AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.320
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00320
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 della
contro
la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5153) che annulla la licenza edilizia 5 luglio 2000 rilasciata all'insorgente dal municipio di __________ per la costruzione di tre case monofamiliari (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
31 gennaio 2001 del municipio di __________;
28 febbraio 2001 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 aprile 2000 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre case d'abitazione monofamiliari in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2b). Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, proprietari della part. n. __________ RF, che hanno contestato l'intervento per motivi riferiti alla distanza dal loro confine del locale attrezzi annesso alla casa no. 3, all'altezza del muro previsto lungo il confine fra i rispettivi fondi, all'altezza del muro di controriva previsto a monte della casa n. 2, alla pendenza eccessiva della strada d'accesso alle case, alla mancanza di un piano per l'evacuazione delle acque meteoriche della strada, alla modinatura carente, all'estetica delle costruzioni, a loro avviso deturpanti, alle immissioni foniche eccessive prodotte dalla strada d'accesso ed alla mancanza di un rifugio PCi.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini resistenti.
B. Con giudizio 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza edilizia rilasciata alla __________.
Respinte le censure sollevate con riferimento alla modinatura carente ed alla distanza da confine del locale attrezzi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'altezza del terrapieno sorretto dal muro previsto lungo il confine tra i fondi delle parti superasse quella massima (m 2.50) fissata dall'art. 134 LC per i muri di cinta, applicabile, in difetto di una specifica normativa di PR, anche ai muri di sostegno ed ai terrapieni situati a meno di 3 m dal confine. Dopo aver rilevato che il muro di controriva previsto sotto la strada comunale che passa a monte delle case n. 1 e 2 superava l'altezza massima sancita dall'art. 134 LAC, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza delle costruzioni verso questo manufatto disattendesse quella prescritta dalle NAPR tra edifici. Il municipio avrebbe altresì omesso di concedere una deroga all'obbligo di arretramento della strada.
Respinte le ulteriori censure sollevate dai vicini opponenti con riferimento alla pendenza della strada d'accesso, alle canalizzazioni, all'estetica, alle immissioni foniche ed al rifugio, il Consiglio di Stato ha quindi annullato la licenza, escludendo la possibilità di emendare i difetti mediante l'imposizione di clausole accessorie.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente nega che il terrapieno confinante con il fondo degli opponenti superi l'altezza massima consentita per questo genere di opere. Sostiene inoltre che anche il muro di controriva, previsto a monte delle case n. 1 e 2, è perfettamente conforme al diritto. La distanza minima tra edifici non sarebbe applicabile per rapporto ai muri di controriva realizzati per sostenere il pendio escavato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il municipio di __________ postula invece il ripristino della licenza edilizia.
I vicini opponenti si limitano a rilevare di aver raggiunto un accordo con la controparte.
Considerato, in diritto
L'accordo che le parti avrebbero raggiunto non toglie la contestazione, poiché non è di certo atto a rimuovere la decisione governativa impugnata ed a ripristinare la licenza annullata.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti. La visita in luogo non appare dunque necessaria.
A mente del Consiglio di Stato il terrapieno previsto a valle della casa n. 3, a ridosso del confine con il fondo dei resistenti, supererebbe l'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134 LAC, applicabile a titolo di norma di diritto suppletorio, in assenza di specifiche norme di PR. Il Governo ha fondato le sue deduzioni sul piano denominato "facciata est casa 1/2/3/4" e sul piano "sezione C-D" (cfr. ris. gov. pag. 8).
Le deduzioni del Consiglio di Stato non possono essere condivise, perché non tengono debitamente conto delle risultanze del piano che raffigura l'andamento del terreno lungo il confine (piano denominato "sezione confine A-B") rapportate alla situazione planimetrica definita dal "piano interrato". Dal confronto di questi piani emerge infatti chiaramente che il muro di sostegno previsto lungo il confine tra i fondi delle parti in lite raggiunge la sua altezza massima (m 2.50 dal terreno naturale) in corrispondenza del ciglio del terrazzo lastricato previsto davanti al ripostiglio. A partire da quel punto l'altezza del manufatto si riduce progressivamente, digradando verso valle sino a raggiungere, dopo circa 4 m, l'altezza di m 1.00 dal terreno sistemato, rispettivamente m 2.50 dal terreno naturale. Il piano "sezione C-D", sul quale il Consiglio di Stato ha fondato le sue deduzioni, indica invero che il ciglio del terrapieno previsto a valle della casa n. 3, posto ad una distanza di 5 m dal sottostante confine, raggiungerebbe l'altezza di m 3.50 dal terreno naturale. Questa sezione si situa tuttavia ad una distanza di m 11.50 dal confine che separa i fondi. Non permette quindi di affermare che quest'altezza verrebbe raggiunta anche ad una distanza di soli m 3 dal confine. Né questa deduzione può essere tratta dal piano denominato "facciata est casa 1/2/3/4". Tenuto conto che alla distanza di 5 m dal confine (S) a valle del fondo della ricorrente, l’altezza del terrapieno dal terreno naturale indicata dalla sezione A-B lungo il confine (E) fra i fondi si riduce ad appena 50 cm, ben si può ritenere che il terrapieno, alto m 3.50 dal terreno naturale alla stessa distanza dal confine S, ma a m 11.50 dal confine E digradi progressivamente verso quest'ultimo confine e si situi, alla distanza di 3 m dallo stesso, al di sotto del limite d'altezza (m 2.50) sancito dall'art. 134 LAC.
Il ricorso su questo punto va quindi accolto. A scanso d'equivoci, la licenza va comunque subordinata all'esplicita condizione che all'interno di una fascia di 3 m dal confine fra i fondi l'altezza del terrapieno non superi il limite di m 2.50 dal terreno naturale.
3.1. La distanza tra edifici deve essere almeno pari alla somma delle distanze dal confine (art. 39 cpv. 3 LE). Trattandosi di un parametro imperativo, volto ad assicurare una sufficiente aerazione ed illuminazione naturale degli edifici, i proprietari non possono di principio ridurla mediante accordo. Devono attenervisi anche nel caso di edifici costruiti sullo stesso fondo (Scolari, Commentario, II. ed, ad art. 39 LE, n. 1175 seg.). I muri di cinta e di sostegno sono equiparati ad edifici nella misura in cui superano l'altezza massima prescritta per questo genere di opere edilizie. Entro questi limiti, devono quindi rispettare le distanze tra edifici.
3.2. Giusta l'art. 8.2. NAPR di __________, la distanza minima degli edifici dal confine è graduata in funzione dell'altezza e della lunghezza delle facciate. Se la lunghezza della facciata non supera i 12 m la distanza dal confine è fissata in m 3 per edifici alti sino a m 4.50, rispettivamente m 4 per edifici alti sino a 7 m. Per edifici più alti, la maggior altezza è aggiunta alla distanza da confine. Se la lunghezza della facciata supera i 12 m, la distanza da confine va aumentata di m 0.30 ogni metro di maggior lunghezza sino ad un massimo di 2/3 dell'altezza.
3.3. Fondandosi sulle regole appena illustrate, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le case 1 e 2, alte meno di 4 m sul lato a monte, non potessero sorgere a m 4 (casa 2), rispettivamente m 1.50 (casa 1) dal retrostante muro di sostegno della strada di accesso ai fondi, alto sino a m 4.57. Il Governo sembra implicitamente ritenere applicabile una distanza di almeno 7 m.
Nemmeno questa deduzione può essere accreditata. Essa ignora in effetti, che una prassi diffusa e generalizzata (e non solo a __________) prescinde, in assenza di specifiche normative, dall'imporre agli edifici costruiti su terreni non pianeggianti di rispettare la distanza tra edifici per rapporto ai muri di controriva eretti verso monte per sorreggere il terreno escavato (STA 26.01.1996 in re C. e llcc). Una simile esigenza avrebbe per effetto quello di ostacolare in misura eccessiva l'edificazione di terreni in pendio, costringendo i costruttori ad aumentare a dismisura lo sbancamento del pendio e l'altezza dei muri di controriva o ad addossare gli edifici direttamente a quest'ultimi, sopprimendo qualsiasi intercapedine. Risultato, questo, che non corrisponde certamente a quello perseguito dalle norme in discussione.
Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata non può quindi essere avallata.
4.1. Secondo l'art. 8.4. NAPR di __________, in assenza di linee di arretramento, le costruzioni devono sorgere ad almeno 10 m dall'asse delle strade principali, rispettivamente di 7 m dall'asse delle altre strade aperte al pubblico. La distanza non deve comunque essere inferiore a 4 m dal ciglio. All'interno della fascia di arretramento il municipio può autorizzare costruzioni secondarie (rampe, scalinate, posteggi, cinte e simili) alla condizione che il proprietario sottoscriva una convenzione precaria che escluda, in particolare, pretese di "indennità nel caso di espropriazione dell'area medesima a seguito di allargamenti stradali od altra esecuzione d'opera pubblica" (precario; art. 9 NAPR).
4.2. In concreto, il municipio ha autorizzato la costruzione di una strada d'accesso, che si dirama da via __________ per scendere, sorretta da muri di sostegno, verso le case oggetto della controversa licenza. Considerato che la strada d’accesso occupa la fascia d'arretramento dalla sovrastante strada comunale su una lunghezza di 40 m, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'autorizzazione non potesse essere confermata, poiché non era assistita dalla convenzione precaria prescritta dall'art. 9 NAPR.
La conclusione tratta dal Consiglio di Stato viola il principio di proporzionalità. Il difetto poteva e può tuttora essere facilmente sanato, confermando la licenza alla condizione che la __________ sottoscriva la convenzione precaria mancante.
Anche su questo punto il ricorso va quindi accolto.
Il giudizio impugnato può invece essere pienamente confermato nella misura in cui respinge le censure sollevate dagli opponenti con riferimento alla modinatura carente (consid. B), al locale attrezzi (consid. C), alla pendenza della strada d'accesso (consid. F), all'evacuazione delle acque (consid. G), alla deturpazione del paesaggio (consid. H), alle immissioni foniche (consid. I) ed al rifugio (consid. L): censure, queste, che il Consiglio di Stato ha respinto con considerazioni che i vicini opponenti in questa sede non hanno minimamente contestato.
Le spese e la tassa di giustizia sono suddivise fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 7, 8 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 5 luglio 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che prima dell'inizio dei lavori i proprietari dei fondi dedotti in edificazione sottoscrivano una convenzione precaria ai sensi dell'art. 9 NAPR per le opere stradali previste all'interno della fascia d'arretramento da via __________;
b) che all’interno di una fascia larga 3 m il terrapieno previsto lungo il confine tra la part. n. __________ e la part. n. __________ RF non superi l’altezza di m 2.50 dal terreno naturale
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 200.- e dei resistenti __________ e __________, in solido, per la differenza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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