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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.18
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00018
Lugano 22 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di
contro il
Comune di __________
chiedente
la convenuta è condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute, per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %,
per i presenti pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura di un conto corrente.
L'istanza di risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del Giudice.
Protestate spese.
richiamato l'art. 48 PAmm,
ritenuto, in fatto
che __________ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di __________ presso il centro anziani __________;
che il 21 giugno 2000 la comparente ha comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio;
che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001;
che contro questa risoluzione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso;
considerato, in diritto
che contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC);
che nella misura in cui è configurabile come ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);
che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il datore di lavoro;
che i dipendenti comunali, fatta eccezione dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd);
che l'atto inoltrato da __________ va di conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile come petizione;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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