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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.17
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00017
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000, no. 5634, del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 3 gennaio 2000 con la quale il municipio di __________ le ha intimato di presentare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione, limitatamente al dispositivo no. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
16 febbraio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 ottobre 1998 la __________, proprietaria della particella no. __________ RF di __________, ha concluso con la __________ un contratto di locazione concernente alcuni vani dell'immobile, che sorge su tale fondo, da adibire a negozio per la vendita di derivati dalla canapa. In precedenza lo spazio era utilizzato da una ditta attiva nel settore dell'abbigliamento.
B. Il 3 gennaio 2000 il municipio di __________ ha intimato alla __________ di presentare entro il 21 gennaio 2000 una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione dei locali in oggetto. La __________ ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con risoluzione 13 dicembre 2000 l'Esecutivo cantonale ha accolto il gravame. Ritenuto che già la precedente ditta conduttrice utilizzava gli spazi in questione quale punto vendita e magazzino, il Governo ha concluso che non vi era stata alcuna modifica delle condizioni di utilizzazione e che non era stato operato alcun cambiamento di destinazione ai sensi della LE. Alla ricorrente è stato assegnato un importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
D. Contro questa decisione la __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare ad almeno fr. 2'500.-- l'indennità riconosciutale dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili. Sostiene che la trattazione di tutta la causa e la preparazione dell'impugnativa avrebbero richiesto al proprio patrocinatore 16 ore di lavoro, per cui risulterebbe un onorario di fr. 3'500.--, a cui vanno ancora aggiunte le spese vive di fr. 475.30 e l'IVA del 7.6%. Al proposito produce la nota dettagliata del proprio avvocato concernente le prestazioni effettuate.
E. Il Consiglio di Stato chiede il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni. Ad identica soluzione perviene il municipio di __________, sostenendo che il dispendio indicato dal patrocinatore della ricorrente sarebbe eccessivo in rapporto alle necessità della causa. Inoltre l'insorgente stessa con il proprio agire avrebbe creato maggiore ed inutile lavoro (inoltro di una replica - a suo dire irrita - e produzione del precedente contratto di locazione soltanto in corso di causa). Tesi questa, che la ricorrente ha immediatamente contestato con scritto 22 febbraio 2001.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
In applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte.
Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 29 Cost. (cfr. art. 4 vCost.) esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72). Questo non significa tuttavia che la parte vincente ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in giudizio.
Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).
fr. 3’200.--, a cui vanno ancora aggiunte le spese vive, oltre ovviamente all'IVA. Ritiene pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima parte, le spese di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia i propri interessi.
La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato concerneva l'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione. Si tratta, a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore della ricorrente. Ne fanno fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di tre pagine più una per la firma dell'allegato, e la replica di altre due pagine e mezzo, volte a contestare le tesi dell'autorità decidente. In tale ambito va pure considerato che è stata tenuta un'udienza per l'audizione di un teste.
Sulla scorta di queste premesse, questo tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e la redazione della memoria ricorsuale e della replica, nonché per presenziare all'udienza davanti al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, non abbia superato le quattro ore. Vista la tariffa oraria prevista dall’art. 10 cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in fr. 800.-- ; somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 200.-- per le spese vive e l'IVA.
Risultando l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato palesemente inferiore all'importo così determinato, il ricorso va parzialmente accolto, riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo no. 2 della risoluzione 13 dicembre 2000, no. 5634, del Consiglio di Stato è modificato nel modo seguente:
"2. Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il Comune di __________ è tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili."
Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà all'insorgente fr. 300.-- a titolo di ripetibili della presente sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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