AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.5
Data decisione, Autorità: 16.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00005
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 29 novembre 2000, no. 5320, del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 8 settembre 1999 con cui il municipio di __________ ha revocato la decisione 19 maggio 1999 mediante la quale ingiungeva a __________, di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del magazzino/deposito sito sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
9 gennaio 2001 dell'avv. __________;
16 gennaio 2001 del municipio di __________;
16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
19 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
31 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il qui ricorrente __________ è proprietario del fondo n. __________ RFD di __________, di mq 867, situato in parte in zona residenziale R4, a debole rischio valangario, ed in parte fuori della zona edificabile, in un comparto a forte pericolo di valanghe. Sul fondo sorgono un magazzino di mq 413 e 7 autorimesse.
Il fabbricato insistente sul fondo, costruito negli anni '70, era adibito, fino al 1985, a deposito ed essicatoio di legname della falegnameria __________. A partire dal 1997, l'insorgente ha utilizzato lo stesso quale deposito/rimessa per i macchinari mediante i quali assicura il servizio di sgombero della neve nel comune di __________.
B. Con scritti del 9 e del 22 febbraio 1999 l'avv. __________, proprietario di uno stabile abitativo situato in prossimità del fondo del ricorrente (part. n. __________ RFD), è insorto davanti al municipio per contestare la modifica delle condizioni di utilizzazione del fondo, ravvisando un inammissibile cambiamento di destinazione.
L'Esecutivo comunale, con scritto del 17 marzo 1999, ha sollecitato il ricorrente a cessare l'uso del fondo quale ricovero per i mezzi di sgombero della neve. Il 22 marzo seguente, __________ ha contestato la pretesa municipale.
Di conseguenza, in data 19 maggio 1999, il municipio, mediante decisione formale, munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, ha ingiunto a __________ di inoltrare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione. Tale risoluzione è rimasta incontestata e tuttavia senza alcun seguito concreto.
C. Con risoluzione dell'8 settembre 1999, il municipio, adducendo i motivi di cui si dirà in seguito, è ritornato sulla predetta decisione, revocandola ed autorizzando l'uso dello stabile quale ricovero per i mezzi del servizio di sgombero della neve.
D. Con giudizio 29 novembre 2000, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'avv. __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che la modifica delle condizioni d'uso del fondo integrasse gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto ad autorizzazione. Pur non addentrandosi nell'esame della legittimità di tale cambiamento, l'Esecutivo cantonale ha inoltre ordinato al municipio l'adozione di misure cautelari, giustificate dall'ubicazione del fondo, prevalentemente in zona a forte pericolo valangario.
E. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita l'insufficienza degli accertamenti istruttori esperiti, l'insorgente nega in sostanza che l'uso attuale del magazzino e delle autorimesse diverga dalla precedente utilizzazione in misura tale da rendere necessario l'avvio di una procedura di rilascio del permesso per cambiamento di destinazione. A suo dire, l'uso attuale delle infrastrutture comporterebbe per il vicinato disagi inferiori al passato, essendo limitato a pochi mesi all'anno e consistendo unicamente nel parcheggio dei veicoli, non trovandosi in loco né gli uffici né l'officina di riparazione dell'azienda.
L'insorgente censura inoltre l'ordine imposto al municipio di adottare misure cautelari, in considerazione dell'infondatezza del pericolo valangario e del grave pregiudizio arrecato a tutta la collettività.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'Ufficio domande di costruzione, senza formulare particolari osservazioni, così come la Sezione forestale, che ribadisce in maniera circostanziata il pericolo di valanghe cui è soggetto il sedime.
L'avv. __________ e il municipio di __________ si rimettono invece al giudizio di questo tribunale, il primo ricordando di aver raggiunto un accordo con la controparte, il secondo rilevando che durante i primi mesi della trascorsa stagione invernale l'attività dell'insorgente non ha dato adito a critiche di sorta da parte del vicinato.
Considerato, in diritto
Esso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); l'assunzione di ulteriori prove, auspicata dal ricorrente, non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi elementi rilevanti per il giudizio, per i motivi meglio esposti nel seguito.
Nella fattispecie, oggetto del ricorso non è la questione a sapere se la modifica delle condizioni d'uso posta in essere dal ricorrente configuri un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. Piuttosto occorre verificare la legittimità della risoluzione 8 settembre 1999, con cui il municipio ha revocato la propria, precedente decisione 19 maggio 1999, cresciuta in giudicato formale, mediante la quale aveva ordinato a __________ di inoltrare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione.
La revoca di decisioni passate in forza di giudicato formale presuppone che l'interesse alla corretta attuazione del diritto oggettivo prevalga sull'interesse alla sicurezza del diritto. Il primo richiederebbe la revoca di tutti gli atti amministrativi non in consonanza con l'ordinamento giuridico; il secondo si oppone invece alla revoca degli atti nella cui validità gli amministrati potrebbero legittimamente confidare (cfr. DTF 121 II 276; Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI. ed., N. 41 B II; Grisel, Traité de droit administratif, p. 431; Scolari, Diritto amministrativo, PG, N. 219).
La ponderazione dei suddetti interessi contrapposti si impone tanto nel caso in cui la decisione dedotta in revoca è stata adottata in contrasto con il diritto materialmente applicabile, quanto nel caso in cui è venuta a trovarsi in contrasto con il diritto sostanziale in seguito ad un cambiamento delle circostanze o del quadro giuridico di riferimento (cfr. Imboden / Rhinow, op. cit., N. 45 B II; Grisel, op. cit., p. 430).
Le argomentazioni sopra evocate non giustificano tuttavia minimamente la rinuncia del municipio ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria. Tanto meno giustificano l'autorizzazione a continuare l'uso del deposito praticato a partire dal 1997.
In effetti, la decisione revocata era perfettamente conforme al diritto tanto al momento in cui è stata adottata quanto al momento in cui è stata, per l'appunto, revocata. Del resto, nemmeno il municipio motiva la revoca con l'intenzione di sanare una violazione del diritto materiale, commessa in sede di adozione, o di correggere una decisione, adottata conformemente al diritto, ma venuta a trovarsi in contrasto con lo stesso a seguito di un cambiamento delle circostanze determinanti o delle normative applicabili.
Effettivamente non appare lesivo del diritto ravvisare un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione nella trasformazione di un magazzino utilizzato per il deposito di legname in un magazzino per il ricovero di veicoli e macchinari destinati allo sgombero della neve. La controversa modifica delle condizioni di utilizzazione del magazzino è invero atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili dell'ordinamento delle utilizzazioni; basti al riguardo porre mente alla diversa natura delle immissioni derivanti da un magazzino di legname rispetto a quelle prodotte da un deposito di veicoli e macchinari per lo sgombero della neve. Si tratta dunque di una modifica che comporta un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali. I presupposti per ritenere realizzato un cambiamento di destinazione appaiono dunque adempiuti (cfr. RDAT 1996-II, N. 66; STA 19.6.00 in re Comune di __________; Scolari, Commentario, II. ed., N. 647).
L'accertamento dell'esistenza di una modifica non autorizzata delle condizioni di utilizzazione delle costruzioni esistenti, insito nella decisione 18 maggio 1999, con cui il municipio ha ordinato al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, non prestava il fianco a critiche di sorta. Stando così le cose, nulla legittimava il municipio a ritornare sulla decisione in questione. Le critiche del ricorrente si appalesano pertanto infondate.
Il ricorrente censura la decisione governativa anche per quanto attiene all'ordine impartito al municipio di adottare i necessari provvedimenti cautelari giusta l'art. 42 LE. L'atto in questione non è impugnabile. Non definendo concretamente le misure che l'autorità sarebbe tenuta ad adottare, esso costituisce una semplice esortazione, rivolta al municipio dal Governo agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni. Oggetto di ricorso potranno semmai essere i provvedimenti che il municipio adotterà a seconda delle circostanze.
In esito a quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, confermando, salvo che per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, la decisione governativa impugnata, siccome immune da violazioni del diritto. Con la presente decisione, diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Al ricorrente vanno addebitate le spese e la tassa di giustizia, ridotte in funzione del grado di soccombenza parziale, mentre che non vengono assegnate ripetibili, avendo il resistente avv. __________ espressamente rinunciato ad esigerle.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1 cpv. 2, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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