AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.15
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00015
Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
l'inattività del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, nella procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un istituto di prestito su pegno;
vista la risposta 6 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3 agosto 2000 __________ e __________, quali rappresentanti della __________, hanno inoltrato un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di prestito su pegno corredata della relativa documentazione, poi completata il 24 agosto 2000;
che con scritto 4 ottobre 2000 la Divisione della giustizia ha comunicato che __________ adempiva i requisiti legali, mentre per __________ erano necessarie ulteriori informazioni;
che, forniti i ragguagli richiesti, il 3 novembre 2000 i ricorrenti hanno sollecitato l'evasione dell'istanza;
che il 6 novembre 2000 la Divisione della giustizia ha informato i richiedenti che a livello dipartimentale era in corso un riesame della problematica inerente gli istituti di prestito a pegno in Ticino, per cui una decisione non sarebbe stata presa prima della fine di quel mese;
che il 18 dicembre l'autorità dipartimentale ha comunicato loro di essersi chinata sulla problematica e "sull'opportunità di apertura di nuovi istituti accanto ai due già esistenti in Ticino. Allo stadio attuale dell'analisi non sono ancora emersi elementi sufficienti che permettono di anticipare gli orientamenti definitivi. L'istanza della sua cliente rimane quindi sospesa fintanto che saranno adottate le nuove disposizioni in materia";
che con ricorso 15 gennaio 2001 __________, __________ e la __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo per denegata giustizia; ritenuto inoltre che i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione postulata sarebbero adempiuti, essi chiedono che questo Tribunale ordini al Dipartimento di procedere in tal senso;
che la Divisione della giustizia ha precisato di non aver ancora evaso l'istanza in quanto è sua intenzione sottoporre al Consiglio di Stato una modifica del Regolamento cantonale sul prestito a pegno del 30 giugno 1994, al fine di disciplinare con maggior rigore questa attività; una decisione dovrebbe essere pronunciata entro un mese;
che con scritto 9 febbraio 2001 gli insorgenti si sono opposti alla sospensione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è data dall'art. 187a LAC;
che la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm);
che la richiesta degli interessati di ordinare all'autorità dipartimentale di rilasciare loro l'auspicata autorizzazione va nondimeno dichiarata irricevibile, esulando dalle facoltà conferite a questo tribunale (cfr. art. 65 PAmm); a maggior ragione nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia;
che, giusta l'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;
che, entro questi limiti il gravame è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. (art. 4 vCost.) allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono richiesti;
che siffatta violazione è data quando il ritardo frapposto nell'evasione della pratica travalica i limiti normali posti dalle esigenze amministrative; limiti che dipendono dalle circostanze concrete, segnatamente dai bisogni dell'istruttoria e dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto poste a giudizio (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 seg. ad art. 45);
che, nell'evenienza concreta, l'autorità dipartimentale deve limitarsi a verificare se i presupposti per la concessione dell'autorizzazione per l'apertura di un istituto di prestito su pegno ai sensi del Regolamento sul prestito a pegno sono adempiuti;
che una volta accertato tale aspetto, essa è tenuta a decidere, accogliendo o respingendo l'istanza;
che essa non può procristinare l'evasione della pratica in attesa di una modifica legislativa che le consenta di respingerla;
che, stando così le cose l'impugnativa va accolta e gli atti ritornati alla Divisione della giustizia, affinché proceda indilatamente all'esame della richiesta;
che visto l'esito dell'impugnativa non si prelevano tassa di giustizia o spese (art. 28 PAmm); lo Stato del canton Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 1 Cost; 187a LAC; 1, 3, 18, 28, 31, 45, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza gli atti sono ritornati al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, affinché evada indilatamente l'istanza 2 agosto 2000 di __________ e __________, quali rappresentanti della __________.
fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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