AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.317
Data decisione, Autorità: 08.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00317
Lugano 8 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5175) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha disdetto il rapporto d'impiego;
viste le risposte:
20 dicembre 2000 del municipio di __________;
20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è stata assunta il 1. ottobre 1988 dal comune di __________ quale impiegata di cancelleria nominata a metà tempo.
B. Con decisione 21 settembre 2000 il municipio le ha notificato la disdetta del rapporto d'impiego per mancata conferma, con effetto al 31 dicembre 2000. Il provvedimento è stato giustificato con l'intenzione del municipio di risparmiare sulle spese di personale, sostituendo l'insorgente con un apprendista.
C. Con giudizio 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il licenziamento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 60 LOrd, applicabile in via sussidiaria, permettesse all'autorità comunale di rescindere il rapporto d'impiego in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi per giustificati motivi; motivi che, in concreto, sarebbero dati dall'intenzione del municipio di sopprimere il posto.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa disdetta.
L'insorgente eccepisce in sostanza la intempestività del licenziamento e l'inapplicabilità dell'art. 60 LOrd.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Vertendo esclusivamente sull'applicazione del diritto, il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2. A differenza della LOrd, la LOC ha mantenuto l'istituto della nomina a tempo determinato. I dipendenti comunali sono tuttora nominati ogni quattro anni dal municipio (art. 125 LOC).
Il periodo di nomina, dispone l'art. 127 cpv. 1 LOC, scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, soggiunge il seguente capoverso, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.
Il periodo di nomina quadriennale conferisce al pubblico dipendente una certa garanzia di stabilità del rapporto d'impiego per la durata del periodo amministrativo, permettendo, di regola, al datore di lavoro di disdirlo soltanto alla scadenza per giustificati motivi.
2.3. L'art. 135 cpv. 3 LOC, introdotto con novella del 15 marzo 1995, ha comunque dato ai comuni la facoltà di derogare all'ordinamento della LOC, adottando le disposizioni della LOrd, che disciplinano la durata e lo scioglimento del rapporto d'impiego (art. 135 cpv. 3 LOC). Essi possono quindi prevedere, mediante norma esplicita, che i dipendenti comunali siano nominati a tempo indeterminato e che il datore di lavoro possa disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, per la fine di un mese, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi, per giustificati motivi.
Non avendo adottato il sistema della nomina a tempo indeterminato, che caratterizza questo tipo di rapporto d'impiego dei dipendenti cantonali, l'art. 60 LOrd è del tutto inapplicabile. Manifestamente a torto ritiene il Consiglio di Stato che il rinvio alle disposizioni della LOrd contenuto nell'art. 81 ROD permetta di far capo in via sussidiaria all'ordinamento della LOrd. Il sistema della nomina a tempo determinato, su cui si fonda il ROD di __________, non può logicamente coesistere con quello della nomina a tempo indeterminato retto dalla LOrd.
Stando così le cose, la disdetta del rapporto d'impiego, pronunciata dal municipio per titolo di mancata conferma ai sensi dell'art. 38 lett. e ROD, va senz'altro annullata siccome tardiva, in quanto ampiamente posteriore al termine di quattro mesi dalle elezioni comunali del 16 aprile 2000.
Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il municipio, la decisione di disdetta non può nemmeno essere tutelata per titolo di soppressione del posto di lavoro. A differenza dell'art. 36 LOrd 1987 (BU 1987, 370), al quale manifestamente si ispira, l'art. 38 ROD non annovera infatti la soppressione del posto fra i motivi di cessazione del rapporto d'impiego. Omissione, questa, che, vista l'evidente ricezione della normativa cantonale da parte dell'art. 38 ROD, può addirittura essere ricondotta ad un silenzio qualificato del legislatore comunale, che escludendo l'ipotesi della soppressione del posto quale titolo di rescissione del rapporto d'impiego durante il quadriennio, sembra aver voluto dare ai dipendenti comunali una garanzia di stabilità del posto di lavoro ancor più marcata di quella offerta dalla LOrd 1987.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 4, 16, 38 ROD di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 21 novembre 2000 (n. 5175) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 21 settembre 2000 del municipio di __________.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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