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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.28
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00028
Lugano
1 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
contro
la comunicazione 6 gennaio 2001 della responsabile
dell'ufficio postale di __________ in materia di disdetta del rapporto
d'impiego;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che dal
giugno 1998 __________ è impiegata presso l'ufficio postale di __________ in
qualità di portalettere;
che il 23 dicembre 2000 la responsabile
dell'ufficio __________ le ha comunicato la disdetta del rapporto d'impiego con
effetto a partire dal 31 marzo 2001, adducendo inadempienze professionali;
che il 27 dicembre 2000 l'interessata ha
contestato la disdetta presso la direzione della Posta regionale;
che con lettera 6 gennaio 2001 __________ ha
annullato il precedente scritto e nel contempo ha notificato all'interessata il
licenziamento per ragioni di ristrutturazione interna dell'ufficio postale;
che contro tale comunicazione __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che prima di entrare nel merito di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola
generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60
PAmm);
che nessuna legge prevede il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo in materia di contestazione del rapporto
d'impiego del personale della Posta;
che il ricorso inoltrato da __________ deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
che dato l'esito non si preleva alcuna tassa
di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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