AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.243
Data decisione, Autorità: 02.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00243
Lugano 2 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato (no. 3473) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 aprile 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per la posa di una stazione radio base sull'edificio che sorge sulla part. n. __________ RFD di proprietà di __________;
viste le risposte:
6 ottobre 2000 di __________ e __________;
10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
11 ottobre 2000 di __________ e llcc;
12 ottobre 2000 di __________;
12 ottobre 2000 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
16 ottobre 2000 di __________ e __________;
20 ottobre 2000 del municipio di __________;
12 novembre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 dicembre 1999 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare una stazione radio base con relative antenne per la telefonia mobile sul tetto della casa d'appartamenti di proprietà di __________, alto m 16, che sorge in via __________ (part. n. __________ RF; zona R3). L'impianto è costituito da 5 cabine modulari di circa m 1.00 x 1.00 x 1.36, posate sul tetto piano, da un supporto metallico, alto m 4.00, fissato sul tetto del torrino dell'ascensore (alto m 2.90) e da 5 antenne, 3 rettangolari di m 1.57 x 0.13 x 0.087, applicate al supporto, e 2 paraboliche; una di m 0.50, pure applicata al supporto, e l'altra di m 0.60 fissata nell'angolo S del torrino dell'ascensore.
Alla domanda era allegato il calcolo dettagliato delle radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto, allestito secondo le direttive dell'UFAFP allora in vigore.
Nel termine di pubblicazione, contro la domanda sono state inoltrate cinque opposizioni, alcune delle quali proposte da proprietari di fondi contermini, che hanno contestato l'impianto soprattutto dal profilo delle immissioni elettromagnetiche prodotte.
Esperite le necessarie verifiche, il 19 gennaio 2000 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole all'intervento.
Il 3 aprile 2000 il municipio ha negato l'autorizzazione richiesta, ritenendo che l'impianto superasse l'altezza massima prescritta dalle NAPR per i corpi tecnici e che le radiazioni prodotte dalle antenne fossero incompatibili con la natura residenziale della zona, rispettivamente pregiudicassero la futura utilizzazione di alcuni fondi vicini.
B. Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'impianto, situato sul tetto di un edificio che supera abbondantemente l'altezza massima fissata per la zona R3, si ponesse in palese contrasto con l'art. 25 NAPR, che limita a m 2.50 l'altezza dei corpi tecnici.
Di transenna, l'Esecutivo cantonale ha pure ritenuto fondate le obiezioni addotte dal municipio in relazione alla futura utilizzazione dei fondi vicini.
C. Contro il predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza rifiutata.
La ricorrente nega in sostanza che alla fattispecie torni applicabile l'altezza massima prescritta dall'art. 25 NAPR per i corpi tecnici. Questo limite, obietta, imporrebbe di frazionare l'impianto in tre antenne, alte m 2.50 e poste negli angoli del tetto. Ciò che provocherebbe un consistente aumento delle immissioni derivanti ai fondi circostanti. Considerazioni di mera opportunità permetterebbero di prescindere dall'applicazione di questo limite.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dai vicini opponenti, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta recisamente la possibilità di scostarsi dal principio di legalità per motivi di semplice opportunità.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano peraltro l'assunzione di particolari prove.
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso definisce inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest’ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
2.2. A __________ l'altezza degli edifici è disciplinata dagli art. 23 - 25 NAPR. L'art. 23 si limita a stabilire i criteri di misurazione di questo parametro, riprendendo letteralmente l'art. 40 LE. L'art. 24 regola invece il modo di misurare l'altezza del colmo dei tetti. L'art. 25, recante il marginale "supplemento per corpi tecnici", definisce infine questo genere di opere edilizie, alle quali concede un supplemento d'altezza di m 2.50.
"Per corpi tecnici", dispone l'art. 25 cpv. 1 NAPR, "si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere contenuti entro limiti indispensabili con le esigenze di funzionalità".
La disposizione in esame non costituisce una semplice esplicitazione normativa della prassi che esclude dal computo dell'altezza degli edifici determinati elementi costruttivi, sporgenti dai tetti. A differenza di analoghe norme di altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 25 NAPR di __________ fissa un preciso limite d'altezza a questo genere di opere, escludendo indirettamente manufatti ed installazioni di altezza superiore.
La nozione di corpo tecnico è chiaramente definita dalla norma. In base ad essa sono considerati tali quei manufatti e quelle installazioni, che sporgono oltre la copertura degli edifici e "servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso". Non sono quindi corpi tecnici ai sensi dell'art. 25 NAPR le installazioni di carattere tecnico estranee all'edificio che le sorregge.
2.3. Nell’evenienza concreta, il municipio ha ritenuto che l'impianto in esame, posto su uno stabile d'appartamenti esistente in palese contrasto con l'altezza massima fissata dalle norme della zona R3, non potesse essere autorizzato in quanto superante a sua volta di gran lunga l'altezza massima fissata dall'art. 25 NAPR per i corpi tecnici.
La decisione, avallata dal Consiglio di Stato, merita sostanziale conferma. Lo esige il principio di legalità dell'amministrazione, che non ammette eccezioni dettate da motivi di semplice opportunità.
L'impianto in contestazione non può invero essere considerato un corpo tecnico ai sensi dell'art. 25 NAPR, poiché non è destinato a servire l'edificio sottostante. Cionondimeno, non può essere autorizzato. In effetti, se la norma in questione vieta indirettamente di erigere sul tetto degli edifici corpi tecnici di altezza superiore a m 2.50, a maggior ragione osta al rilascio di permessi per installazioni estranee all'edificio che superano questo limite.
Il fatto che la rigida applicazione dell'art. 25 NAPR determini una proliferazione delle antenne non costituisce un valido motivo per scostarsene. Né giustifica ignorare il limite in questione l'aumento dei valori d'immissione di radiazioni sui fondi contermini che deriverebbe dal frazionamento dell'impianto, prospettato dalla ricorrente in questa sede. La __________ non ha nemmeno tentato di dimostrare di non avere altra scelta all'infuori di quella prevista dalla domanda di costruzione o di quella di frazionare l'impianto e di decentralizzare le antenne agli angoli dello stabile.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 25 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
La ricorrente rifonderà fr. 800.- al comune di __________ e fr. 200.- ai resistenti __________ e llcc.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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