AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.254
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00254
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2000 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 5 settembre 2000 (no. 3688) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 19 gennaio 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per formare un'apertura larga 5 m nel muro di cinta del mapp. __________ RF;
viste le risposte:
10 ottobre 2000 del municipio di __________;
17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 novembre 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di formare un'apertura larga 5 m nel muro di cinta della part. n. __________ RF di proprietà della CE fu __________, composta da __________, __________ e __________;
che __________ ha inoltrato la domanda di costruzione quale istante e progettista, mentre __________ l'ha firmata in veste di (com)proprietaria del fondo;
che al rilascio della licenza si è opposta __________, eccependo in particolare la nullità della domanda siccome presentata da una sola comproprietaria del fondo senza il consenso degli altri membri della CE; i vicini __________ e __________ l'hanno invece avversata sottolineando l'estrema pericolosità dell'accesso laddove previsto;
che con decisione 19 gennaio 2000 il municipio di __________ ha negato la licenza adducendo che il PP del nucleo imponeva il mantenimento del muro di cinta oggetto di un parziale intervento demolitorio;
che con giudizio 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________ e __________;
che revocata in dubbio la facoltà di __________ di sollecitare il rilascio di un permesso di costruzione senza il consenso della maggioranza dei membri della comunione ereditaria, nel merito il Governo ha ritenuto in sostanza che il vincolo di mantenimento del muro esistente lungo la strada cantonale contenuto nel PP in vigore ostasse comunque alla concessione della licenza;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che elusa la problematica legata all'insufficiente potere di disposizione sul fondo di cui dispone singolarmente __________, i ricorrenti censurano il diniego della licenza edilizia sostenendo che la vigente normativa comunale presenta una lacuna che impone l'adozione di una soluzione alternativa; a loro parere, le decisioni impugnate ledono inoltre la garanzia costituzionale della proprietà e violano il principio dell'interesse pubblico, nonché quello della proporzionalità e della parità di trattamento;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene __________, annotando in specie che la sorella non può disporre della proprietà senza l'accordo dei coeredi e che il progetto edificatorio non ha alcuna possibilità di concretizzarsi proprio per l'opposizione da lei sollevata; la resistente pone poi in evidenza l'inutilità dell'accesso, asserendo che verrebbe realizzato all'unico scopo di ostacolare la sua richiesta di passo necessario, attorno alla quale è in lite con la sorella davanti al Pretore di Locarno Campagna;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti già istanti in licenza e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere all'esperimento del sopralluogo, tanto più che la situazione esistente in loco è perfettamente deducibile dalla planimetria e dalla svariata documentazione fotografica prodotta dagli insorgenti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (cfr. anche art. 8 cpv. 2 RLE);
che la norma tutela soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di respingere in limine domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre liberamente del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; STA 18.5.01 in re B.; 27.4.99 in re condominio P.; 12.1.99 in re R.);
che la legittimazione a chiedere il permesso di costruzione è una questione pregiudiziale, che l'autorità amministrativa deve risolvere in base alla regole del diritto civile, tenendo comunque presente che lo scopo della procedura di rilascio del permesso di costruzione non è quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo, bensì quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione del lavori previsti;
che l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene, rilasciando il permesso a richiedenti sprovvisti della facoltà di disporre; il permesso così accordato resta comunque valido;
che, a norma dell'art. 602 cpv. 2 CC, disciplinante i rapporti fra i membri della comunione ereditaria, i coeredi dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto;
che il singolo coerede può disporre dei beni della successione senza il consenso degli altri membri della comunione ereditaria soltanto per atti di ordinaria amministrazione od urgenti ed indifferibili (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, ad art. 602 CC N. 20 e rimandi);
che la presentazione di una domanda di costruzione per l'apertura di un accesso nel muro di cinta del fondo di proprietà della comunione ereditaria di cui la ricorrente __________ è membro non costituisce né un atto di ordinaria amministrazione, né un atto urgente ed indifferibile;
che non avendo la ricorrente dimostrato di essere abilitata da particolari disposizioni legali o contrattuali a rappresentare o ad amministrare la successione, la presentazione della controversa domanda di costruzione richiedeva pertanto il consenso di tutti i coeredi;
che, stando così le cose, il municipio avrebbe potuto negare la licenza già solo perché __________ non aveva facoltà di disporre a fini edilizi, singolarmente ed in aperto contrasto con la sorella coerede, della proprietà comune;
che l'autorità comunale ha preferito respingere la domanda di costruzione richiamandosi alle vigenti norme del PP del nucleo del villaggio e del centro paese, che impongono il mantenimento del muro posto sul confine S degli odierni mapp. __________ e __________ RF di __________, a monte della strada cantonale;
che la prevista demolizione parziale dell'opera muraria al fine di creare un accesso al fondo si pone effettivamente in palese quanto insanabile contrasto con il diritto autonomo comunale in vigore;
che le disposizioni pianificatorie allo studio, secondo le quali il municipio può derogare all'obbligo di mantenere il muro in oggetto, non consentono agli insorgenti di spuntare il permesso richiesto; in effetti, la loro domanda di costruzione va esaminata e decisa alla luce del diritto vigente, che non prevede eccezioni di sorta;
che invano i ricorrenti si richiamano a lacune di PR, alla garanzia della proprietà, così come al principio dell'interesse pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento per ottenere la controversa licenza edilizia; opposto ai precetti invocati il principio della legalità risulta infatti prevalente ed impedisce il rilascio di un permesso che si avvererebbe manifestamente incompatibile con i vincoli pianificatori in essere;
che l'appello alla parità di trattamento in relazione al permesso accordato dal municipio per l'abbattimento parziale di quello stesso muro sul contiguo mapp. __________ sfiora addirittura la temerarietà, non appena si consideri che proprietaria di quel fondo e beneficiaria della discutibile autorizzazione municipale è la stessa ricorrente __________, alla quale è stato dato semplicemente modo di spostare l'accesso esistente senza creare nuovi squarci isolati nella muraglia che costeggia la cantonale;
che ferme queste premesse il ricorso va respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la risoluzione governativa impugnata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 21 LE; 602 CC; 57 NAPR di __________ e PP del centro paese; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare alla resistente __________ identico importo per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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