AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.241
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00241
Lugano 23 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di
contro
la decisione 5 settembre 2000 (no. 3668) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 29 maggio 2000 con cui il municipio di __________ non l'ha confermato nella funzione di perito comunale e di perito comunale degli appartamenti in materia di locazione;
viste le risposte:
3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
10 ottobre 2000 del dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
10 ottobre 2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 29 maggio 2000 il municipio di __________ ha indirizzato due missive a __________, perito comunale e perito comunale degli appartamenti in materia di locazione, comunicandogli che la sua funzione sarebbe venuta a cadere il 31 agosto 2000 in base all'art. 132 LOC e che per il futuro espletamento di quelle mansioni era stata scelta un'altra persona;
che mediante ricorso 5 giugno 2000 __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, adducendo che in violazione dell'art. 127 LOC il municipio aveva disatteso i termini di disdetta e omesso di indicargli i motivi del provvedimento; l'insorgente ha inoltre aggiunto che l'esecutivo aveva nominato un altro perito senza esperire un pubblico concorso come prescritto dall'art. 126 LOC;
che in sede di risposta il municipio ha sottolineato che il ricorrente era un semplice "incaricato" al quale non era stato rinnovato il mandato per mancanza dei requisiti richiesti (ETH-OTIA-SIA);
che l'insorgente ha contestato queste affermazioni, sostenendo in particolare di essere un dipendente comunale;
che con decisione 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame laddove censurava l'autorità comunale per aver designato il nuovo perito senza procedere ad un pubblico concorso; l'ha invece respinto per il resto, ritenendo che le parti erano legate da un contratto di diritto pubblico cui tornavano applicabili a titolo suppletivo le norme del CO concernenti il mandato e che in base all'art. 404 CO il municipio poteva quindi revocare l'incarico dato a suo tempo all'insorgente senza doversi neppure giustificare;
che __________ ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe confuso il ruolo di tecnico comunale con quello in discussione di perito comunale, specialista quest'ultimo appartenente alla categoria dei dipendenti e come tale assoggettato agli art. 125 e seguenti della LOC;
che il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni, mentre il municipio di __________ ha fatto sapere di condividere il giudizio impugnato;
considerato, in diritto
che con riserva di quanto si dirà in appresso il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC, nonché 43 e 46 PAmm;
che il ricorrente chiede l'annullamento integrale della decisione impugnata dimenticando che il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento della sua impugnativa, ha annullato la designazione del nuovo perito per vizio di procedura (mancato esperimento di un pubblico concorso); il ricorso è pertanto ammissibile soltanto nella misura in cui avversa la mancata conferma in carica avallata dall'istanza inferiore, unico oggetto ancora in contestazione;
che giusta l'art. 127 cpv. 1 LOC, il periodo di nomina dei dipendenti comunali scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta - soggiunge il cpv. 2 delle medesima norma - se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma;
che il perito comunale è uno specialista che su ordine del municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati esegue stime di beni mobili e immobili e procede alla valutazione di danni; lo statuto di questa persona, un tempo annoverata tra gli impiegati che il municipio doveva obbligatoriamente nominare all'inizio di ogni quadriennio (cfr. art. 103 LOC 1950), è disciplinato in tutti i regolamenti comunali (Ratti, Il comune, vol. II, p. 1281);
che in effetti anche il regolamento comunale di __________, nel capitolo dedicato agli impiegati comunali, prevede la nomina di due periti all'inizio del quadriennio (art. 32), specificando con esattezza i compiti attribuiti a questi dipendenti (art. 45) e le modalità della loro retribuzione (art. 49);
che nell'evenienza concreta, il municipio di __________ ha deciso di non confermare __________ nella carica di perito comunale; il provvedimento si riferiva con certezza a quella specifica e ben determinata funzione, prova ne sia lo scritto di nomina indirizzato al successore del ricorrente, nel quale l'esecutivo ha puntualizzato a chiare lettere che la carica assegnata era quella di perito e non di tecnico comunale;
che in base alle fatture esposte dall'insorgente nel periodo 1996-1999, in gran parte relative a prestazioni di consulenza in ambito edilizio, il Consiglio di Stato ha invece supposto a torto che la decisione municipale lo concernesse in veste di libero professionista che aveva sempre svolto su mandato tipiche mansioni da tecnico comunale;
che in realtà il provvedimento litigioso toccava __________ unicamente in qualità di perito comunale e, in quanto tale, di dipendente del comune di __________;
che a seguito delle elezioni svoltesi il 16 aprile 2000 il nuovo municipio poteva quindi non confermare in carica __________ alla scadenza del periodo di nomina (16 ottobre 2000), a condizione di notificargli la decisione entro il 16 luglio 2000 con l'indicazione dei giustificati motivi posti a fondamento della medesima (art. 127 cpv. 2 e 132 cpv. 1 LOC, 34 RC di __________);
che il termine "giustificati motivi" di cui all'art. 127 cpv. 3 LOC va inteso nel senso di motivi oggettivamente sostenibili (DTF 105 Ia 274, 104 Ia 323, 99 Ib 236; STA 21 dicembre 1992 in re S.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 150 B I; Knapp, Précis de droit administratif, N. 3168 ss.);
che nello scritto 29 maggio 2000 indirizzato al ricorrente il municipio non ha indicato le cause per le quali intendeva rinunciare ai suoi servigi; solo pendente causa, segnatamente in sede di risposta prima e di duplica poi, l'autorità comunale ha precisato che il provvedimento era stato dettato dall'esigenza di affidare i compiti peritali, sempre più complessi, ad una persona in possesso di una formazione qualificata (ETH, OTIA, SIA);
che questa spiegazione, presentata entro il lasso di tempo previsto dalla legge per notificare le ragioni della mancata conferma, appare del tutto sostenibile e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità dall'art. 127 LOC;
che il dipendente ha avuto d'altro canto modo di confutarla in modo congruo e completo davanti ad un'autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo; il suo diritto di essere sentito è stato quindi ampiamente salvaguardato, così come i suoi diritti di difesa;
che l'errata indicazione della scadenza del periodo di nomina contenuta nella controversa risoluzione municipale (31 agosto 2000 invece che 16 ottobre 2000) non è essenziale, trattandosi di termine noto, stabilito perentoriamente da una norma di legge che l'interessato ha dimostrato di conoscere alla perfezione; quest'ultimo non ha d'altronde subito pregiudizio di sorta, non avendo a suo dire mai ricevuto incarichi né eseguito alcuna perizia quale esperto comunale;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando - seppur con altre motivazioni - la decisione governativa impugnata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 127, 132, 208, 209 LOC; 32, 34, 45, 49 RC di __________; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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