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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.319
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00319
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di
contro
la decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i lavori al mappale no. __________ e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori inerenti la posa di una piscina prefabbricata, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
viste le risposte:
9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
11 gennaio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'estate 1999 il municipio di __________ ha constatato che __________ aveva posato sul fondo no. __________ di sua proprietà una piscina prefabbricata, senza essere in possesso della licenza edilizia;
che con decisione 23 agosto 1999 l'autorità comunale ha ordinato all'insorgente di sospendere i lavori e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; il ricorrente ha sostenuto di aver portato a termine i lavori da tempo e che si opponeva all'ordine di presentare una domanda di costruzione in virtù del principio della parità di trattamento, in quanto un vicino avrebbe pure eretto delle opere, mai autorizzate;
che il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi - in realtà ha parzialmente accolto - il gravame; mentre l'ordine di sospensione dei lavori è stato ritenuto privo di portata pratica, il Governo ha confermato l'ingiunzione di presentare la domanda di costruzione in sanatoria, respingendo le giustificazioni addotte dall'insorgente al proposito; quest'ultimo è stato condannato al pagamento di un importo di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese;
che con impugnativa 12 dicembre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico;
che in sostanza il ricorrente ha ribadito le censure esposte in precedenza;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nelle rispettive decisioni;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, va posta a carico della parte soccombente;
che soccombente è il ricorrente che presenta un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un'impugnativa fondata;
che nell'evenienza concreta il ricorso presentato da __________ è stato soltanto parzialmente accolto dal Consiglio di Stato; visto l'esito del gravame, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia risulta conforme al diritto;
che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti l'incarto, senza istruttoria;
che neppure dal lato giuridico la causa presentava particolari difficoltà; le censure addotte dal ricorrente (cfr. pag. 2, 3. paragrafo) hanno potuto essere respinte con breve motivazione;
che sulla scorta di tali considerazioni, l'imposizione di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato; pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 400.-- e poste a carico dell'insorgente;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10, 18, 28 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico di __________.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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