AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.260
Data decisione, Autorità: 07.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00260
Lugano 7 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2000 di
patr. dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 20 settembre 2000 (n. 3969) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 aprile 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
16 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato la prima volta in Svizzera dal 1990 per lavorare come stagionale. Nel 1994 e 1996, l'autorità competente in materia di stranieri ha negato all'interessato la trasformazione del suo permesso di dimora stagionale in annuale. Il __________ il ricorrente, a quel momento in Iugoslavia e divorziato da una connazionale, si è risposato a __________ con la cittadina elvetica __________. Il 23 maggio 1997, __________ è stato autorizzato a rientrare nel nostro Paese per vivere con la moglie a __________ ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, con ultima scadenza il 22 maggio 2000. Dalla loro unione non sono nati figli. Il 7 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Locarno-Campagna ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione tra i coniugi __________ (DI.99.279), mentre il 7 dicembre successivo ha stralciato dai ruoli l'istanza di provvedimenti cautelari urgenti (contributo alimentare) promossa dalla moglie __________ (DI.99.331).
B. Il 19 aprile 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora. L'autorità, fondandosi su diversi rapporti della Polizia cantonale, ha ritenuto che lo scopo per il quale il menzionato permesso era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare, in quanto l'interessato non aveva in pratica mai vissuto insieme alla moglie. Al ricorrente è stato fissato un termine con scadenza al 30 giugno 2000 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 20 settembre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra la moglie svizzera e lo straniero almeno dal febbraio 1998 e che i coniugi non fossero intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal senso (diniego da parte dell'autorità competente di trasformare il permesso stagionale del ricorrente in annuale, mancanza di un'autorizzazione per risiedere nel nostro Paese, inesistenza di una relazione prematrimoniale, 17 anni di differenza di età tra moglie e marito). Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha ritenuto che l'insorgente non potesse richiamarsi neanche all'art. 8 CEDU. Ha inoltre rilevato come l'interessato non potesse nemmeno invocare il fatto di lavorare al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. Ha infine considerato esigibile il rientro del ricorrente nel proprio Paese d'origine. Nel contempo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che gli venga rinnovato il permesso di dimora. In sostanza, contesta che esistano indizi di matrimonio fittizio e di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo coniugale al fine di soggiornare in Svizzera. Sostiene che il suo matrimonio non è ancora svuotato di ogni contenuto, in quanto non è stato sciolto per divorzio e sottolinea di aver più volte provato a tornare a vivere insieme alla moglie __________. Critica il Governo per non aver tenuto conto che egli lavora. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 6 febbraio 2001, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Campagna gli incarti (n. DI.99.279 e DI.99.331) relativi ai coniugi __________. Invitato ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. A ben guardare, la decisione 19 aprile 2000 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 22 maggio 2000, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è ormai scaduta il 22 maggio 2000, ossia prima dell'inoltro del ricorso. Dato che il ricorrente non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessato è stato autorizzato a soggiornare nel nostro Paese dal 23 maggio 1997, in quanto è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dagli incarti richiamati dal Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna relativi ai coniugi __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
In concreto, va in primo luogo osservato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione ad E., pag. 9), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dal ricorrente, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale.
è stato autorizzato a soggiornare annualmente nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie, cittadina elvetica. E' incontestato che, a partire dalla sua entrata in Svizzera il 23 maggio 1997, il ricorrente ha vissuto insieme a __________ al massimo fino ai primi mesi del 1998 (ricorso al Consiglio di Stato ad 1.2., pag. 2; doc. A). Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso di __________ nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da ormai tre anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Tanto più che i coniugi non si sono mai riconciliati. Che non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio non è dunque di decisivo rilievo. Va osservato infine che l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli fosse stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
Il ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e sua moglie __________. Va osservato infine che il ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nato, cresciuto, e risiedeva quando non lavorava in Svizzera come stagionale.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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