AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.325
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00325
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2000 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5368) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 16 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
28 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina ucraina, ha lavorato in Svizzera dal 1° marzo al 31 ottobre 1994 in qualità di ballerina al beneficio di successivi permessi mensili di dimora temporanei (L). Il 1° febbraio 1995, la ricorrente è rientrata nel nostro Paese per svolgere la medesima attività fino al 31 luglio successivo sulla scorta di analoghi permessi. Dopodiché, essa è stata autorizzata a soggiornare in Svizzera fino al 31 agosto 1995 quale turista. Il 27 luglio 1995 il figlio dell'insorgente __________ ha raggiunto la madre grazie ad un visto turistico di 90 giorni. Il 17 agosto del medesimo anno, __________ ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni un permesso di soggiorno in attesa di sposarsi con il cittadino elvetico __________, presso il quale abitava da qualche settimana. Le nozze sono state celebrate il __________. Per vivere insieme al marito, __________ ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 31 agosto 2000. Anche __________ è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno B per vivere insieme alla madre. Con decreto 31 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Lugano - sezione 6 ha autorizzato in via supercatelare la sospensione della comunione domestica dei coniugi __________, i quali vivevano all'epoca ad __________. Dal 29 giugno 1999, l'insorgente abita con suo figlio in via __________ a __________. Dal 28 gennaio 2000 __________ lavora in qualità di venditrice e sarta indipendente.
B. a) Il 4 luglio 2000 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rinnovo del suo permesso di dimora e quello di __________. Su richiesta del dipartimento volta ad accertare la situazione coniugale dei coniugi , il 26 luglio 2000 la Polizia cantonale ha steso un rapporto da cui risultava che la coppia viveva separata almeno dall'aprile 1999 e che __________ era legata sentimentalmente con un cittadino turco in situazione irregolare ().
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 16 agosto 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________ e - di riflesso - a suo figlio __________. L'autorità ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso loro un permesso per soggiornare in Svizzera. Agli stessi è stato fissato un termine con scadenza al 30 settembre 2000 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS. La risoluzione, spedita per raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata. Della predetta decisione, __________ ne è venuta a conoscenza il 7 settembre 2000 allo sportello dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
C. Adìto il 22 settembre 2000 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso il 29 novembre 2000. Il Governo ha considerato tardivo il gravame, in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse da respingere nel merito, poiché la ricorrente aveva commesso un abuso di diritto invocando il vincolo matrimoniale ormai privo di contenuto almeno dall'aprile 1999 per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ e suo figlio __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo dei rispettivi permessi di dimora. La ricorrente sostiene di non aver ritirato la raccomandata, perché era in vacanza, e ritiene che il termine per ricorrere decorresse a partire dal 7 settembre 2000, momento in cui essa ha preso conoscenza del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure. Critica i funzionari dell'Ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS) per non averla avvertita che stava per scadere il termine per impugnare la decisione. Nel merito, contesta di aver commesso abuso di diritto invocando il suo matrimonio con __________ al fine di continuare a soggiornare nel nostro Paese.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ucraina alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini ucraini, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata risulta ancora sposata con __________. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità. Va inoltre osservato che __________ è al beneficio di un permesso di soggiorno per vivere insieme alla madre (ricongiungimento famigliare).
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'insorgente era - a suo dire - assente all'estero per vacanza e che, di conseguenza, è venuta a conoscenza della decisione in parola soltanto il 7 settembre 2000. Innanzitutto giova osservare che essa non ha prodotto alcuna prova di quanto asserito. Ma anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta che essa abbia agito con diligenza, prendendo tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza le venisse recapitata, per esempio, tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid 3 b; 113 Ib 296 consid. 2a), o informandosi in merito alla scadenza del termine di ricorso per opporsi al mancato rinnovo del permesso di dimora al momento in cui è venuta a conoscenza della decisione, il 7 settembre 2000, presso l'URS. A quella data, essa aveva ancora a disposizione il giorno successivo per opporvisi. L'insorgente non può neppure invocare con successo le sue modeste conoscenze in ambito amministrativo. La sua professione di venditrice/sarta indipendente ed il fatto che il gravame in rassegna è stato redatto di suo pugno, dimostrano che essa dispone di un'intelligenza e di nozioni che possono essere considerate nella media, certamente sufficienti per rendersi conto dell'importanza di un invio raccomandato. Che l'URS non abbia avvertito la ricorrente della scadenza del termine non è dunque di decisivo rilievo. Tanto più che l'insorgente non adduce nemmeno che il 7 settembre 2000 i funzionari di tale ufficio le avessero assicurato che la decorrenza dei termini iniziava a quel momento. Né, d'altra parte, essa ha invocato la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm).
2.3. Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da __________ e da suo figlio __________ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame va perciò respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ e suo figlio __________, cittadini ucraini, sono tenuti a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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