AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.278
Data decisione, Autorità: 26.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00278
Lugano 26 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 ottobre 2000 (n. 4379) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino portoghese __________ è sposato con la connazionale __________ ed è padre di __________, __________ e __________. Nel 1991, egli ha ottenuto un permesso di dimora dopo che aveva regolarmente lavorato in Svizzera come stagionale. I suoi famigliari sono rimasti in Portogallo. Dal 1° agosto 1993, egli è al beneficio di un permesso di domicilio.
B. a) Dopo essere entrato in Svizzera, il 10 luglio 2000 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora per vivere presso il padre e frequentare in Ticino i corsi di "pretirocinio d'integrazione per giovani di un'altra lingua".
b) Il 21 agosto 2000 il dipartimento ha respinto la domanda, rilevando che l'ottenimento di una formazione scolastica e una carriera professionale migliori rispetto a quelle esistenti in Portogallo non erano dei motivi atti a giustificare il ricongiungimento famigliare. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU. L'autorità ha quindi ordinato a __________ di lasciare il territorio cantonale entro il 30 settembre 2000.
C. Con giudizio 10 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza, ribadendo i motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha posto pure in evidenza la durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, la mancanza tra di essi di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, e il fatto che la domanda verteva su un ricongiungimento parziale della famiglia. Ha inoltre considerato che non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da imporre la modifica delle relazioni esistenti.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora al figlio __________. Ribadisce e sottolinea di richiedere il rilascio di un permesso di dimora in favore di suo figlio al fine di permettergli essenzialmente di svolgere il tirocinio di muratore nel nostro Paese. Indica inoltre che dal 1994 l'altro suo figlio, __________, soggiorna regolarmente nel nostro cantone, dove lavora già come muratore. Critica il Governo per non aver menzionato tale circostanza. Rileva che sua moglie risiedeva in precedenza in Svizzera, ma che era dovuta rientrare in Portogallo unicamente per motivi di salute: le sue condizioni non le permetterebbero di tornare nel nostro Paese. Sostiene di aver sempre mantenuto con tutti i suoi famigliari una relazione stretta, duratura ed effettivamente vissuta durante la sua assenza. Invoca infine il rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito degli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 21 febbraio 2001, il Tribunale ha richiamato presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'incarto relativo all'altro figlio del ricorrente, __________, da cui risulta che egli risiede effettivamente in Svizzera dal 1994 ed è attualmente al beneficio di un permesso C. Invitato ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Svizzera e il Portogallo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare. Non è invece necessario chinarsi sulla portata degli accordi bilaterali con l'UE invocati dal ricorrente, gli stessi non essendo ancora entrati in vigore.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS terzo periodo, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con il padre, __________ aveva 16 anni. Conformemente alla norma menzionata, di principio, esso disporrebbe quindi del diritto a un permesso per risiedere in Svizzera presso il genitore. Se dunque la censura di violazione di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento famigliare fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che risiede nel nostro paese, la quale è titolare di un permesso di domicilio, può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. Sapere se il gravame in esame sia ricevibile dal punto di vista della predetta disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa, dal momento che il Tribunale può entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dall'incarto relativo all'altro figlio del ricorrente, __________, richiamato d'ufficio da questo Tribunale presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo quello di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid. 2b, 115 Ib 97 consid. 3a). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si presume che il vero obiettivo non è l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile.
In concreto, è incontestato che l'insorgente soggiorna stabilmente nel nostro Paese da parecchi anni. Suo figlio __________ lo ha per contro raggiunto in Svizzera soltanto all'età di 16 anni, allo scopo dichiarato di imparare e, in seguito, svolgere la professione di muratore. Orbene, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente considerando, tali circostanze non costituiscono certo un valido motivo per giustificare il raggruppamento famigliare. Il caso in rassegna verte del resto su di un ricongiungimento parziale, in quanto separa __________ dalla madre, presso la quale egli viveva stabilmente. Che quest'ultima abbia dovuto trasferirsi nel suo Paese d'origine per gli asseriti motivi di salute e che sia impossibilitata a rientrare nel nostro Paese dove avrebbe già soggiornato in precedenza, non è dunque di decisivo rilievo. La moglie del ricorrente risiede ormai definitivamente in Portogallo sin dal 1990. Non vi sono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni personali esistenti tra il ricorrente e suo figlio. Nulla impedisce infatti a __________ di continuare a vivere presso sua madre in Portogallo, Paese dove ha frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si trovano da sempre i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi. Non permette di mutare il giudizio la presenza in Ticino dell'altro figlio dell'insorgente, __________, entrato nel nostro Paese già nel 1994. Il rilascio di un permesso di soggiorno a __________ giustificherebbe un inammissibile ricongiungimento a tappe, il quale non farebbe altro che dividere ulteriormente la famiglia. E' quindi a torto che il ricorrente critica il Governo per non aver tenuto conto della presenza in Ticino di __________. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso, su questo punto, va dunque respinto.
Occorre ora esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato.
Il ricorrente si è separato volontariamente dalla famiglia per lavorare in Svizzera e non ha reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. La venuta in Svizzera di __________ non poggia infatti in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponde semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di insegnamento e un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che il ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli di rilievo recandosi in Portogallo per render visita a suo figlio, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare un'autorizzazione d'entrata a __________ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino portoghese, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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