AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.4
Data decisione, Autorità: 09.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00004
Lugano 9 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5334) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 settembre 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato la conferma in carica quale dipendente comunale;
viste le risposte:
11 gennaio 2001 del municipio di __________;
16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L’8 luglio 1997 il municipio di __________ ha assunto la ricorrente __________ quale segretaria ricezionista presso la Casa comunale per persone anziane con lo statuto di dipendente nominata a tempo pieno.
Dal 1. gennaio 1999 al 15 febbraio 2000 la ricorrente è rimasta assente dal lavoro per malattia (sindrome ossessivo compulsiva). Il 16 febbraio 2000 ha ripreso a lavorare a metà tempo. Nel corso del seguente mese di giugno ha inoltrato all'AI una domanda di prestazioni.
B. Considerata la situazione valetudinaria della ricorrente, il 28 giugno 2000 il municipio di __________ ha deciso di non confermarla in carica per il quadriennio entrante.
C. Con giudizio 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo stato di salute dell'insorgente costituisse un motivo sufficiente per giustificare il mancato rinnovo del rapporto d'impiego.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
La ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non aver preso posizione sulla domanda di applicazione per analogia dell'art. 60 LOrd e di non essere entrato nel merito dell'eccezione riferita all'art. 44 del regolamento organico dei dipendenti della casa per anziani (RODCA), che in caso di malattia garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio intero per il primo e della metà per il secondo anno.
Eccepita la mancanza di accertamenti medici sul suo stato di salute, l'insorgente nega poi che l'assenza dal lavoro possa giustificare il licenziamento. Al comune non deriverebbe alcun inconveniente, poiché il suo posto è attualmente occupato da una valida rimpiazzante.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, rilevando che è di nuovo assente al 100% dal lavoro.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Un accertamento peritale delle condizioni di salute della ricorrente non appare indispensabile. Pur rimproverando al municipio di non aver assunto prove al riguardo, nemmeno la ricorrente del resto lo sollecita.
2.2. Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la mancata conferma è giustificata quando è sorretta da un motivo sufficiente, ovvero da un motivo pertinente, oggettivamente sostenibile. È considerato tale qualsiasi circostanza, data la quale non si può ragionevolmente pretendere la continuazione del rapporto d'impiego da parte dell'autorità (RDAT 1981 n. 28).
Nella valutazione dell'adeguatezza del motivo del licenziamento, l'autorità comunale dispone di un certo margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere.
Orbene, nelle circostanze concrete, non si può rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dalla legge, per aver ritenuto che il perdurare della malattia che affligge la ricorrente costituisse un motivo atto a legittimare la rescissione del rapporto d'impiego. La giustificazione addotta dal municipio appare sorretta da considerazioni oggettive e pertinenti, che permettono di ritenere ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro. Di fronte alla domanda inoltrata all'AI, l'autorità comunale poteva in buona fede ritenere che la malattia avrebbe ulteriormente impedito alla ricorrente di riprendere il lavoro al 100%. Essa poteva quindi anche dedurre che non erano date le premesse per confermarla in carica per un ulteriore quadriennio.
Invano chiede la ricorrente di esaminare la sua situazione alla luce dell'art. 60 LOrd, che chiede di applicare per analogia. Il motivo generale di disdetta, previsto dalla lett. c del cpv. 3 di tale norma, non condurrebbe ad una conclusione più favorevole alla sua causa. Né giova alla ricorrente richiamarsi all'art. 44 RODCA, che in caso di malattia garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio pieno per il primo anno e dimezzato per il secondo.
Questa norma non limita minimamente la facoltà dell'ente pubblico di disdire il rapporto d'impiego in caso di malattia. Essa definisce soltanto i limiti del diritto allo stipendio dei dipendenti in caso di malattia. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia omesso di rilevarlo non giustifica evidentemente un annullamento in ordine del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 127, 208 LOC; 8, 44 RODCA di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster