AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.291
Data decisione, Autorità: 05.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00291
Lugano 5 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14/29 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000, n. 4667, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 21 aprile 2000, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 settembre 1997 __________ ha circolato sul tratto semiautoastradale in territorio di __________, alla guida dell'autovettura Mercedes targata __________, ad una velocità accertata con apparecchio radar Multanova di 120 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h.
B. a) A seguito della suddetta infrazione, con sentenza 20 maggio 1999 la Commissione del tribunale del circolo di __________ ha inflitto ad __________ una multa di fr. 3000.--, oltre alle spese processuali di fr. 1'760.--, per grave violazione delle norme della circolazione stradale. Con sentenza 29 settembre 1999, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha confermato la suddetta imputazione, riducendo nondimeno la multa a fr. 1000.-- in considerazione delle precarie condizioni finanziarie di __________. Avverso tale decisione quest'ultimo ha interposto ricorso per cassazione al Tribunale Federale, che lo ha dichiarato irricevibile con sentenza 2 febbraio 2000.
b) Esaminati gli atti, con risoluzione 21 aprile 2000, la Sezione della circolazione ha inflitto ad __________ un ammonimento fondandosi sull'art. 16 cpv. 2 LCStr.
C. a) Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento, in quanto, a suo dire, nel corso della procedura vi sarebbero state delle violazioni dei suoi diritti. In particolare asserisce "fino ad oggi la mia possibilità di prendere una posizione in merito a questa infrazione è bloccata da parte del Ct. Grigioni". Rileva inoltre che sarebbero tuttora in corso "ricorsi contro la mancanza di rispetto al diritto umano".
b) Il 12 settembre 2000 il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha informato l'insorgente della possibilità di una reformatio in peius, assegnandogli un termine per eventualmente ritirare il gravame.
Con scritto 19 settembre 1999 __________ ha sostanzialmente dichiarato di mantenere l'impugnativa.
c) Con giudizio 25 ottobre 2000, il Consiglio di stato ha respinto il gravame e ha modificato la decisione dipartimentale di ammonimento in una revoca della durata di 1 mese, conformemente a quanto previsto dalla recente giurisprudenza del Tribunale Federale in materia superamento dei limiti di velocità. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse motivo alcuno per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato.
D. __________ insorge ora al Tribunale cantonale amministrativo, riconfermandosi sostanzialmente negli argomenti già addotti dinanzi all'autorità di prime cure. Contesta pure l'accertamento dei fatti operato dalle autorità penali. Evidenzia infine la propria necessità della licenza di condurre per motivi professionali, nonché il fatto che il ritiro della licenza di condurre nuocerebbe alla sua immagine.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nella misura in cui __________ censura l'agire delle autorità grigionesi nell'ambito del procedimento penale come lesivo dei suoi diritti umani, il ricorso è inammissibile. Trattasi infatti di un procedimento penale, e non amministrativo, aperto in un altro Cantone e peraltro già concluso con sentenza cresciuta in giudicato.
1.3. __________ sostiene che nel corso della procedura non gli sarebbe stata data la possibilità di prendere posizione in merito. In sostanza egli invoca una violazione del suo diritto di essere sentito.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
Il ricorrente ha avuto modo di esporre le sue ragioni per iscritto in tutti gli stadi della procedura qui in oggetto, dinanzi all'autorità dipartimentale, al Consiglio di Stato, che lo ha pure informato della possibilità di una reformatio in peius, nonché dinanzi a questo Tribunale. Ne consegue che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
Qualora venga accertato un superamento eccedente i 30 km/h rispetto al limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 40 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.
contesta inoltre l'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale, nella misura in cui non è stato tenuto conto delle particolarità del tratto di stradale in cui è stata accertata l'infrazione.
5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
5.2. Nel caso di specie, con sentenza 29 settembre 1999 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha inflitto al ricorrente una multa per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale. Con decisione 2 febbraio 2000 il Tribunale Federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da __________. Il giudizio dell'autorità penale grigionese è quindi cresciuto in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Tribunale cantonale dei Grigioni.
invoca il proprio bisogno professionale di disporre della licenza di condurre.
6.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2441 e segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c).
6.2. Per l'insorgente, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Neppure l'aver fissato degli appuntamenti di lavoro all'estero giova in questa sede al ricorrente. Infatti essi costituiscono soltanto delle possibilità di impiego non ancora concretizzate. Va inoltre evidenziato che il ricorrente ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Inconvenienti che possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato.
Va infine evidenziato che l'argomentazione di __________ secondo cui la revoca della licenza nuocerebbe alla sua immagine, non ha alcuna rilevanza giuridica e non può quindi essere presa in considerazione nell'ambito del presente giudizio.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto e della necessità non inderogabile della licenza per motivi professionali (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo legale, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; art. 29 Cost; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro questa decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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