AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.294
Data decisione, Autorità: 27.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00294
Lugano 27 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
23 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano __________ è nato il __________ a __________. Dal 1966 è al beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 3 giugno 1998. Nel 1979, egli ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica. Suo padre è deceduto nel 1985, sua madre nel 1989. L'insorgente ha una sorella, la quale risiede in Italia con il marito ed i figli. Dal 1989 è sotto tutela volontaria (art. 372 CC). A partire dalla sua adolescenza, __________ ha interessato in numerose occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali (segnatamente per violazione alla LStup e reati patrimoniali).
B. a) Con decisione 22 febbraio 1993 - fondata sugli art. 10 cpv. 1 lett. a/b, 11 LDDS; 16 ODDS - la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha espulso __________ dalla Svizzera per una durata indeterminata. A quel momento, l'interessato era già stato condannato in 12 occasioni, di cui 10 con una pena di detenzione (tra i 6 giorni e i 9 mesi per complessivi 5 anni), ed ammonito 4 volte.
b) Il 21 aprile 1993 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione. Ha tenuto conto del fatto che __________ era nato in Svizzera, non aveva nessun contatto con il suo Paese d'origine ed aveva iniziato da poco un'attività lavorativa. Il Governo ha nondimeno minacciato il ricorrente di espulsione in caso di ulteriori condanne giudiziarie.
C. Anche dopo la pronunzia governativa e nonostante l'ennesimo ammonimento pronunciato nei suoi confronti nel luglio 1993 dalla Sezione degli stranieri, __________ ha continuato a delinquere (4 condanne con pene privative della libertà tra i 35 giorni e i 12 mesi di detenzione).
D. Con decisione 29 agosto 1997, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 31 dicembre 1997 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione dell'interessato a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Richiamata la risoluzione governativa del 21 aprile 1993, il dipartimento ha posto in particolare evidenza che, nonostante diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, l'interessato aveva continuato a delinquere, dimostrando di non sapersi adattare all'ordinamento elvetico. Ha pure dato rilievo al fatto che a partire dal 1979 __________ era a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante (circa fr. 130'000.–). Ha inoltre sottolineato come egli non avesse mai rimborsato quanto anticipatogli dallo Stato e non vi fossero prospettive di miglioramento della sua situazione finanziaria. Ha infine ritenuto esigibile il trasferimento dell'interessato in un Paese dell'Unione europea, segnatamente in Italia dove è presente sua sorella.
E. a) Pendente il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente è stato nuovamente condannato, questa volta a 2 mesi di detenzione, per furto, contravvenzione alla LStup e danneggiamento (reati commessi nel novembre 1997).
b) Con decisione 12 marzo 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) ha concesso ad __________ una rendita semplice di fr. 970.– mensili con effetto 1° luglio 1996, aumentata a fr. 995.– a partire dal 1997 (grado di invalidità del 75%). In seguito, l'Ufficio AI ha rimborsato in favore dell'insorgente fr. 18'755.– all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI). Il 26 settembre 2000 il debito contratto da __________, il quale non richiedeva più sussidi dal giugno 1998, era sceso a fr. 117'516.30.
c) Con giudizio 25 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime fosse legittimo e conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a rimpatriare il ricorrente era prevalente su quello, dello stesso, di vivere in Svizzera a seguito delle 20 condanne a una pena privativa della libertà per complessivi 7 anni inflittegli fino a quel momento, dei 5 ammonimenti decretati nei suoi confronti e del forte carico assistenziale da egli accumulato in 19 anni. Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto esigibile il trasferimento del ricorrente in un Paese dell'UE, segnatamente in Italia. Secondo il Governo, non portava a diversa conclusione il fatto che __________ fosse sotto trattamento medico (in particolare metadone), dal momento che nell'UE esistono le apposite strutture. Gli ha nondimeno indicato la possibilità di eventualmente farsi curare nel nostro Paese nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri, comprovandone tuttavia la necessità. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.
F. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che non vi siano i presupposti per la decadenza del suo permesso di domicilio. Minimizza la gravità dei reati che ha commesso nel corso degli ultimi 5 anni, non definendosi persona aggressiva e violenta, e sottolinea di non aver più subìto condanne sin dalla fine 1997. Rileva che con la sua attuale rendita AI di fr. 1'005.– e la complementare di fr. 1'022.– mensili può finalmente vivere senza dover più ricorrere all'assistenza pubblica. Ritiene inoltre che il provvedimento impugnato violi il principio della proporzionalità, poiché non tiene conto che egli vive in Svizzera da 37 anni. Sottolinea di non avere legami con l'Italia e che i rapporti con sua sorella sono pressoché inesistenti. Critica le autorità inferiori per non aver tenuto conto che egli è uno straniero di seconda generazione e delle sue difficoltà di reinserimento che egli incontrerebbe rientrando nel suo Paese d'origine. Secondo l'insorgente, la risoluzione governativa sarebbe pure carente sotto il profilo dell'accertamento dei fatti. Invoca la protezione della sua vita privata sancita dall'art. 8 CEDU. Chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario richiamare dall'Ufficio del tutore ufficiale e dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli incarti concernenti il ricorrente, in quanto non apporterebbero ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
3.2. Le autorità inferiori hanno rettamente rilevato che, con la sua condotta in generale e i suoi atti, __________ denotava di non voler o di non essere grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. Le 20 condanne inflitte all'insorgente - incontestate ed elencate in modo dettagliato nella risoluzione governativa cui si rimanda per brevità (v. consid. D) - costituiscono senz'altro un fattore di rilievo, unitamente ai cinque ammonimenti pronunciati nei suoi confronti, per ammettere la persistenza di un motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, facendo di lui una persona indesiderata in Svizzera.
3.3. A partire dal 1979, __________ è stato a carico dell'assistenza sociale per 19 anni, contraendo un debito verso lo Stato per una somma complessiva di oltre fr. 130'000.–. Da quanto precede, risulta indubbiamente che il ricorrente è caduto a carico dello Stato in maniera continua e rilevante. Al momento della decisione dipartimentale, emessa il 29 agosto 1997, nessun elemento permetteva di pronosticare un miglioramento della situazione. Durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato, durata più di tre anni, l'insorgente ha invero cessato di chiedere tali sussidi. Egli ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 970.– mensili con effetto dal 1° luglio 1996, la quale ammonta attualmente a fr. 1'005.– mensili. Inoltre, dal 1° luglio 1998, egli beneficia pure di una rendita complementare di fr. 1'022.– mensili. Nel marzo 1998, l'Ufficio AI ha finanche rimborsato fr. 18'755.– all'USSI per conto dell'insorgente, il quale non chiede più prestazioni dal giugno 1998. Sennonché, il fatto che egli non abbia più richiesto sussidi nelle more della procedura non è di decisivo rilievo. La situazione dello straniero va valutata nel suo insieme. Orbene, quanto da egli percepito attualmente dalle diverse assicurazioni sociali gli consente appena di vivere e non esclude che in futuro egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica. Inoltre, non va dimenticato che tali entrate sono insufficienti per poter rimborsare il suo debito nei confronti dello Stato, che ammonta pur sempre a fr. 117'516.30 (v. scritto 26 settembre 2000 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sulla scorta di quanto precede, non è dato dunque di vedere come il ricorrente possa, entro breve tempo, migliorare sensibilmente la propria situazione finanziaria. In questo senso, risultano chiaramente dati anche gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4.1. __________ ha __________ anni e risiede nel nostro Paese sin dalla nascita. La sua condizione personale è degradata ed è sotto tutela, ancorché volontaria. La lunga durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente costituisce invero un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente.
4.2. Sebbene le diverse autorità giudiziarie e amministrative abbiano dato fiducia ad __________, sospendendo condizionalmente in diverse occasioni la pena di detenzione e quella accessoria dell'espulsione con un periodo di prova rispettivamente ammonendolo più volte, egli ha continuato a delinquere. In particolare, dopo la decisione 21 aprile 1993 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di espulsione adottato dal dipartimento nei suoi confronti, il ricorrente ha continuato a commettere reati ed è stato ancora condannato a una pena di detenzione il 20 gennaio 1994 (12 mesi), il 30 gennaio 1995 (8 mesi), nonché il 12 marzo (35 giorni), 26 maggio (90 giorni) e 23 dicembre 1997 (2 mesi), quest'ultima addirittura dopo l'inoltro del suo ricorso al Governo. Come se non bastasse, egli ha continuato anche in seguito ad interessare i servizi di polizia (v., per brevità, la risoluzione governativa ad D3, pag. 14). Con il suo comportamento in generale, l'insorgente ha dunque dimostrato un'incapacità pressoché totale di adattarsi alle regole vigenti nel nostro Paese. Dal lato professionale, il ricorrente non ha praticamente mai lavorato, eccetto una decina di giorni nel marzo 1993 quando attendeva l'esito del suo ricorso pendente dinnanzi al Consiglio di Stato. Egli denota dunque enormi difficoltà d'integrazione in Svizzera. Inoltre, malgrado i numerosi anni trascorsi in Svizzera, il ricorrente non ha saputo minimamente comprovare di aver allacciato dei legami particolarmente stretti sul piano personale. Il suo stile di vita, trascorsa principalmente nel mondo della droga, indica piuttosto il contrario. A torto quindi l'insorgente invoca la protezione della sua vita, privata ai sensi dell'art. 8 CEDU.
4.3. Non vi sono inoltre elementi concreti e oggettivi che permettano di rendere verosimile l'impossibilità, per il ricorrente, di far ritorno e di reinserirsi in Italia, dove il tenore di vita come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche sono assai simili a quelli ticinesi. Non risulta del resto che egli abbia ancora parenti in Svizzera, mentre è certa la presenza quantomeno di una sorella in Italia. Il fatto che egli non abbia relazioni intense con la stessa, oltre a non essere suffragato da alcun supporto probatorio, non è di decisivo rilievo. Egli non invoca nemmeno l'impossibilità di riallacciare i rapporti con la stessa. Neanche il fatto che il ricorrente sia sotto tutela (volontaria) permette di mutare il giudizio.
4.4. Tutto ben ponderato, l'interesse pubblico ad allontanare uno straniero che non cessa di delinquere da quasi vent'anni ed è stato a carico dello Stato in maniera continua e rilevante senza aver proceduto a rimborsare il debito contratto, è prevalente rispetto ai motivi di ordine privato per poter continuare a risiedere nel nostro Paese.
La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. a/b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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