AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.309
Data decisione, Autorità: 19.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00309
Lugano 19 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2000 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5005) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 25 agosto 2000 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di eliminare gli avvolgibili (rolladen) applicati in contrasto con il permesso ricevuto alle finestre della loro casa d'abitazione;
viste le risposte:
20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
3 gennaio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 gennaio 2000 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare nella zona del nucleo e delle aree collaterali (part. n. __________ RF);
che la relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione specificava che le finestre sarebbero state munite di chiusure ad ante (gelosie);
che, scostandosi da questa indicazione, i ricorrenti hanno applicato alle finestre chiusure avvolgibili (rolladen);
che, esperito un sopralluogo in contraddittorio e sentite le giustificazioni dei ricorrenti, il 25 agosto 2000 il municipio ha ordinato l'eliminazione dei rolladen, in quanto posati abusivamente, in palese contrasto con l'esplicito divieto sancito dall'art. 49 NAPR;
che con giudizio 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Consiglio di Stato ha in particolare respinto le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di ripristino;
che, rilevata la posizione discosta dal nucleo della loro abitazione, il costo dell'intervento di ripristino (fr. 51'914.-) e le spese già sostenute per l'acquisto degli avvolgibili posati (ca. fr. 12'000.-) e l'esistenza, nella zona del nucleo, di numerose costruzioni munite di rolladen - fra cui la casa comunale - i ricorrenti ripropongono in questa sede le eccezioni sollevate invano in prima istanza con riferimento ai principi di proporzionalità e di uguaglianza;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti, con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dall'ordine censurato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dai ricorrenti (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, dell'oggetto della contestazione e degli altri edifici ai quali i ricorrenti fanno riferimento emerge chiaramente dalla documentazione che hanno prodotto in prima istanza; il sopralluogo richiesto non appare pertanto atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che superflui, per i motivi che verranno esposti più avanti, appaiono pure la perizia sul costo dell'intervento di ripristino ed il richiamo delle licenze edilizie relative agli edifici con i quali i ricorrenti confrontano la loro situazione;
che, giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che la demolizione e la rettifica delle opere abusive costituiscono il mezzo conferito dalla legge all'autorità per ristabilire un situazione conforme al diritto;
che l'art. 49 NAPR di __________ nella zona del nucleo e delle aree collaterali vieta esplicitamente le chiusure delle finestre "con rolladen e simili";
che i ricorrenti, giustamente, non contestano di aver violato tale disposizione;
che le premesse per l'adozione di un provvedimento di ripristino sono quindi date;
che l'art. 43 LE riserva tuttavia il principio di proporzionalità, escludendo l'adozione di misure di ripristino nei casi in cui le difformità siano minime e senza rilevanza per l'interesse pubblico;
che il principio di proporzionalità può essere invocato anche da parte del costruttore in mala fede; questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca una maggiore importanza al principio della parità di trattamento ed all'esigenza di ristabilire una situazione conforme al diritto materiale (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 LE n. 1297);
che il principio di proporzionalità esige che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo perseguito e che sussista un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni applicate;
che nell'evenienza concreta il divieto di applicare rolladen alle finestre delle costruzioni della zona del nucleo, sancito dall'art. 49 NAPR, persegue finalità estetiche sorrette da un chiaro interesse pubblico;
che i ricorrenti hanno infranto la legge intenzionalmente; non pretendono e non potrebbero invero nemmeno sostenere di essersi scostati in buona fede dal permesso ricevuto;
che il ripristino di una situazione conforme all'art. 49 NAPR può essere attuato soltanto rimuovendo gli avvolgibili posati abusivamente: l'ordine di rimozione dei serramenti posati abusivamente costituisce l'unico mezzo atto a conseguire lo scopo d'interesse pubblico perseguito dalla norma violata;
che, da questo profilo, l'ordine non disattende di certo il principio di proporzionalità: la semplice rimozione degli avvolgibili, lasciando in loco i contenitori immurati, costituisce un provvedimento che può essere attuato facilmente e con poca spesa, non occorrendo, a tal fine, intervenire sulla muratura dell'edificio;
che entro questi limiti l'ordine censurato appare senz'altro conforme al diritto;
che il principio della parità di trattamento nell'illegalità può essere invocato con successo soltanto quando viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale, che non lede interessi preponderanti, dalla quale l'autorità non intende scostarsi (Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, n. 122 e rimandi);
che, nell'evenienza concreta, la semplice presenza nella zona del nucleo di edifici con finestre munite di avvolgibili non costituisce una circostanza atta a dimostrare l'esistenza di una prassi lesiva del divieto sancito dall'art. 49 NAPR;
che, stando alle indicazioni del municipio, la posa di rolladen sulle finestre di questi edifici risale in effetti ad epoca anteriore all'entrata in vigore del divieto in esame;
che, comunque, anche se fossero state rilasciate licenze in contrasto con tale divieto, non sarebbe per nulla dimostrata l'esistenza di una prassi difforme dalla quale l'autorità non intende scostarsi;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 49 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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