AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.247
Data decisione, Autorità: 04.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00247
Lugano 4 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la risoluzione 5 settembre 2000 (n. 3697) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
6 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadina italiana, è entrata in Svizzera il 21 luglio 1973 per ricongiungersi con il padre, che lavorava nel canton Zurigo. E' attualmente al beneficio di un permesso di domicilio. Di formazione parrucchiera, la ricorrente ha svolto per brevi periodi le attività di venditrice e operaia, cambiando diversi posti di lavoro. I genitori e le sorelle dell'insorgente risiedono nel nostro Paese.
b) Il __________, __________ si è sposata con __________. I coniugi si sono separati dopo tre anni di matrimonio; il 23 aprile 1987 hanno divorziato. A partire dal 1985, la ricorrente ha smesso di lavorare ed è dovuta ricorrere all'assistenza sociale. In seguito, da relazioni tra __________ e il connazionale __________ sono nati a __________ (ZH) __________ e __________.
c) Il 27 aprile 1991 __________ è stata autorizzata dall'allora Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni a cambiare cantone e si è trasferita con la prole a __________. In Ticino, l'insorgente ha lavorato durante un breve periodo ed ha continuato a rimanere a carico dell'assistenza sociale. Il 1° dicembre 1994, essa è tornata a vivere con __________ e __________ nel canton Zurigo. Nel 1996 i figli della ricorrente, nel frattempo posti sotto tutela della città di __________, sono stati internati presso l'istituto __________ a __________.
d) __________ è tornata nel nostro cantone nel maggio 1999, stabilendosi a __________. In seguito, essa ha esercitato per poco tempo diverse attività lucrative. Il 14 gennaio 2000 il dipartimento l'ha autorizzata formalmente a vivere in Ticino e le ha rilasciato un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato al 29 marzo 2002.
e) Il 24 febbraio 2000 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che __________, durante il suo soggiorno nel nostro cantone, aveva ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 105'107.70 e continuava a beneficiare mensilmente di fr. 754.20 e fr. 820.– quale sussidio per il pagamento della pigione rispettivamente per il suo sostentamento e lo spillatico.
B. a) Il 24 maggio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha avvertito __________ che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a causa del suo debito assistenziale. Invitata a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria, l'insorgente ha osservato che era dovuta ricorrere all'assistenza perché era ragazza madre. Ha precisato che nel canton Zurigo e in Ticino aveva ottenuto, per sé e per i figli, sussidi per una somma complessiva di fr. 650'000.–. Ha pure informato l'autorità di aver richiesto alle autorità zurighesi di porre a carico di __________ parte del debito contratto nel 1986 e 1987 per il mantenimento di __________ e __________, in quanto il padre di questi ultimi voleva ottenerne l'autorità parentale. Ha inoltre indicato di avere finalmente trovato lavoro nel marzo 2000, ma che lo stipendio di fr. 2'000.– mensili non le permetteva ancora di evitare l'assistenza e rimborsarne il debito. Ha dichiarato infine di non avere famigliari in Italia.
b) Il 6 giugno 2000 il dipartimento ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, fissandole al 15 settembre 2000 il termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa sulla base degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS, 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Svizzera, limitandosi a decretarne il rimpatrio. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rimproverato a __________ di essere da tempo e in maniera rilevante a carico dell'assistenza pubblica, contraendo in Ticino un debito complessivo di fr. 105'107.70, cui si aggiungevano i fr. 650'000.– ottenuti nel canton Zurigo dal 1986. L'autorità di prime cure ha rilevato inoltre che la ricorrente denotava una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico. Ha inoltre ritenuto che la stessa, cittadina italiana, potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
C. Con giudizio 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha confermato i motivi posti a fondamento della risoluzione adottata dal dipartimento. Ha rilevato che il debito assistenziale contratto in Ticino dall'interessata, escludendo quanto percepito in favore dei figli, ammontava pur sempre a fr. 121'294.75 e che non erano mai stati effettuati rimborsi. Ha quindi ritenuto che la ricorrente fosse caduta a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante ed avesse pure dimostrato, con il suo comportamento, una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento del Paese che la ospitava. L'Esecutivo cantonale ha in seguito considerato esigibile il rimpatrio dell'insorgente in Italia. Infine, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ritiene che la decisione di rimpatrio sia illegale in quanto contraria agli art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 del Patto internazionale I dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali (diritto alla sicurezza sociale), 12 del Patto internazionale II dell'ONU concernente i diritti civili e politici (libera circolazione delle persone), 8 (uguaglianza giuridica), 13 (protezione della sfera privata), 37 (diritto di cittadinanza svizzera) 12 e 41 (diritto all'aiuto in situazioni di bisogno) Cost. Rileva che il dipartimento si era limitato a decretare il suo rimpatrio, perché aveva dovuto ricorrere all'assistenza (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). Il Consiglio di Stato non poteva quindi fondare il proprio giudizio, rimproverandole pure di aver tenuto un comportamento scorretto durante il suo soggiorno in Svizzera a causa del debito che aveva contratto (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). Contesta di vivere a carico dello Stato in maniera continua, poiché lavora e non richiede più sussidi. Ritiene inoltre che la decisione impugnata sia contraria al principio della proporzionalità. Secondo l'insorgente, l'autorità inferiore non ha sufficientemente tenuto conto dei motivi che l'avevano costretta a chiedere l'assistenza pubblica, del suo lungo soggiorno in Svizzera e del fatto che essa non ha più legami con l'Italia. Sostiene che il suo allontanamento dalla Svizzera le impedirà di mantenere le relazioni con i suoi famigliari residenti nel canton Zurigo e con i suoi figli attualmente internati a __________, in quanto i suoi problemi economici non le permetteranno di spostarsi per rendere loro visita. Critica il Governo per non aver esaminato l'attuale situazione del mercato del lavoro in Italia e se esiste la possibilità di ottenere in maniera sufficiente l'assistenza anche nel suo Paese d'origine. Chiede che al gravame venga conferito effetto sospensivo e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
3.2. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, un sensibile miglioramento della sua situazione non appare realmente pronosticabile. L'attività che essa svolge dal 20 marzo 2000 presso il negozio "__________" di __________ (doc. R) con un salario di prova di fr. 2'000.– mensili (ricorso ad 2.1., pag. 5; doc. I) non permette un sollecito rimborso del debito accumulato e non esclude che essa debba ricorrere anche in futuro ai sussidi statali. Tanto più che la sua pratica assistenziale è tuttora aperta per interventi straordinari (v. doc. L; scritto 29 agosto 2000 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; osservazioni 25 maggio 2000 di __________, pag. 1). In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Da quanto precede risulta che durante il suo soggiorno in Ticino, __________ non ha reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lei per migliorare la sua situazione economica ed evitare di trovarsi costantemente a carico dell'assistenza pubblica, mettendo a profitto le sue conoscenze della lingua tedesca (doc. A) e le sue precedenti esperienze professionali. L'insorgente, manifestando facilità a ricorrere a tali sussidi, denota anche una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che la ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
5.2. __________ ha invero trascorso gran parte della sua vita nel nostro Paese, segnatamente nel canton Zurigo. Tuttavia, nella Svizzera interna essa ha avuto difficoltà d'integrazione (v. scritto 27 luglio 1998 Amt für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt Zürich al Dipartimento delle istituzioni). Il suo lungo soggiorno elvetico non le impedisce quindi di essere rimpatriata in Italia, dove è nata, ha trascorso la sua infanzia ed ha frequentato la prima parte delle scuole dell'obbligo, e dove risiedono ancora alcuni dei suoi parenti (v. scritto 13 giugno 2000 al Consiglio di Stato). La decisione avversata non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione, tanto più che nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che l'insorgente non si troverà confrontata con insuperabili difficoltà di adattamento. Inoltre, se metterà in pratica un minimo delle sue capacità, potrà senz'altro trovare un lavoro che le permetterà pure di procedere al rimborso di quanto le ha anticipato finora l'assistenza pubblica. I genitori e le sorelle della ricorrente risiedono invero nella Svizzera tedesca, i suoi figli sono internati attualmente presso l'Istituto __________ di __________. D'altro canto, __________ e __________ sono sotto tutela della Città di Zurigo e il provvedimento di rimpatrio permette in tutti i casi a __________ di rientrare in Svizzera in qualità di turista. In questo modo essa può mantenere intatte le relazioni con tutti i suoi famigliari, anche se non volesse stabilirsi nella fascia di confine.
La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio della ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta, anche sotto il profilo degli art. 8 CEDU, 9 Patto I ONU (ancorché non direttamente applicabile nella fattispecie: DTF 121 V 248 consid. 2), 12 Patto II ONU (con la relativa riserva applicata dalla Svizzera), 8 cpv. 1, 12, 13, 37 e 41 Cost.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 9 Patto I ONU, 12 cpv. 4 Patto II ONU, 8, 12, 13, 37 e 41 Cost; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 28 febbraio 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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