AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2000.301
Data decisione, Autorità: 08.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00301-324
Lugano 8 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorsi di
tutti patr. da: avv. __________
a) del 29 novembre 2000
contro
la decisione 7 novembre 2000 (n. 4868) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 28 marzo 2000 degli insorgenti contro la decisione 13 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia in variante concernente la costruzione di una stalla al mapp. __________ di quel comune;
b) del 19 dicembre 2000
contro
la decisione 29 novembre 2000 (n. 5329) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 30 agosto 2000 degli insorgenti contro la decisione 18 luglio 2000 con cui il servizio dei ricorsi dello stesso Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli l'impugnativa introdotta dagli insorgenti il 7 febbraio 2000 contro la decisione 19 gennaio con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia in variante concernente la costruzione di una stalla al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
4 dicembre 2000 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
11 dicembre 2000 del comune di __________;
13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
9 gennaio 2001 di __________;
16 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
al ricorso sub a)
28 dicembre 2000 del comune di __________;
22 dicembre 2000 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
12 gennaio 2001 di __________;
9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 1989 __________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________. Avverso la detta domanda hanno presentato opposizione, tra gli altri, __________, __________ ed __________. Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il rilascio della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando motivi di ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo la decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il municipio ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli atti al dipartimento, consistente in un rapporto sulla domanda allestito dal pianificatore comunale, il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR, regolamentante le costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a) __________, __________, __________ e il municipio di __________ hanno impugnato l'autorizzazione cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato. __________ ha invece impugnato il diniego della licenza edilizia comunale davanti alla stessa autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991 (risoluzione n. 6672) il Governo ha respinto i ricorsi presentati da __________, __________, __________ e dal municipio di __________ avverso l'autorizzazione cantonale a costruire.
c) Con giudicato di identica data (risoluzione n. 6654) il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di __________, annullato la decisione 17 settembre 1990 del municipio di __________ e retrocesso gli atti allo stesso affinché procedesse al rilascio della licenza sollecitata dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio non poteva negare la licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il PR non era ancora stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame della domanda in applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno era idoneo all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo svolgimento dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a) __________, __________ e __________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti a questo Tribunale con ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i quali essi hanno chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a costruire, la risoluzione governativa n. 6672 che la tutelava ed infine la risoluzione n. 6654 mediante la quale il Governo, accogliendo il ricorso di __________, aveva disposto la trasmissione degli atti al municipio di __________ affinché avesse a rilasciare a favore di quest'ultimo la licenza edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria, con sentenza 30 ottobre 1992 il Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame di __________ ed ha respinto gli altri. In primo luogo il Tribunale ha accertato che il mapp. __________ doveva essere semplicemente considerato come posto fuori dalle zone edificabili, poiché alla data della decisione governativa impugnata 20 agosto 1991, determinante ai fini del giudizio del Tribunale amministrativo secondo la costante prassi dello stesso, il PR di __________, primo strumento pianificatorio di cui si era dotato il comune, il quale aveva assegnato il mapp. __________ alla zona agricola, non era ancora stato approvato dal Consiglio di Stato medesimo: l'approvazione di detto strumento aveva infatti avuto luogo in costanza di litispendenza davanti a questo Tribunale, e più precisamente il 24 marzo 1992. Il Tribunale amministrativo ha indi ritenuto che, per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte del dipartimento, il progetto soddisfacesse l'art. 24 cpv. 1 LPT, la legislazione federale di protezione dell'ambiente (ed in particolare le raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il rinvio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt medesima) e le disposizioni cantonali relative all'inserimento paesaggistico (consid. 4). Per quanto interessava invece la licenza edilizia municipale (consid. 5), richiamandosi alla propria prassi concernente il diritto applicabile il Tribunale ha fatto astrazione dalle disposizioni di PR, poiché entrato in vigore posteriormente alla resa del giudizio governativo. Dette disposizioni non potevano oltretutto ritornare applicabili nemmeno a titolo anticipato attraverso il blocco edilizio sancito all'art. 66 LALPT: in effetti il PR di __________ era stato pubblicato nel periodo 16 gennaio-15 febbraio 1989, per cui il termine biennale di validità delle restrizioni fondate sull'art. 66 LALPT era decaduto al più tardi il 15 febbraio 1991. Il Tribunale ha inoltre negato una disattenzione degli art. 17 e 21 RISA ed infine escluso l'applicabilità dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, che fissava per la realizzazione di nuovi depositi di letame una distanza di m 100 dall'abitato e dalle zone edificabili, poiché entrato in vigore posteriormente alla risoluzione governativa impugnata.
D. a) Il 4 dicembre 1992 __________, __________ e __________ sono insorti con ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale contro la sentenza 30 ottobre 1992 di questo Tribunale. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno inoltre domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza edilizia, la domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle norme del PR, entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale federale ha respinto i gravami. L'alta Corte federale ha respinto, siccome manifestamente infondata, la richiesta dei ricorrenti di esaminare i progetti alla luce delle normative comunali (PR e regolamento comunale) entrate in vigore posteriormente al giudizio governativo (consid. 3). Per il rimanente ha ritenuto che questo Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24 LPT quanto le norme di esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 4).
E. a) Richiamandosi alla sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con decisione 19 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________.
b) __________, __________ e __________ sono insorti contro quella decisione con ricorso 3 giugno 1994 davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di retrocedere gli atti al municipio per una nuova decisione. Essi hanno lamentato - in particolare - che il rilascio della licenza edilizia non era motivato, poiché il municipio non prendeva posizione sulla compatibilità del progetto con il diritto comunale (PR entrato in vigore il 24 marzo 1992, art. 141 del nuovo regolamento comunale).
Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la decisione municipale di rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente un atto di esecuzione della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso con sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale di data 30 ottobre 1992 e 4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua inimpugnabilità.
c) Con ricorso 12 settembre 1994 __________, __________ e __________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale conto la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 19 maggio 1994, ribadendo le censure già sostenute davanti all'istanza inferiore.
Con sentenza 23 novembre 1994 il Tribunale ha respinto il gravame, condividendo le motivazioni addotte dal Governo, ma in particolare il fatto che il rilascio della licenza edilizia 19 maggio 1994 non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48 LE 1973, ma una semplice misura di esecuzione dell'ordine impartito al municipio da parte del Consiglio di Stato nella risoluzione 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso da questo Tribunale e dal Tribunale federale.
F. a) Previo espletamento delle procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con scritto 27 ottobre 1995 il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri del dipartimento delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art. 12 del Regolamento concernente l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23 marzo 1983 ha autorizzato __________ ad iniziare i lavori di costruzione della stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori, con lettere 6 e 18 novembre 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ se i progetti posti in esecuzione corrispondessero a quelli approvati. A quelle richieste è succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre successivo, sempre di __________, nei confronti dell'operato del municipio, a seguito della quale è stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995, presenti il municipio in corpore, __________, __________, il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri e due rappresentanti dell'ufficio domande di costruzione. Dall'incontro è risultato quanto segue (cfr. al relativo verbale):
"...
Si prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi la scorsa settimana (lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia rurale per la conferma della validità degli stessi.
Si decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
Dalla stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha un'altra ubicazione, e precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da ottenere una capienza maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una differenza della superficie e della volumetria tra la stalla approvata e quella in discussione, risultando però difficile da stabilire in questa sede se è a vantaggio o a scapito del proprietario.
Il signor __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione della fossa del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi interamente il rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte delle Autorità competenti.
I piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo nell'ambito delle fondazioni della stalla potranno pure essere terminati a rischio totale del signor __________ (altezza massima di ca. ½ m. per il cemento armato).
Il Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
..."
G. a) Il 5 dicembre 1995 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente l'approvazione di una variante alla licenza edilizia in suo possesso per l'edificazione della stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione tecnica annessa ai piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era dettata dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la stabulazione libera, la quale permetteva sostanziosi risparmi delle spese di costruzione rispetto al sistema della stabulazione fissa, che stava alla base della domanda di costruzione approvata.
b) __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno contestato il rilascio della licenza edilizia con opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza edilizia in possesso di __________ era scaduta il mese precedente e che l'avversata costruzione poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno eccepito un contrasto con la zona di protezione del paesaggio di cui al PR approvato dal Governo il 24 marzo 1992 e con l'art. 141 del regolamento comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, che - come è stato spiegato in precedenza - vieta la creazione di nuovi letamai a meno di 100 m dall'abitato e dalle zone edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia è parimenti stato contestato da __________ e __________ con opposizione 27 dicembre 1995. Questi hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle modifiche importanti rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva essere trattata come una nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata al diritto vigente, ma in particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo regolamento comunale, la cui applicazione conduceva al diniego del permesso di costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del dipartimento del territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia. L'opposizione di __________ e llcc è stata respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale; alle obiezioni sollevate da __________ e __________ è invece stato risposto che la volumetria della stalla non subìva sostanziali mutamenti, mentre che la fossa del colaticcio veniva spostata più lontano rispetto alla zona edificabile, a tutto loro vantaggio.
H. a) __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure svolte innanzi al municipio. Essi hanno inoltre lamentato una carente motivazione della risoluzione municipale per quanto concerneva il rigetto delle loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione della decisione impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il Consiglio di Stato ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di assoggettare la domanda di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento comunale), ostandovi la sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e delle facciate dello stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti invariato; la variante prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume del manufatto. Né lo spostamento di circa 18 m della fossa del colaticcio, che presentava un diametro di 13 m (contro gli 11 m di quella approvata), permetteva di giungere a diversa conclusione. Il Governo ha infine rilevato che __________ aveva iniziato i lavori prima della decadenza del permesso di costruzione in suo possesso.
I. a) I già ricorrenti ed inoltre __________ sono insorti contro il giudicato governativo con gravame 30 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli argomenti già sostenuti nelle precedenti sedi.
b) Il Tribunale ha evaso il ricorso con sentenza 15 ottobre 1996.
Il Tribunale ha anzitutto considerato che la licenza edilizia a favore di __________ era cresciuta in giudicato il 4 ottobre 1993, data del giudizio del Tribunale federale. Poiché era stata rilasciata in applicazione dell'or abrogata LE 1973 ed aveva pertanto una durata di un solo anno, essa era venuta a scadenza già il 4 ottobre 1994. La domanda di costruzione inoltrata il 5 dicembre 1995 da __________, volta a far approvare delle modifiche ai progetti a suo tempo approvati, non poteva di conseguenza beneficiare del trattamento privilegiato riservato alle domande di variante di licenza edilizia, poiché non poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia, oramai decaduta e pertanto sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5 dicembre 1995 doveva dunque essere integralmente verificata alla luce del diritto in vigore al momento della sua decisione (consid. 3.2.). Per addivenire a questo risultato il Tribunale ha rifiutato la tesi affacciata dal resistente, secondo cui il dies a quo per determinare la durata di validità della licenza edilizia avrebbe dovuto essere riportato al 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il ricorso di __________, __________ e __________ contro la risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994 attraverso la quale il municipio di __________ aveva effettivamente rilasciato la licenza edilizia a __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto occasione di spiegare al consid. 2.1. di quel giudicato (riassunto sub E, lett. c, che precede), l'atto 19 maggio 1994 non poteva valere quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44 LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione del giudizio governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che aveva portato gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima istanza federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di Stato: donde la sua inimpugnabilità (consid. 3.3.).
Il Tribunale non ha quindi proceduto all'esame dell'entità delle numerose modifiche apportate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 rispetto ai piani precedentemente approvati, poiché l'applicabilità della procedura di variante di licenza edilizia doveva essere esclusa. Il Tribunale ha altresì rilevato che tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali avevano riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, apparivano viziate in ogni caso per il motivo che si limitavano ad accertare la sussistenza dei presupposti di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, senza però successivamente procedere ad una verifica di conformità con il diritto vigente delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio che avevano subìto modifiche: verifica indispensabile anche se si fosse dovuto ammettere la procedura di variante di licenza edilizia (consid. 3.4. e 4.).
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, annullato la risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 e retrocesso gli atti alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al municipio, affinché verificassero l'intero progetto contemplato dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in altre parole come se si trattasse di una domanda di costruzione completamente nuova. In effetti, né il municipio di __________, né il Consiglio di Stato avevano effettuato quell'esame, volto a accertare segnatamente la compatibilità della prospettata stalla con le disposizioni di PR concernenti la zona agricola e la tutela del paesaggio e quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del regolamento comunale. Per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte dell'autorità cantonale, risultava dagli atti che il dipartimento del territorio aveva invece effettuato un esame completo della pratica. Dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 mancava tuttavia il piano delle canalizzazioni; inoltre nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non era stato affrontato in modo sufficientemente approfondito. L'incarto è quindi stato retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione affinché acquisisse agli atti il piano delle canalizzazioni, offrisse agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente emettesse un nuovo avviso che tenesse conto di detto nuovo documento e che motivasse nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto delle distanze rispetto alla zona edificabile (consid. 5).
Il ricorso di __________ è stato dichiarato irricevibile, poiché non aveva inoltrato ricorso innanzi al Consiglio di Stato (consid. 1).
J. Adito da __________, il Tribunale federale con sentenza 28 novembre 1997 ha cassato la sentenza 15 ottobre 1996 di questo Tribunale. Contrariamente all'opinione espressa in questa sede, i giudici federali hanno ritenuto che il rilascio della licenza edilizia effettuato il 19 maggio 1994 da parte del municipio di __________ costituisse una vera e propria decisione, non invece una misura di esecuzione del giudizio governativo, confermato dalle istanze di ricorso, che gli ingiungeva di procedere a tanto. Per questo motivo la licenza edilizia comunale è cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il ricorso inoltrato contro di essa da __________, __________ e __________. A __________ - ha concluso il Tribunale federale - non era quindi preclusa la possibilità di inoltrare una domanda di costruzione in variante di tale licenza edilizia, avendo iniziato i lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ossia entro il termine annuale di validità del permesso. Il Tribunale federale ha quindi retrocesso gli atti a questa Corte per un nuovo giudizio sull'oggetto.
K. Con sentenza 3 febbraio 1998 questo Tribunale ha nuovamente evaso il ricorso 30 agosto 1996. Esso ha pertanto riaffrontato il quesito a sapere se __________ potesse beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia, tenendo presente che il permesso di costruzione 19 maggio 1994 non era decaduto, come aveva oramai stabilito a titolo definitivo il Tribunale federale. Il quesito è stato risolto affermativamente (consid. 4 di quel giudizio). Ferma questa premessa, il Tribunale amministrativo non ha potuto far altro che ribadire il secondo motivo in virtù del quale nel giudizio 15 ottobre 1996, cassato dal Tribunale federale, esso aveva accolto una prima volta il ricorso 30 agosto 1996: motivo che non era però stato oggetto di esame da parte dell'alta Corte federale. In effetti tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali avevano riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, risultavano senz'altro viziate, nella misura in cui, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, avevano rilasciato rispettivamente confermato il rilascio della licenza edilizia in variante a favore di __________ senza procedere ad una verifica di conformità con il diritto (vigente) delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio per le quali i nuovi progetti proponevano delle modifiche. Simile limitata verifica, elemento caratterizzante sotto l'aspetto sostanziale della procedura di variante di licenza edilizia, appariva invece imprescindibile. Il Tribunale ha pertanto parzialmente accolto il gravame, annullato la risoluzione governativa 6 agosto 1996 e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 e retrocesso gli atti alle autorità di prima istanza (municipio e dipartimento), affinché avessero ad esaminare la legittimità delle modifiche dei progetti originari proposti mediante la domanda di costruzione in variante 5 dicembre 1995.
L. a) Dopo che l'ufficio delle domande di costruzione aveva acquisito agli atti il nuovo piano delle canalizzazioni ed offerto agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso, il dipartimento ha emesso un nuovo avviso, favorevole, il 22 luglio 1998; allo stesso era allegato il calcolo delle distanze rispetto alla zona edificabile eseguito in applicazione dell'OIAt e relativo rinvio alle raccomandazioni FAT, secondo cui tale distanza assommava a 42 m. Con decisione 6 agosto 1998 il municipio di __________ ha indi rilasciato la licenza edilizia concernente la variante.
b) Con ricorso 31 agosto 1998 __________ e llcc hanno impugnato quella decisione al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla. In primo luogo perché non era assolutamente motivata. Inoltre perché i controversi impianti disattendevano il PR di __________, ma in particolare gli art. 8 e 41 NAPR, l'art. 141 del regolamento comunale e l'OIAt, dal momento che la fossa del colaticcio avrebbe distato solo 20/25 m dalla sovrastante zona edificabile. I ricorrenti hanno altresì ulteriormente sostenuto che la licenza edilizia originaria, del 19 maggio 1994, cresciuta in giudicato il 23 novembre successivo, fosse decaduta e che, comunque fosse, l'istante non poteva beneficiare della procedura di variante.
c) Con risoluzione 14 gennaio 1999 il Governo ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Intanto ha ritenuto che la procedura di impugnazione aveva potuto sanare il difetto di motivazione. Esso ha quindi considerato che, per quanto concerneva la stalla, le modifiche apportate ai progetti non disattendessero gli art. 8 e 41 NAPR. La fossa del colaticcio e relativo sovrastante letamaio violava invece le distanze dalla zona edificabile prescritte in applicazione dell'OIAt, di m 42, situandosi a soli 25 m da quest'ultima, e a maggior ragione quella di 100 m fissata all'art. 141 del regolamento comunale. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la licenza edilizia per la stalla e l'ha annullata per quanto atteneva alla fossa del colaticcio con letamaio.
d) Con ricorso 3 febbraio 1999 __________ e llcc sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale hanno chiesto l'annullamento insieme quello dell'intera licenza edilizia. I ricorrenti hanno ribadito le censure già sottoposte al Consiglio di Stato. Anche __________ si è aggravato presso questo Tribunale con ricorso 2 febbraio 1999, al quale ha domandato di riformare la pronuncia governativa in modo che fosse confermata l'intera licenza edilizia municipale: non solo per la stalla, ma anche per la fossa del colaticcio e sovrastante letamaio. L'insorgente ha affermato che la fossa del colaticcio rispettasse ampiamente la distanza di m 42 verso le zone edificabili: il Governo era caduto in errore quando aveva ritenuto che distasse verso queste di soli 25 m. Del resto, se si teneva conto del fatto che gli animali erano stabulati solo 200 giorni all'anno, la distanza sarebbe scesa a soli 10 m. __________ ha infine contestato l'applicabilità della distanza di 100 m verso le zone edificabili prescritta per i letamai dall'art. 141 del regolamento comunale, vuoi perché il progetto originario ha dovuto essere modificato per cause indipendenti dalla sua volontà vuoi perché comunque sia si trattava di disposizione contraria al diritto federale.
e) Il Tribunale ha evaso le impugnative con un unico giudizio del 28 luglio 1999. Appoggiandosi alle sentenze 28 novembre 1997 del Tribunale federale e 3 febbraio 1998 di questo stesso Tribunale rispettivamente, questa Corte ha premesso, da un lato, che la licenza edilizia originaria, del 19 maggio 1994, cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, non fosse decaduta, dal momento che __________ aveva iniziato i lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ovvero entro il termine di validità annuale del permesso; dall'altro che __________ potesse beneficiare della procedura della licenza edilizia in variante onde far approvare le modifiche ai progetti contemplate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 (consid. 2). Il Tribunale ha indi rilevato che la decisione municipale di rilascio della licenza 6 agosto 1998 fosse totalmente immotivata e che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato aveva evaso il gravame lo fosse in modo insufficiente ed incoerente, oltre che fondata su premesse fattuali errate (consid. 3 e 4). Esso ha pertanto annullato tanto la risoluzione governativa che la licenza edilizia 6 agosto 1998 ed ha retrocesso gli atti alle autorità inferiori, ma in primo luogo al municipio, affinché avesse ad esaminare la legittimità delle modifiche dei progetti originari proposti mediante domanda di costruzione in variante 5 dicembre 1995 e motivare adeguatamente la relativa decisione. L'incarto è tuttavia stato formalmente trasmesso al dipartimento del territorio affinché emettesse un nuovo avviso che illustrasse e giustificasse accuratamente il nuovo e definitivo calcolo delle distanze rispetto alla zona edificabile, che esso aveva mutato dinanzi a questa sede ricorsuale, riducendole drasticamente da 42 m a 10 m.
M. a) Dopo l'approntamento, da parte dell'ufficio della protezione dell'aria, di un nuovo calcolo della distanza che la stalla in esame dovrebbe tenere rispetto alla zona edificabile, fissata definitivamente in 10 m, il 25 novembre 1999 il dipartimento del territorio ha comunicato al municipio di __________ di confermare l'avviso del 22 luglio 1998. Con decisione 19 gennaio 2000, dettagliatamente motivata, il municipio di __________ ha, a sua volta, rilasciato la licenza edilizia concernente la variante.
b) Con ricorso 7 febbraio 2000 __________ e llcc hanno impugnato quella decisione al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla. Dopo aver rilevato alcuni vizi formali dell'atto, i ricorrenti hanno ripreso gli argomenti di merito che avevano sollevato in precedenza. Gli insorgenti hanno pertanto sostenuto in primo luogo che il permesso di costruzione in possesso di __________ fosse decaduto e, inoltre, che questi non poteva comunque sia beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia. Essi hanno indi nuovamente eccepito la disattenzione del PR di __________, ma in particolare degli art. 8, 39 e 41 NAPR, dell'art. 141 del regolamento comunale e dell'OIAt, oltre che delle disposizioni cantonali in materia di inserimento paesaggistico e delle condizioni poste dal veterinario cantonale concernenti la densità di occupazione dei recinti interni alla stalla da parte di vitelli e manzette. Da ultimo si sono doluti per l'assenza di modinatura.
N. a) In sede di esame dell'impugnativa appena menzionata allo scopo di presentare le osservazioni al Governo, temendo che alcune censure di carattere formale potessero condurre all'annullamento della risoluzione 19 gennaio 2000, il 13 marzo 2000 il municipio ha emesso una nuova decisione di rilascio della licenza, revocando formalmente la precedente. La nuova decisione si differenziava da quest'ultima solo a livello di dispositivo.
b) Con ricorso 28 marzo 2000 __________ e llcc si sono aggravati anche contro quella decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla per violazione dell'art. 50 PAmm e, inoltre, per gli stessi motivi che avevano addotto nell'impugnativa 7 febbraio 2000.
O. a) Con decisione 18 luglio 2000 il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso 7 febbraio 2000, rivolto contro la prima decisione di rilascio delle licenza edilizia del 19 gennaio 2000. Con ricorso 30 agosto 2000 __________ e llcc sono insorti contro tale atto dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento, adducendo che la decisione successivamente adottata dal municipio, il 13 marzo 2000, violasse l'art. 50 PAmm, per cui il Consiglio di Stato avrebbe necessariamente dovuto pronunciarsi sul ricorso in rassegna. Con risoluzione 29 novembre 2000 il Governo ha respinto l'impugnativa.
b) Nel frattempo, con risoluzione 7 novembre 2000 il Governo ha statuito sul ricorso 28 marzo 2000. Esso ha respinto tutte le censure e, con ciò, il gravame.
P. a) Con ricorso 29 novembre 2000 __________ e llcc sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo 7 novembre 2000, del quale chiedono l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia. I ricorrenti ribadiscono le censure già sottoposte al Consiglio di Stato, ad eccezione di quella relativa alla modinatura.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento si è rimesso al giudizio del Tribunale.
b) Con ricorso 19 dicembre 2000 __________ e llcc si sono aggravati presso questo Tribunale anche contro la risoluzione governativa 29 novembre 2000, chiedendo il suo annullamento e la riattivazione, dinanzi all'istanza inferiore, della procedura di evasione del loro ricorso 7 febbraio 2000. I ricorrenti ribadiscono una violazione dell'art. 50 PAmm.
Il Consiglio di Stato, __________ ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). I gravami sono dunque ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi, congiuntamente (art. 51 PAmm), sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in seguito, non appare necessario assumere i mezzi di prova indicati dai ricorrenti.
Il Tribunale esamina, in primo luogo, il gravame 19 dicembre 2000, attraverso il quale gli insorgenti chiedono di annullare lo stralcio dai ruoli del loro ricorso inoltrato il 7 febbraio 2000 al Consiglio di Stato contro il rilascio della licenza edilizia del 19 gennaio precedente e che il Governo proceda all'istruzione ed all'evasione di quel procedimento.
2.1. Com'è stato spiegato in fatto, in occasione dell'esame dell'appena menzionata impugnativa ai fini della presentazione delle osservazioni al Governo, temendo che alcune censure di natura formale potessero condurre all'annullamento della risoluzione 19 gennaio 2000, in data 13 marzo 2000 il municipio ha emesso una nuova decisione di rilascio della licenza, revocando espressamente la precedente. La nuova decisione era identica alla precedente quo alla motivazione; si differenziava invece da quest'ultima a livello di dispositivo. In evasione ad una serie di doglianze formulate nella cifra 2 del ricorso 7 febbraio 2000, la nuova decisione specificava, in primo luogo, che veniva rilasciata a __________ la licenza edilizia per la variante presentata il 5 dicembre 1995 (in precedenza la licenza edilizia in variante veniva semplicemente "confermata") e che veniva in pari tempo approvato il piano delle canalizzazioni presentato il 15 giugno 1998 (in precedenza tale approvazione era stata omessa). Essa precisava altresì che le opposizioni 27 dicembre 1995 e 3 luglio 1998 di __________ e llcc venivano respinte (in precedenza si menzionava solo la seconda opposizione). Il municipio ha indi notificato alle parti ed al Consiglio di Stato la nuova decisione, che esso ha fondato sull'art. 50 PAmm.
Come risulta parimenti dall'illustrazione dei fatti, __________ e llcc hanno impugnato anche quest'atto dinanzi al Governo con gravame 28 marzo 2000, sostenendo che esso non poteva essere legittimamente fondato sull'art. 50 PAmm e chiedendo pertanto, in primo luogo, che il Consiglio di Stato l'annullasse ed evadesse il loro ricorso 7 febbraio 2000 contro la primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia. Gli insorgenti hanno inoltre riproposto nel gravame le stesse censure che avevano mosso contro quest'ultima decisione.
Il servizio dei ricorsi ha indi stralciato dai ruoli l'impugnativa 7 febbraio 2000 con decisione 18 luglio 2000, confermata su ricorso dal Governo il 29 novembre 2000. Quest'ultima autorità ha invece istruito ed evaso con risoluzione 7 novembre 2000 l'impugnativa successiva, del 28 marzo 2000. Entrambe le risoluzioni governative sono impugnate in questa sede.
2.2. Come sostengono gli insorgenti, la nuova decisione di rilascio della licenza edilizia 13 marzo 2000 non poteva essere fondata sull'art. 50 PAmm, che permette all'autorità intimata di modificare la propria decisione conformemente alle domande del ricorrente sino all'insinuazione della risposta. In effetti, mediante tale atto non veniva rifiutata la licenza edilizia, come postulato da __________ e llcc. La nuova decisione costituiva piuttosto un intervento di precisazione della licenza edilizia rilasciata il 19 gennaio precedente, volto a prevenire un ulteriore annullamento della licenza edilizia in variante per motivi sostanzialmente d'ordine. In realtà, tutte le modifiche e aggiunte operate a livello di dispositivo non apparivano necessarie a tal fine. Si capiva senza equivoci che il municipio aveva concesso la licenza edilizia a __________, senza dover correggere il verbo "confermata" con "rilasciata". Tale concessione includeva inoltre, obbligatoriamente, quella del nuovo piano delle canalizzazioni, allestito dal resistente nello specifico contesto della variante, senza che fosse indispensabile precisarlo. Dall'esame delle diffusa motivazione della decisione era infine chiaro - anche se non era espressamente indicato - che veniva respinta anche e soprattutto l'opposizione al progetto inoltrata il 27 dicembre 1995, non solo quella del 3 luglio 1998, che concerneva unicamente il piano delle canalizzazioni. __________ e llcc sono tuttavia stati costretti ad impugnare anche la nuova licenza edilizia 13 marzo 2000 per il motivo che quell'atto indicava di annullare e sostituire quella concessa il 19 gennaio precedente. Come essi sostengono, il loro ricorso avrebbe dovuto essere accolto perché la nuova decisione municipale era posteriore all'impugnazione della primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia dinanzi al Consiglio di Stato e, pertanto, disattendeva vistosamente il principio dell'effetto devolutivo del ricorso. Tanto più che tale nuovo atto, dettato da un eccesso di prudenza dimostrato dal municipio nei confronti delle censure sviluppate dai ricorrenti nell'impugnativa 7 febbraio 2000, non comportava in realtà nessun mutamento della situazione giuridica instaurata attraverso la decisione di rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto se non annullare puramente e semplicemente la nuova decisione 13 marzo 2000, per lo meno decidere il ricorso inoltrato contro di essa insieme a quello rivolto avverso la decisione 19 gennaio 2000: soluzione quest'ultima che, nel mentre favoriva una valorizzazione delle precisazioni effettuate dal municipio in sede di nuovo dispositivo, avrebbe altresì permesso di affrontare le contestazioni dei ricorrenti su questo punto con un unico giudizio. Una volta ricevuto il ricorso di __________ e llcc contro la nuova decisione, il 18 luglio 2000 il servizio dei ricorsi ha invece incautamente stralciato dai ruoli il ricorso 7 febbraio 2000, mosso contro il primitivo atto di concessione della licenza edilizia. Decisione che il Governo ha condiviso con giudicato 29 novembre 2000.
2.3. A questo punto il Tribunale dovrebbe annullare la decisione 29 novembre 2000 del Governo e quella del 18 luglio 2000 del servizio dei ricorsi, retrocedendo gli atti a queste autorità per l'istruttoria ed il giudizio sul ricorso 7 febbraio 2000 contro la licenza edilizia 19 gennaio 2000. Coerentemente con questa conclusione, in accoglimento del ricorso 29 novembre 2000 esso dovrebbe annullare, a titolo definitivo, la risoluzione 7 novembre 2000, con cui il Consiglio di Stato ha affrontato il merito della controversia ed ha confermato la licenza edilizia 13 marzo 2000.
Il Tribunale rinuncia tuttavia a tanto. In effetti, l'istruttoria del ricorso 7 febbraio 2000 sarebbe identica a quella effettuata per il ricorso successivo, del 28 marzo 2000. Identico sarebbe inoltre il giudizio governativo di evasione dello stesso. Identico, infine, il nuovo ricorso dinanzi a questa Corte. L'annullamento si ridurrebbe pertanto ad uno sterile esercizio di fotocopiatura e di circolazione di atti di cui si conosce già esattamente il contenuto, ma nel contempo sarebbe costitutivo di un'ulteriore, indesiderata protrazione dei termini di evasione del procedimento edilizio, promosso il 5 dicembre 1995. In virtù del divieto di formalismo eccessivo il Tribunale rinuncia ai prospettati annullamenti, limitandosi a riformare i dispositivi dei giudizi governativi impugnati, riunendoli, in modo che: 1. risulti formalmente evaso nel merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso la licenza edilizia 19 gennaio 2000, che viene confermata; 2. siano invece annullati la licenza edilizia 13 marzo 2000 e la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000.
Il Tribunale procede, nel seguito, all'esame ed all'evasione dell'impugnativa 29 novembre 2000.
3.1. La prima censura è già stata respinta in via definitiva con sentenza 28 novembre 1997 del Tribunale federale, nota alle parti e cui si rinvia per amore di brevità. In quella sede la Corte federale ha considerato che la licenza edilizia originaria per la costruzione della stalla, rilasciata dal municipio di __________ il 19 maggio 1994, in epilogo all'iter ricorsuale culminato con la sentenza 4 ottobre 1993 dello stesso Tribunale federale, era cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il gravame interposto contro di essa da __________, __________ e __________. Essa non era pertanto decaduta, dal momento che __________ aveva iniziato i lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ovvero entro il termine di validità annuale del permesso (cfr. in particolare consid. 3 b di quel giudicato).
3.2. Successivamente questo Tribunale ha stabilito, con sentenza 3 febbraio 1998, rimasta inimpugnata, che __________ potesse beneficiare della procedura della licenza edilizia in variante onde far approvare le modifiche ai progetti contemplate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995. Il Tribunale ritiene opportuno di riprodurre in questa sede la relativa motivazione, che ritorna di estrema utilità per l'ulteriore trattazione dell'impugnativa in esame:
"…
3.2. L'approvazione di una variante di licenza edilizia nel senso appena descritto ha luogo attraverso la procedura semplificata di notifica (art. 16 cpv. 2 LE): procedura in principio identica a quella ordinaria, ma con la sostanziale differenza che gli atti non vengono trasmessi al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza edilizia é di esclusiva competenza del municipio (art. 12 seg. LE). In realtà tuttavia, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la procedura di notifica non può essere adottata per quelle domande di costruzione che devono essere esaminate anche alla luce del diritto la cui applicazione é affidata al dipartimento in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e dell'allegato 1 al RLE: queste domande devono essere necessariamente trattate secondo la procedura ordinaria (art. da 4 a 10 LE), essendo la sola che permette di svolgere un loro esame completo (STA 27 ottobre 1995 in re M. e G., consid. 3, relativa all'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente).
4.2. Nei piani annessi alla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 l'edificio, ubicato nello stesso luogo e dalle dimensioni del tutto simili (m 30,10 x 11,90) a quello approvato, é parimenti suddiviso in due piani. Il pianterreno rimane adibito a stalla per gli stessi UBG di bestiame bovino, predisposta tuttavia per la stabulazione libera. Questa modifica nell'impostazione della gestione del bestiame fa sì che la facciata sud dell'edificio, ovvero quella rivolta a valle, rimanga aperta a quel livello, cioè a pianterreno. Il locale per il deposito e la lavorazione del latte rimane ubicato sul lato ovest dell'edificio. Il locale per il contadino viene invece spostato al piano superiore, sopra lo spazio ove era originariamente previsto. I nuovi progetti prevedono al suo posto la sala per la mungitura. Il corpo aggiunto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio) scompare e con esso il sovrastante portico al primo piano: quel manufatto rimane solo nella misura in cui serve a collegare quest'ultimo livello al terreno a monte dello stesso. Il primo piano accoglie, per il rimanente, il fienile, di mc 1'100 di capienza. Le facciate dell'edificio, dalle aperture modificate in funzione delle nuove esigenze, sono costituite prevalentemente legno e Novopan; il tetto, che rimane in eternit ondulato ma senza camini di aerazione, denuncia un'altezza alla gronda di m 8 ed al colmo di m 11,60. L'impianto di essiccazione é spostato sul lato sud dell'edificio. Sul lato ovest della stalla rimane prevista la posa di un silo per foraggi di 100 mc di capacità. La fossa del colaticcio ed il letamaio, di m 13 di diametro e 320 mc di volume, sono invece stati spostati a 4 m a valle dell'edificio, ovvero - se si prende in considerazione il centro dei manufatti - di m 18 rispetto a quanto indicato dai piani primitivi.
Com'è noto, il cambiamento dei progetti deriva dal cambiamento della politica cantonale in materia di sussidiamento di costruzione di nuove stalle. Dal momento che il sistema della stabulazione libera, seppur poco praticato nel nostro Cantone, implica dei costi di costruzione minori, a partire dal 1994 il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio hanno optato per il sussidiamento, in primo luogo, di stalle che osservano quel tipo di gestione. Il sussidio massimo di fr. 280'000.-- stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 4 ottobre 1995 a favore del qui resistente (BU __________, pag. __________ seg.) parte quindi da questo principio (cfr. messaggio 7 giugno 1995 e relativo rapporto della commissione speciale delle bonifiche fondiarie 13 settembre 1995, pubbl. in RVGC, sess. ordinaria primaverile 1995, vol. I.2, pag. 1360 segg.).
4.3. Confrontando i due differenti progetti il Tribunale constata anzitutto che i nuovi prevedono parecchi mutamenti rispetto a quelli approvati. Taluni cambiamenti, come la modifica di lunghezza, larghezza ed altezza della stalla, sono di minima entità. Il passaggio dal sistema a stabulazione fissa a quello a stabulazione libera implica tuttavia una diversa organizzazione della stalla vera a propria, che si riflette inoltre sulla ricollocazione degli altri locali interni e sul sistema di aerazione. Esso comporta inoltre un significativo mutamento nell'aspetto della facciata sud, così come del resto mutano anche le altre facciate a motivo della reimpostazione delle aperture e del maggior impiego di legno. Il nuovo sistema di stabulazione incide anche sulla capienza della fossa del colaticcio e del letamaio, che viene aumentata. Questi ultimi manufatti trovano inoltre una nuova collocazione, più prossima alla stalla. I nuovi progetti prevedono infine l'abbandono di una parte importante del corpo aggiunto a nord dell'edificio. Trattasi, a non averne dubbio, di mutamenti significativi, non trascurabili. Ciò malgrado non si può parlare di uno sconvolgimento del progetto primitivo. Ad un esame d'assieme, questo mantiene le sue linee essenziali, poiché l'ubicazione della stalla, la sua destinazione, le sue dimensioni ed il suo aspetto rimangono sostanzialmente intatti.
4.4. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la domanda di costruzione 5 dicembre 1995 può pertanto essere trattata con la procedura privilegiata di variante di licenza edilizia.
…"
Trattasi a questo punto, di esaminare - nell'ottica della procedura di variante di licenza edilizia - la conformità delle modifiche dei progetti approvati con il PR di __________, ma in particolare con gli art. 8, 39 e 41 NAPR, con l'art. 141 del regolamento comunale e con l'OIAt, oltre che con le disposizioni cantonali in materia di inserimento paesaggistico e delle condizioni poste dal veterinario cantonale concernenti la densità di occupazione dei recinti interni alla stalla da parte di vitelli e manzette.
Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti al PR di __________. L'art. 7bis NAPR, immutato, è divenuto l'art. 8 NAPR. La necessità, per le stalle di ampie dimensioni, di ossequiare le esigenze di ordine paesaggistico è stata trasferita all'art. 34 NAPR, di contenuto analogo al precedente art. 32 NAPR. L'intero mapp. __________ è tuttavia stato incluso nella zona di protezione del paesaggio (ZPP 1, Area tra __________ e __________), retta dall'art. 41 NAPR, ove non sono ammesse opere che modifichino lo stato naturale del terreno. Non è invece ricompreso nelle zone di protezione della natura, rette dall'art. 39 NAPR.
Una verifica dei progetti alla luce del nuovo diritto comunale, entrato in vigore dal 18 febbraio 1997, appare imprescindibile, anche se la domanda di licenza edilizia in variante qui in discussione è stata inoltrata il 5 dicembre 1995. In effetti, a quella data l'adozione della variante di PR in esame era imminente, essendo poi stata votata dall'assemblea comunale il 15 febbraio 1996. Per questo motivo il municipio avrebbe necessariamente dovuto tener conto del diritto in fieri già a quel momento tramite l'adozione di adeguate misure di salvaguardia della pianificazione: decisione sospensiva (art. 65 LALPT) rispettivamente blocco edilizio (art. 66 LALPT). Il protrarsi della procedura di evasione della domanda di costruzione in esame non ha pertanto svolto alcun ruolo sull'applicazione del diritto pianificatorio comunale determinante.
4.2. La novità più rilevante discendente dalle varianti di PR approvate dal Governo il 18 febbraio 1997 è costituita dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona di protezione del paesaggio, dove non sono permesse costruzioni (art. 41 NAPR). Tale restrizione, assoluta, non può, tuttavia, spiegare effetti inibitori nei confronti dell'approvazione dei progetti in rassegna. Difatti, non ci si trova di fronte ad un progetto nuovo, a sé stante, che soggiace integralmente al nuovo diritto, ma ad una modifica di progetti precedentemente approvati (ed in relazione ai quali i lavori di costruzione sono già iniziati) nell'ambito di una procedura di variante di licenza edilizia: procedura di cui, com'è stato spiegato, possono beneficiare solo quelle modifiche dei progetti originari che non mutano gli attributi sostanziali, ovvero l'identità, dell'edificio. Il principio della costruzione della stalla dell'annessa concimaia, acquisito in applicazione del diritto previgente, non può pertanto essere rimesso in forse nell'ambito dell'esame della variante 5 dicembre 1995 per il motivo che il nuovo piano del paesaggio non permette più costruzioni sul fondo interessato. Ammettere il contrario significa svuotare di ogni significato l'istituto della variante di licenza edilizia.
4.3. L'inserimento paesaggistico dell'edificazione al mapp. __________ va, pertanto, piuttosto verificato alla luce dei soli art. 8 e 34 NAPR e del piano in scala 1:10'000 dei siti e paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, cui rinvia la prima disposizione, approvato dal Governo contestualmente al PR con risoluzione 24 marzo 1992, e che non è stato frattanto modificato. A questo riguardo il Tribunale non può, anzitutto, che rinviare, di principio, all'esteso esame che esso aveva effettuato su questo stesso oggetto al consid. 4.6. della sentenza 30 ottobre 1992.
Anche per quanto concerne i progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 la CBN ha esaminato la compatibilità dell'avversata edificazione con il DLBN, formulando un giudizio positivo e rinunciando a porre specifiche restrizioni (preavviso 11 gennaio 1996 indirizzato all'ufficio delle domande di costruzione). Quel giudizio é successivamente stato ribadito in occasione della presentazione della risposta al ricorso inoltrato il 16 febbraio 1996 al Consiglio di Stato dai qui insorgenti contro la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ aveva rilasciato, per la prima volta, la controversa licenza edilizia in variante (lettera 1 marzo 1996 della CBN, annessa alla risposta 22 marzo 1996 della sezione pianificazione urbanistica). Avuto riguardo al margine di interpretazione che spetta alla CBN nel contesto dell'applicazione della normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi da questa valutazione. A maggior ragione se si tien conto che, secondo i nuovi progetti, l'integrazione della stalla nel contesto paesaggistico circostante viene migliorata rispetto ai piani precedentemente approvati sotto più aspetti: dimensioni leggermente inferiori, apertura della facciata sud, eliminazione del corpo aggiunto a nord e dei camini di ventilazione, maggior impiego di materiale naturale come legno e Novopan. L'unica novità che può essere valutata negativamente è costituita dall'aumento, strettamente necessario, di 2 m del diametro della fossa del colaticcio, che passa da 11 m a 13 m. L'effetto negativo è purtuttavia contenuto dallo spostamento a valle del manufatto e dal suo avvicinamento alla stalla; tale effetto non appare comunque sia decisivo - tanto meno poiché isolato - per un giudizio sfavorevole circa l'integrazione del complesso della realizzazione nel contesto paesaggistico locale. Integrazione che non disattende, pertanto, nemmeno l'art. 34 NAPR, come ha avuto modo di considerare il municipio di __________ nella decisione di rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000.
Secondo il Consiglio di Stato l'art. 141 del regolamento comunale di __________, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992 ed entrato in vigore lo stesso giorno, giusta il quale nuovi depositi di letame devono tenere una distanza di 100 m dall'abitato e dalle zone edificabili, non osta all'approvazione dei controversi progetti, trattandosi di disposizione contraria al diritto federale di tutela dell'ambiente. Il Tribunale condivide questa conclusione. In effetti, da un lato, come questo stesso Tribunale aveva avuto modo di affermare al considerando 3.5. del giudizio 28 luglio 1999, smentendo l'opinione contraria del Governo, una regolamentazione cantonale o comunale più restrittiva rispetto alla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente è legittima solo laddove concessa, ovvero - in pratica - espressamente riservata, da quest'ultima (Vallender/Morell, Umweltrecht, Berna 1997, § 3 N. 69; Chablais, Protection de l'environnement et droit cantonal des constructions, Friborgo 1996, pag. 57 e 63, entrambi con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale): requisito che fa difetto in concreto. Come questo stesso Tribunale aveva poi già rilevato nella sentenza 30 ottobre 1992 concernente la contestazione dei progetti originari (cfr. consid. 5.3. e relativo rinvio al consid. 5.2., con riferimenti), la compatibilità dell'art. 141 del regolamento comunale con il diritto federale di protezione dell'ambiente va pertanto, piuttosto, affrontata in funzione della possibilità per il primo di completare il secondo. Tale possibilità è esclusa laddove il legislatore federale (formale o materiale) ha regolamentato la materia in maniera esaustiva (cfr. inoltre Chablais, op. cit., pag. 60 segg., in particolare pag. 61). A mente del Tribunale quest'ultima ipotesi si verifica per quanto concerne la tutela delle zone abitate dall'inquinamento atmosferico provocato dagli allevamenti di animali (e relativi impianti annessi, come la fossa del colaticcio e il letamaio) sotto lo specifico aspetto delle distanze: tali impianti devono difatti già rispettare, in virtù del diritto federale, delle distanze minime, che devono essere appositamente calcolate secondo le regole riconosciute in zootecnica (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt, cifra 512 dell'allegato 2 alla stessa, che dichiara applicabili le raccomandazioni allestite dalla stazione di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale di Tänikon). Con zone abitate secondo la cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt si intendono le zone edificabili giusta l'art. 15 LPT; la giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia ulteriormente esteso il diritto alla protezione da immissioni moleste o dannose anche a chi abita fuori da tali zone (DTF 126 II 43). Pertanto, in presenza di una circostanziata regolamentazione di rango superiore, com'è quella federale, che permette di effettuare una valutazione prognostica mirata e differenziata circa gli effetti inquinanti prodotti dagli allevamenti di animali verso le adiacenti zone abitate, non vi può più essere spazio per una soluzione rigida ed aprioristica come quella ancorata nel regolamento comunale di __________.
L'esame di compatibilità ambientale della controversa edificazione dev'essere pertanto effettuato sulla scorta del rapporto FAT n. 476, cui rinvia la cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt, che nel 1995 ha sostituito l'analogo rapporto n. 350, sulla cui base era stato svolto il calcolo delle emissioni relativo al progetto originario. Il Tribunale aveva avuto modo di affermare, nel giudizio 3 febbraio 1998 (consid. 6.2.), che le modifiche dei progetti dovevano essere oggetto di un nuovo esame completo sotto questo aspetto, dal momento che viene proposto un nuovo sistema di stabulazione, che implica altresì l'apertura dell'edificio su di un lato, la soppressione dei camini d'areazione, lo spostamento e l'ingrandimento della fossa del colaticcio e del sovrastante letamaio.
A tal fine l'ufficio protezione aria ha allestito un articolato calcolo della distanza di rispetto della sovrastante zona residenziale fondato sul rapporto FAT n. 476, che il dipartimento ha annesso all'avviso 25 novembre 1999. La determinazione della distanza minima normalizzata si fonda pertanto sulle UBG per le quali è prevista la stalla (33,4) e su di un fattore di emissione di odori degli stessi (fg) di 0,075, ossia della metà di quello usualmente previsto per i bovini: tale riduzione è contemplata nella tabella 1 del rapporto FAT n. 476 nel caso di alpeggio degli animali. L'emissione di odori risultante (GB) assomma a 2,5 (= 33,4 x 0,075). In questo modo la distanza minima normalizzata N, ottenuta applicando la formula 43 x ln(GB) - 40, è di 9 m. Questo dato è ulteriormente stato affinato, moltiplicandolo, alla luce di due specifici fattori di correzione (fk), previsti nella tabella 3 del rapporto FAT n. 476: quello topografico, trattandosi di terreno in pendenza (impiego del fattore 1,2 anziché 1), e quello dell'altitudine tra 600 e 1'000 m (fattore 0,9 anziché 1). Il risultato finale, corrispondente alla distanza minima (MA), è di 10 m.
L'ufficio della protezione dell'aria ha anche ricercato una distanza che esso ha definito "di sicurezza", in omaggio al principio secondo cui bisognerebbe, di regola, garantire il rispetto della distanza calcolata su di un'emissione minima di odore di 4 GB (cfr. rapporto FAT n. 476, pag. 6): tale distanza, immutati gli altri elementi di calcolo, raggiunge i 21 m.
Ora, entrambe le distanze suddette sono ampiamente rispettate in concreto. Il centro della stalla è posto a ad almeno 35 m dalla sovrastante zona edificabile estensiva R2; se si considera invece il punto più prossimo del manufatto rispetto alla zona edificabile, corrispondente alla facciata nord della stalla (è esclusa la sporgenza, in coincidenza dell'angolo a nord-ovest del manufatto, del piccolo portico), tale distanza è comunque ancora di almeno 30 m. Il centro della fossa del colaticcio, più arretrata, è ubicato ad almeno 55 m dalla zona edificabile; nel punto più vicino rispetto a quest'ultima, il perimetro della fossa si situa ancora a 48 m dall'adiacente zona residenziale estensiva R2.
I ricorrenti criticano il calcolo in parola perché non tiene conto della circolazione dell'aria dal basso verso l'alto (ossia dalla stalla verso la sovrastante zona edificabile) durante le ore calde del giorno: per questo motivo chiedono che il Tribunale ordini l'allestimento di una perizia per la determinazione della distanza. Essi mettono inoltre in dubbio la circostanza che tutti gli animali del resistente siano condotti all'alpeggio. Le censure rispettivamente la richiesta di perizia degli insorgenti non possono tuttavia essere ascoltate.
Intanto il fenomeno meteorologico in virtù del quale durante le ore calde della giornata l'aria viene richiamata dal basso verso l'altro non è una particolarità specifica della concreta fattispecie. Al contrario il rapporto FAT n. 476 ne tiene conto quale fattore di correzione, in presenza di terreni in pendenza: fattore che è stato impiegato nel controverso calcolo. In secondo luogo, durante i mesi caldi, quando tale fenomeno potrebbe spiegare gli effetti molesti maggiori sulle adiacenze dell'allevamento, la stalla non è occupata, in quanto i bovini del resistente, seguendo la prassi usuale della zona, passano la stagione estiva sugli alpi. Invano i ricorrenti mettono in discussione questo fatto, già assodato nel corso del rilascio della licenza edilizia originaria (cfr. udienza 6 ottobre 1992 dinanzi al giudice delegato di questo Tribunale, sentenza 30 ottobre 1992 di quest'ultimo, consid. 4.5.; inoltre consid. 4b della sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale) e corroborato dai formulari di rilevazione degli animali rispettivamente dalla dichiarazione dell'ispettrice del bestiame (cfr. doc. 7a e 7b prodotti in questa sede e doc. 2 prodotto dinanzi al Consiglio di Stato dal resistente). Non va del resto perso di vista il fatto che __________ possiede altri animali oltre ai bovini, cui è esclusivamente destinata la stalla: non basta quindi genericamente affermare, senza peraltro provare, che una parte del bestiame non è stata estivata sugli alpi durante la scorsa stagione.
Per contro, il calcolo delle le distanze effettuato dall'ufficio protezione aria in fedele applicazione del rapporto FAT n. 476 dimostra che il controverso allevamento deve alla fin fine ossequiare una distanza tutto sommato modesta verso le aree fabbricabili: se ne deduce, anzitutto, che il carico inquinante dell'impianto è assai contenuto. Inoltre, quest'ultimo è destinato a sorgere ad una distanza verso la zona residenziale estensiva R2 di parecchio superiore rispetto a quella esatta in applicazione del menzionato rapporto FAT n. 476: questo ulteriore spazio permette di comunque sia assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale volta alla tutela delle zone abitate.
I ricorrenti ribadiscono infine una disattenzione delle condizioni poste dal veterinario cantonale: essi non spiegano però in che cosa consista. Trattandosi di restrizioni in materia di densità di occupazione della stalla, non è del resto possibile scorgere, prima dell'occupazione della stessa, una loro violazione.
Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Come anticipato al consid. 2, il Tribunale riforma i dispositivi dei giudizi governativi impugnati, riunendoli, in modo che risulti formalmente evaso nel merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso la licenza edilizia 19 gennaio 2000, che viene confermata, e che siano invece annullati la licenza edilizia 13 marzo 2000 e la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000.
La tassa di giudizio (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31 PAmm) devono essere ripartite tra ricorrenti e resistente in funzione del reciproco grado di soccombenza, ritenuto che - se si esclude il modesto successo appena affacciato - __________ e llcc devono essere considerati interamente soccombenti.
Per questi motivi,
viste le disposizioni sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
"1. Il ricorso 7 febbraio 2000 è respinto. E' confermata la licenza edilizia in variante concernente l'edificazione di una stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovra- stante letamaio al mapp. __________ rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ il 19 gennaio 2000.
Il ricorso 28 marzo 2000 è accolto. E' annullata la deci- sione 13 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha revocato la licenza edilizia di cui sub 1.
Il ricorso 30 agosto 2000 è accolto. E' annullata la de- cisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ri- corsi, del gravame 7 febbraio 2000.
La tassa di giustizia, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido per fr. 500.-- e di __________ per fr. 100.--. I ricorrenti sono altresì condannati a versare a __________ fr. 500.-- per ripetibili."
La tassa di giudizio, di fr. 1'800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido per fr. 1'500.-- e di __________ per fr. 300.--. I ricorrenti sono condannati a versare a __________ fr. 1'500.-- per ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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