AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.257
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00257
Lugano 6 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2000 di
rappr. dal __________
contro
la risoluzione 13 settembre 2000 (n. 3843) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
11 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni;
25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina iugoslava (Kosovo), si è sposata il 10 gennaio 1997 nel suo Paese d'origine con il connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Il 18 agosto 1997, essa è stata autorizzata ad entrare in territorio elvetico per vivere insieme al marito a __________. Per tale scopo, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 17 agosto 2001. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel marzo 2000, __________ si è separata di fatto dal marito, trasferendosi provvisoriamente presso la __________ a __________. Nel giugno 2000, essa ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________: dapprima come donna delle pulizie a ore, dal 10 luglio successivo a tempo pieno con la qualifica di operaia pulitrice. Il 27 luglio 2000 l'interessata ha locato, a nome della ditta per cui lavorava, un appartamento di 1½ locali situato in via __________ a __________.
B. Il 24 agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 18 agosto precedente da __________ volta ad ottenere la modifica della professione e dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di soggiorno e le ha fissato un termine con scadenza il 31 ottobre 2000 per lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità ha rilevato che era venuto a mancare lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessata (ricongiungimento famigliare), poiché essa non viveva più con il marito. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha confermato i motivi addotti dal dipartimento. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse richiamare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Il fatto di avere un lavoro non poteva giovare alla ricorrente, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il dipartimento nella risposta di causa, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. In altre parole, l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto. Per pronunciarsi in merito all'adempimento delle premesse dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, è irrilevante sapere se uno dei due coniugi sia il principale responsabile della separazione: né il testo del citato disposto legale né la sua origine storica permettono infatti di imporre ai cantoni l'obbligo di rilasciare un permesso di dimora allo straniero che, senza sua colpa, vive separato dal coniuge in possesso del permesso di domicilio (cfr. FF 1987 III 272, n. 25.21; STF 5 febbraio 1993, consid. 3b in re L).
In concreto, __________ è entrata in Svizzera nel 1997 per vivere con il marito. Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Dal marzo 2000, tuttavia, i coniugi __________ non vivono più insieme. Non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che la separazione sia provvisoria. Difatti, dopo avere alloggiato presso la __________, l'insorgente ha preso in locazione un piccolo appartamento a __________. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Il 22 maggio 2000 essa ha chiesto e beneficiato del rinnovo del suo permesso di soggiorno sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente. Il dipartimento ha quindi revocato il permesso di dimora di __________, quando ne è venuto a conoscenza tramite la domanda 17 agosto 2000 di modifica della professione e dei dati relativi all'indirizzo.
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso o dell'abuso di potere.
Ai fini della conservazione del permesso di dimora, bisogna anche tenere conto che alla scadenza dello stesso l'insorgente non potrà prevalersi più di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, che essa aveva ottenuto a seguito del suo matrimonio con un cittadino straniero domiciliato in Svizzera (art. 17 cpv. 2 LDDS).
4.2. La ricorrente non ha figli, vive da poco meno di quattro anni nel nostro Paese ed ha praticamente vissuto sempre nella famiglia del marito, senza altri contatti sociali (v. doc. B, foglio 2 in alto). Inoltre essa ha iniziato a lavorare soltanto dopo la separazione ed ha grosse difficoltà nel parlare la lingua italiana (v. doc. B, ultimo foglio). Non si può dunque ritenere che l'insorgente si sia ben integrata nel tessuto sociale elvetico. __________ è ancora giovane, ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in Kosovo, dove ha sempre vissuto prima di giungere in Ticino. Un suo rientro nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile.
L'insorgente afferma di essere stata maltrattata dal marito, subendo percosse e umiliazioni. A sostegno della sua tesi, produce un rapporto - non datato - stilato dall'Associazione __________ (doc. B). Ora, a prescindere dalla gravità dell'asserita violenza subìta dalla ricorrente va ricordato che poco importano le ragioni per cui i coniugi hanno cessato la comunione domestica (STF 5 marzo 2001 in re A., consid. 1b). Infine, le asserite difficoltà che l'insorgente incontrerebbe presso i parenti per aver lasciato il marito ("ripudio") non sono corredate da alcun supporto probatorio e restano puro parlato. Sapere poi se l'interessata, per i motivi addotti nel ricorso, adempie i requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS, è una questione che non va esaminata in questa sede (cfr. STF precitato, consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291 segg.).
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.
Va infine osservato che l'interessata, la quale ha vissuto meno di cinque anni con il marito, non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la ex Iugoslavia da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora alla sua scadenza.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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