AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.255
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00255
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 settembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 3825), che respinge l'impugnativa presentata da __________ avverso la licenza edilizia 28 aprile 2000, rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di una tettoia ad uso autorimessa nella zona del nucleo (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
10 ottobre 2000 del municipio di __________;
17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
7 novembre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 marzo 2000, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ricostruire una tettoia di m 3.30 x 5.50 ad uso autorimessa nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF), a ridosso della casa d'abitazione di __________ (part. n. __________ RF).
Alla domanda si è opposto quest'ultimo, lamentando una violazione delle norme sulle distanze, contestando la copertura in eternit (cancerogeno) e paventando le immissioni nocive (gas di scarico) che ne sarebbero derivate.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
C. Con giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che nella zona del nucleo le costruzioni accessorie potessero sorgere in contiguità. Applicabile alla fattispecie sarebbe l'art. 49 NAPR, che l'ammette, e non l'art. 20.1. NAPR, che invece impone alle costruzioni accessorie di rispettare una distanza di m 3.00 da edifici principali, esistenti su fondi confinanti.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, assieme ai figli, diventati nel frattempo comproprietari in PPP della part. n. __________ RF.
Secondo i ricorrenti, le distanze prescritte dall'art. 20.1. NAPR per le costruzioni accessorie sarebbero applicabili anche nella zona del nucleo tradizionale. La licenza andrebbe quindi annullata già perché disattende la distanza minima di 3 m, prescritta verso edifici principali. Alla stessa conclusione si giungerebbe comunque anche applicando l'art. 49 NAPR, poiché l'opera viola la distanza minima di 4 m prescritta verso edifici che, come la loro casa, sono muniti di aperture.
E. All'accoglimento del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il rilasciatario della controversa licenza, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti, insistendo sull'applicabilità dell'art. 49 NAPR e sulla conformità dell'intervento per rapporto a tale norma.
Considerato, in diritto
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Per le costruzioni situate nella zona del nucleo tradizionale, nella zona artigianale ed in quella residenziale speciale, l'art. 12 riserva comunque le distanze indicate dalle specifiche norme di zona.
2.2. La distanza tra edifici è invece disciplinata dall'art. 13 NAPR, che si limita tuttavia a stabilire che nel caso in cui le costruzioni sorgono sullo stesso fondo "è da considerare un confine ideale" (cpv. 1). Disposizione, questa, dalla quale si può comunque dedurre che la distanza tra edifici deve essere pari alla somma delle rispettive distanze dal confine comune.
2.3. All'ordinamento delle distanze sancito dagli art. 12 e 13 NAPR non soggiacciono le costruzioni accessorie, per le quali fa stato l'art. 20.1 NAPR, che ammette l'edificazione a confine o a m 1.50 dallo stesso, imponendo, nel contempo, una distanza minima di 3 m da edifici principali esistenti su fondi confinanti.
La disciplina delle distanze per le costruzioni accessorie istituita dall'art. 20.1 NAPR si applica per principio a tutto il territorio giurisdizionale del comune. A differenza di quanto prevede l'art. 12 NAPR per le distanze da confine degli edifici situati nella zona del nucleo, l'art. 20.1 NAPR non contiene in effetti un'eccezione a favore dell'ordinamento delle distanze sancito dalla relativa norma di zona (art. 49 NAPR).
Già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma.
Ancor più sfavorevole al resistente sarebbe comunque l'esito della lite qualora fossero applicabili le distanze prescritte dall'art. 49 NAPR, che impongono una distanza minima di 4 m verso un edificio con aperture. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il fatto che l'art. 49 NAPR ammetta la contiguità non permette di prescindere dall'ossequio della distanza minima prescritta verso un edificio con aperture, qual è quello dei ricorrenti. L'eccezione a favore della contiguità sancita dall'art. 49 NAPR è da intendere come un semplice richiamo del principio sancito dall'art. 18 cpv. 1 NAPR, che ammette questo modo di edificare alla condizione che le norme di zona non lo vietino. Essa permette soltanto di edificare in contiguità di edifici privi di aperture costruiti sul confine. Non autorizza di certo l'edificazione in contiguità verso edifici muniti di aperture. Anche se costruiti sul confine, questi edifici richiamano in effetti una distanza minima di 4 m.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12, 18, 49 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 settembre 2000 (n. 3825) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 28 aprile 2000 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di una tettoia sulla part. n. __________ RF.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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