in evidenza la particolare conformazione del fondo, largo una quindicina di metri e lungo un'ottantina, nonché l'assenza di un particolare interesse all'allargamento dell'antistante strada comunale, l'insorgente ritiene date le premesse per la concessione di una deroga. Soltanto in questo modo, allega, sarebbe a suo avviso possibile uno sfruttamento edilizio del fondo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del fondo oggetto dell'intervento emerge chiaramente dai piani. Il piano viario è agli atti. Non occorre richiamare quello nuovo, perché il giudizio deve comunque fondarsi sull'assetto pianificatorio vigente e non su quello in itinere.
1.3. Le eccezioni sollevate dai resistenti con riferimento alla carica di municipale ricoperta dal patrocinatore dell'insorgente vanno disattese, perché l'avv. __________ ha assunto il mandato soltanto dopo l'emanazione della decisione governativa impugnata. Non ha inoltre partecipato alla deliberazione relativa alla risposta al ricorso presentata dal municipio.
La linea di arretramento, soggiunge la norma (cpv. 2), si applica a tutte le costruzioni e impianti, restando riservata al municipio la facoltà di concedere deroghe per giustificati motivi, facendo iscrivere a RF quelle a carattere precario.
La questione a sapere se siano date le circostanze eccezionali è essenzialmente di diritto. Trattasi, in effetti, di individuare il contenuto normativo di un concetto giuridico indeterminato. Rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente è invece la questione a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge.
In quanto questione di diritto, l'eccezionalità della situazione è di principio liberamente sindacabile da parte dell'autorità di ricorso. Una riserva va tuttavia fatta nel caso in cui la norma su cui si fonda la deroga appartiene al diritto autonomo comunale. In questi casi le istanze di ricorso devono rispettare la latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo del concetto giuridico indeterminato. L'interpretazione data dall'autorità comunale può essere censurata soltanto nella misura in cui appaia sprovvista di ragioni oggettive, si fondi su considerazioni estranee alla materia o risulti altrimenti insostenibile. Ove ciò non si verifichi, l'autorità di ricorso non può annullare la decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dal municipio (DTF 96 I 369 seg. consid. 4; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 66 B I seg.).
La legittimità delle misure concretamente adottate per attenuare il rigore della legge nei casi eccezionali è invece sindacabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti di un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
A torto, tuttavia, perché un fondo di questa larghezza, tenuto conto delle distanze dal confine (m 4) e dalla strada (4 m), che devono essere rispettate e dello spessore dei muri perimetrali, non si presta altrimenti ad un ragionevole sfruttamento edilizio. Edifici ad uso abitativo, larghi meno di 8 m, sono infatti concepibili soltanto a scapito di una ragionevole distribuzione degli spazi interni.
In tali circostanze, l'interpretazione data dal municipio al concetto indeterminato di "motivo giustificato", di cui all'art. 31 NAPR, non appare per nulla insostenibile. Tutto sommato, essa si fonda su considerazioni oggettive e pertinenti. Non è in particolare fuori luogo considerare eccezionale, ossia oggettivamente anomala, la situazione di un fondo lungo un'ottantina di metri e largo appena una quindicina.
Ne consegue che l'intervento censorio del Consiglio di Stato non può essere confermato, perché travalica limiti del potere cognitivo di cui dispone in tema di controllo dell'applicazione del diritto autonomo comunale.
La deroga in contestazione, dal profilo quantitativo, non procede d'altro canto da un esercizio abusivo del potere discrezionale, di cui dispone l'autorità comunale ai fini della determinazione dei provvedimenti atti a temperare il rigore della legge. La minor distanza dalla strada comunale (m 1.50) è invero modica e comunque tale da non pregiudicare qualsiasi possibilità d'allargamento della strada comunale antistante. A maggior ragione appare giustificata la concessione di una deroga di questa entità se si considera la crescente tendenza a rinunciare ad allargamenti delle strade urbane al fine evitare controproducenti incrementi del traffico veicolare nei quartieri a vocazione residenziale.
Inconsistenti, per non dire del tutto inesistenti, sono i pregiudizi che la deroga comporta per gli opponenti. Le dimensioni degli edifici in contestazione rientrano invero abbondantemente nei limiti degli altri parametri edificatori previsti per la zona in questione. Nella misura in cui concede la deroga richiesta, la decisione municipale in esame va quindi ripristinata.
Il fatto che venga integrato nella costruzione principale (casa 1), mantenendo l'attuale destinazione (autorimessa), non ne modifica la natura giuridica. Né esige che rispetti maggiori distanze dal confine. Anche da questo profilo, la licenza impugnata va quindi confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste in solido a carico dei resistenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26, 29, 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (no. 29) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 22 settembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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