AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.289
Data decisione, Autorità: 25.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00289
Lugano 25 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4668) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 27 aprile 2000 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di destinare a residenza primaria la casa d'abitazione di cui sono proprietari nel nucleo del paese;
viste le risposte:
24 novembre 2000 del comune di __________;
29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
6 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, SPU;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 agosto 1988 i ricorrenti hanno acquistato una vecchia casa d'abitazione nel nucleo di __________ (art. no. __________ RF);
che il 18 ottobre 1988 il municipio li ha informati che, stando al PR adottato dal consiglio comunale il 30 giugno precedente, la casa avrebbe potuto essere utilizzata solo come residenza primaria;
che il 3 dicembre 1988 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di riattare la casa come residenza secondaria;
che il 3 maggio 1989 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con il summenzionato vincolo di PR;
che __________ e __________ hanno impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato;
che in quella sede i ricorrenti hanno chiesto che il permesso fosse loro rilasciato per utilizzare la casa come residenza primaria;
che il 24 agosto 1990 il municipio ha rilasciato la licenza per riattare l'immobile come residenza primaria;
che il 18 ottobre 1996 __________ e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di utilizzare la casa come residenza secondaria;
che il 29 ottobre 1996 il municipio ha rilasciato il permesso richiesto sino alla fine del 1997;
che il 27 aprile 2000 il municipio ha ordinato ai ricorrenti di ripristinare l'uso residenziale primario a far tempo dal 1. giugno 2000, vietando nel contempo l'utilizzo dell'immobile quale residenza secondaria;
che contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una proroga sino a tutto il 2003 per trasferire il domicilio a __________;
che con giudizio 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che nulla giustificasse un ulteriore differimento del termine fissato per il ripristino della destinazione autorizzata;
che contro il predetto giudizio i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di "rivedere la pratica";
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui si dirà qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono certe;
che nella misura in cui nella richiesta di "rivedere la pratica" può essere ravvisata una domanda di annullamento o di modifica del giudizio impugnato, il ricorso può essere esaminato nel merito;
che i ricorrenti non contestano la legittimità dell'ordine di ripristino: né potrebbero contestarlo con successo, considerata la chiara base legale sulla quale si fonda;
che dall'insieme delle allegazioni sviluppate in questa sede e davanti alle istanze inferiori si può soltanto dedurre che i ricorrenti postulano una proroga del termine assegnato per il ripristino della destinazione autorizzata, rispettivamente ammissibile;
che questa richiesta può essere esaminata soltanto nei limiti di una verifica dell'adeguatezza del termine fissato dal municipio;
che in quest'ottica la decisione sfugge a qualsiasi critica: considerati gli antefatti, il termine fissato dall'autorità comunale appare più che ragionevole;
che il ricorso, in quanto ricevibile, va quindi senz'altro respinto, addebitando agli insorgenti tassa di giustizia e ripetibili;
che, abbondanzialmente, si può ancora rilevare che i ricorrenti non sono tenuti a portare il loro domicilio a __________: possono benissimo tenere la casa chiusa ed inutilizzata o locarla ad inquilini domiciliati nel comune; basta che non la utilizzino per trascorrervi le vacanze;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 22 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 300.- al comune di __________ a titolo di ripetibili;
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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