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Numero d'incarto:
52.2000.272
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00272
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 ottobre 2000 (n. 4210) del
Consiglio di Stato, che ha ridotto da fr. 500.– a fr. 200.– l'importo della
multa disciplinare inflitta con decisione 15 giugno 2000 dal municipio di
__________ nei confronti dell'insorgente, dipendente delle __________ (ora:
__________);
preso atto che il 17 agosto 2001 è stato raggiunto tra
le parti un accordo transattivo extragiudiziale;
rilevato che con lo scritto 21 agosto 2001
l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa e che i
comparenti si sono accordati su spese e ripetibili;
ritenuto che il procedimento è così esaurito;
considerato che la richiesta di assistenza giudiziaria
pedissequa al gravame dev'essere accolta, in quanto __________ adempie il
requisito dell'indigenza e che da un esame forzatamente sommario della causa il
ricorso non appare manifestamente infondato (art. 30 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di
conseguenza il patrocinatore del ricorrente è invitato a tra- smettere al Tribunale
cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla
procedura avanti a questa sede.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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