AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.31
Data decisione, Autorità: 20.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00031
Lugano 20 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1998 della
patrocinata dall'avv.
contro
la decisione 16 gennaio 1998, n. 6482, del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciatale dal municipio di __________ per la costruzione di un centro per il pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici riciclabili nella zona industriale (part. no. __________ RFD), accogliendo l'impugnativa contro di essa presentata da __________ ed __________,
viste le risposte:
27 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
5 febbraio 1998 del municipio di __________;
18 febbraio 1998 di __________, __________ e __________;
13 marzo 1998 del Dipartimento del territorio, SPU;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
19 ottobre 1999 di __________ e __________;
26 ottobre 1999 di __________, __________ e __________;
richiamata la sentenza 3 gennaio 2001 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 18 dicembre 1996 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire in località __________ (part. n. __________ RFD) uno stabilimento destinato al pretrattamento ed al trasbordo di scarti metallici riciclabili, su un vasto sedime (11'702 mq), situato nella zona industriale-artigianale del PR (zona J1), all'intersezione tra l'autostrada A13 e la linea ferroviaria del San Gottardo;
che l'opera risulterebbe costituita da un edificio amministrativo e da un ampio capannone (m 65.50 x 32 x 13.50), nel quale gli scarti metallici verrebbero ridotti di volume, mediante presse e sminuzzatrici per essere caricati in contenitori da trasportare, su strada o per ferrovia, alla centrale della __________ a __________ per il successivo trattamento;
che lo stabilimento si prefigge in particolare di raccogliere scarti di carrozzerie, motori, componenti metalliche di automobili, resti da lavorazione di officine meccaniche/industriali, residui di carpenteria metallica, nonché rifiuti metallici provenienti dalle economie domestiche, per un quantitativo annuo che la richiedente valuta sulle 15000 t;
che nel termine di pubblicazione si sono, fra gli altri, opposti alla domanda __________ ed __________, proprietari delle part. n. __________ e __________ RFD, situate in prossimità del fondo dedotto in edificazione;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale;
che contro questa decisione gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestandola soprattutto dal profilo della conformità con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione e della compatibilità ambientale;
che con giudizio del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato;
che, dopo aver escluso che l'impianto soggiacesse all'EIA, il Governo ha ritenuto che la licenza in contestazione violasse il diritto perché non terrebbe debitamente conto delle ripercussioni ambientali che potrebbero derivare dall’impianto in base alla sua potenza; determinanti sarebbero i quantitativi che l'impianto è in grado di trattare funzionando a pieno regime e non quelli che la __________ prevede di trattare; l'importanza dell'impianto esigerebbe inoltre la preventiva approvazione del piano particolareggiato della zona industriale (PPZI) previsto dal PR;
rilasciando la licenza sulla base di una pianificazione insufficiente, l'autorità comunale avrebbe pertanto disatteso anche il principio della pianificazione preventiva;
che contro il predetto giudizio governativo la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che l'insorgente ha contestato che la licenza debba tener conto delle effettive potenzialità dell'impianto; determinante ai fini della valutazione delle ripercussioni ambientali sarebbe soltanto la sua effettiva utilizzazione; infondate sarebbero pure le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento all'asserita insufficienza del PP della zona industriale; tale piano è stato formalmente approvato dallo stesso Consiglio di Stato; il fatto che debba essere ulteriormente perfezionato non permetterebbe di inibirne gli effetti; decisiva sarebbe unicamente la circostanza che l'opera è perfettamente conforme a tale piano;
che all'accoglimento dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; il Dipartimento del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, confermando i preavvisi favorevoli espressi dai suoi servizi; il municipio di __________, dal conto suo, ha sollecitato l'accoglimento del ricorso della __________, con conseguente ripristino della licenza annullata dal Consiglio di Stato;
che con sentenza 25 gennaio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso della __________, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata all'insorgente dal municipio di __________;
che, dopo aver a sua volta escluso che l'impianto soggiaccia all'EIA, il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto che determinanti ai fini del giudizio sulla compatibilità ambientale di un impianto fossero le immissioni prodotte dal suo esercizio nel quadro delle condizioni di utilizzazione indicate dal titolare e fissate nel permesso di costruzione e non già quelle che è in grado di produrre in condizioni di sfruttamento massimo; situandosi le immissioni foniche abbondantemente al di sotto dei valori di pianificazione delle zone circostanti e della zona industriale, la licenza è stata considerata conforme alla legislazione ambientale applicabile;
che con sentenza 3 gennaio 2001 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto amministrativo presentato contro di esso da __________ e __________, rispettivamente dalla __________;
che fra le varie censure sollevate dagli insorgenti il Tribunale federale ha ritenuto fondata quella riferita all'EIA; essendo destinato alla compattazione ed alla sminuzzatura di scarti metallici riciclabili, l'impianto soggiace al n. 40.7 dell'allegato all'OEIA, che prescrive tale esame per impianti destinati alla cernita, al trattamento, al riciclaggio o all'incenerimento di rifiuti, con una capacità superiore a 1'000 t all'anno;
che il Tribunale federale ha pertanto rinviato gli atti a questo tribunale affinché venga eseguito un EIA;
che, giusta l'art. 65 cpv. 2 PAmm, nei casi in cui l'istanza inferiore ha accertato la fattispecie in modo incompleto, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviarle la causa per nuovo giudizio;
che il mancato esperimento dell'EIA prescritto dal n. 40.7 dell'allegato all'OEIA va configurato alla stregua di un accertamento incompleto della fattispecie;
che, entro questi limiti, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 2 e 3 della decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, eseguito l'EIA mancante, renda una nuova decisione parimenti impugnabile;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 54 LALPT; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. i dispositivi n. 2 e 3 della decisione 19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 6482) sono annullati.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa esecuzione di un EIA.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster