AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.33
Data decisione, Autorità: 08.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00033
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 9 gennaio 2001, no. 18, del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di __________ ed __________, annullando la risoluzione 7 maggio 1999 del municipio di __________, con la quale è stato loro ordinato di demolire i subalterni del mappale no. __________ non indicati a catasto;
viste le risposte:
12 febbraio 2001 di __________ ed __________;
14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
23 febbraio 2001 della
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del 1997 il municipio di __________ ha constatato che sul fondo no. __________ di proprietà della __________ sito in zona agricola erano state erette delle costruzioni ed eseguite delle modifiche dello stato naturale del terreno per mano dei comodatari __________ ed __________, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione;
che, preso atto che la proprietaria non era intenzionata ad inoltrare la domanda di costruzione in sanatoria, con decisione 7 maggio 1999 il municipio di __________ le ha ordinato di demolire tutte le costruzioni non figuranti a registro fondiario e di ripristinare la situazione preesistente;
che con ricorso 21 maggio 1999 i coniugi __________ hanno impugnato l'ordine di demolizione davanti al Consiglio di Stato;
che in sede di osservazioni il municipio di __________ (risposta 21 dicembre 2000) e la __________ (risposta 7 giugno 1999, pag. 1) si sono opposte all'accoglimento dell'impugnativa;
che il 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed annullato la risoluzione impugnata per violazione dell'art. 47 RALE, avendo il municipio omesso di chiedere l'avviso dell'autorità cantonale prima di ordinare la demolizione di opere site fuori zona edificabile;
che l'Esecutivo cantonale ha condannato il comune di __________ a versare fr. 600.-- a titolo di ripetibili ai coniugi __________;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo che lo condanna al pagamento dell'indennità per ripetibili;
che avendo agito in buona fede e considerato che l'intervento del municipio era stato sollecitato dal proprietario medesimo, l'insorgente non ritiene giustificata la condanna al pagamento dell'importo contestato;
che il Consiglio di Stato si riconferma nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata, mentre i coniugi __________ ed, in sostanza, la __________ si rimettono al giudizio di questa corte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 45 e 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione attiva del ricorrente (art. 45 e 21 cpv. 2 LE, 43 PAmm) sono certe; il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che di principio anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della sua comparsa in causa;
che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che l'ente pubblico abbia partecipato alla lite soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente;
che diversa è invece la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica addossare le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono battute a fianco dell'ente pubblico senza successo (RDAT cit. I-1993, no. 19; Borghi / Corti; op. cit., no. 2b ad art. 31 PAmm);
che come si è detto in narrativa sia il ricorrente sia la __________ hanno chiesto senza successo il rigetto dell'impugnativa inoltrata dai coniugi __________ al Consiglio di Stato;
che pertanto a ragione il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di rifondere delle ripetibili; non vi sono infatti motivi che possano giustificare la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, bensì la __________ quale proprietaria del fondo che ha auspicato l'ordine di demolizione; soltanto quest'ultima parte poteva essere chiamata a pagare le ripetibili;
che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va accolto; di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste esclusivamente a carico della __________;
che il fatto che la violazione del diritto sia addebitabile all'autorità comunale, non permette di esimere la qui resistente __________ dal pagamento di un'indennità per ripetibili; l'insorgente è infatti comparso in lite unicamente per motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente e non per tutelare suoi interessi particolari;
che posto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia per la presente sede (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 9 gennaio 2001, no. 18, del Consiglio di Stato è parzialmente modificato nel senso che le ripetibili di fr. 600.-- sono interamente poste a carico della __________.
Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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