AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.225
Data decisione, Autorità: 05.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00225
Lugano 5 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3357) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 25 novembre 1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre;
vista la risposta 3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 giugno 1984 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di categoria B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:
26 novembre 1985 revoca della licenza di condurre della durata di due mesi, per aver circolato con un motoveicolo sprovvisto di targhe e assicurazione ed essere incorso in un incidente;
18 febbraio 1986 revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi, per aver eseguito due negligenti manovre di inversione di marcia sulla semi-autostrada;
19 agosto 1987 revoca della licenza di condurre per la durata di 2 mesi e mezzo, per aver circolato a km/h 96/102 (limite km/h 50);
19 aprile 1989 revoca della licenza di condurre della durata di cinque mesi e mezzo, per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata, perdendo la padronanza della guida e collidendo contro un pilone;
19 agosto 1993 revoca della licenza di condurre per la durata di otto mesi, per aver circolato in stato di ebrietà, perso la padronanza della guida, fuoriuscendo dal campo stradale, urtato un muretto ed essersi poi allontanato; in seguito perso la padronanza della guida in curva, fuoriuscito dal campo stradale, riparte a velocità elevata e pericolosa si dà alla fuga essendo inseguito dalla polizia;
18 ottobre 1996 ammonimento, per aver perso la padronanza di una vettura con rimorchio, ed urtato la protezione metallica di separazione delle corsie;
31 dicembre 1997 revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi, per non essersi avveduto, in prossimità di un passaggio pedonale, di un ragazzo che si apprestava ad attraversare la carreggiata, frena, si sposta ma lo urta; il periodo di revoca è stato effettuato dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998.
B. a) Il 21 marzo 1999, verso le ore 1.30, __________ alla guida dell'autovettura "VW" targata __________, in territorio di __________, ha circolato ad una velocità eccessiva e pericolosa (da lui ammessa in circa 80-100 km/h, laddove vige il limite di 60 km/h) e, in prossimità di un'area rotatoria, ha effettuato il sorpasso di un veicolo. Durante la manovra di rientro ha negligentemente perso la padronanza della guida, e di conseguenza ha dapprima urtato un paletto spartitraffico ed in seguito una vettura che stava regolarmente sopraggiungendo in senso inverso, ed infine un paletto della segnaletica posto all'interno dell'area rotatoria. __________ si è quindi allontanato, omettendo di conformarsi ai suoi doveri legali in caso di infortunio, occultando in seguito la propria vettura e staccando le targhe nel tentativo di far perdere le sue tracce.
b) Il 5 giugno 1999, verso le ore 19.25, alla guida dell'autovettura "Audi" targata __________, in territorio di __________, ha effettuato il sorpasso di un veicolo, quindi, accortosi della vicinanza di un motoveicolo regolarmente transitante in senso inverso, è rientrato repentinamente sulla corsia di marcia urtando con il rimorchio leggero il veicolo appena superato; poi si è allontanato omettendo di conformarsi ai suoi doveri legali in caso di infortunio. Nelle medesime circostanze, ha poi omesso di osservare la segnalazione semaforica indicante "fermata" posta davanti ad un cantiere stradale, superando pure una colonna di veicoli regolarmente arrestatasi, ed infine ha superato due veicolo oltrepassando la linea di sicurezza.
C. Preso atto della perizia psicotecnica 7 ottobre 1999 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, con risoluzione 25 novembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo definitivo giusta gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr. L'autorità dipartimentale ha inoltre precisato che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) e alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, nonché negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
D. a) Il 13 dicembre 1999, __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulandone l'annullamento. In tale sede, il ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico in merito alla sua inidoneità caratteriale alla guida e ha postulato l'allestimento di un ulteriore perizia.
b) In data 11 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dato incarico al dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, di allestire un perizia medico-psichiatrica volta a stabilire l'idoneità alla guida di __________.
c) Con decreto d'accusa 7 febbraio 2000 il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'insorgente ad una pena di 90 giorni di detenzione, da espiare, ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.-- per violazione degli art. 90 cifra 1 e 2 , 91 cifra 3 e 92 cpv. 1 LCStr in relazione ai fatti del 21 marzo 1999 e 5 giugno 1999. __________ ha interposto opposizione.
d) Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato, preso atto del rapporto peritale 15 giugno 2000 del dr. med. __________, ha respinto il gravame di __________, confermando la risoluzione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze peritali. Ha inoltre ritenuto il ricorrente inidoneo caratterialmente a condurre veicoli a motore, lasciando per contro aperta la questione a sapere se egli sia da considerarsi incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo tale elemento portata propria. Viste le circostanze e le considerazioni contenute nella perizia ha infine ritenuto appropriato e giustificato un periodo di prova di 5 anni.
E. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'adozione nei suoi confronti di una misura di revoca a tempo indeterminato, con la facoltà per il ricorrente di richiedere il riesame della fattispecie apportando la prova della sua idoneità alla guida. Produce lo scritto 15 settembre 2000 dello psicologo __________, il quale ritiene che un periodo di psicoterapia intensa potrebbe mutare nel medio termine lo scenario psicologico del ricorrente, anche in considerazione delle sue attuali forti motivazioni. L'insorgente rileva infine la propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari informazioni.
G. Con sentenza 15 dicembre 2000, cresciuta in giudicato, il presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano, giudicando sull'opposizione interposta da __________ contro il decreto di accusa 7 febbraio 2000, ha confermato tutte le imputazioni in esso contenute, ad eccezione dell'inosservanza dei doveri in caso di infortunio in relazione alla collisione del 5 giugno 2000, e ha condannato l'insorgente alla pena di sessanta giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'500.--.
H. Con scritto 16 gennaio questo tribunale ha comunicato __________ di aver acquisito agli atti la sentenza 15 dicembre 2000 del Presidente delle Assise correzionali di Lugano, invitandolo a presentare eventuali osservazioni. Il ricorrente è rimasto silente.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha considerato incorreggibile un conducente che persiste, in un lasso di tempo relativamente breve, nell'infrangere le norme della circolazione, malgrado le ripetute sanzioni penali ed amministrative pronunciate a suo carico. La revoca durevole a norma dell'art. 17 cpv. 2 LCStr è volta ad escludere dal traffico quei pochi conducenti, costantemente recidivi, che sono responsabili di una gran parte degli incidenti della circolazione. La misura configura una revoca a scopo di sicurezza e trova fondamento nell'inattitudine caratteriale di detti automobilisti alla guida. L'incorreggibilità del conducente non costituisce un criterio di revoca con portata propria, ma presuppone un'inidoneità alla guida per motivi caratteriali o per altri motivi (DTF 106 Ib 329 consid. a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2188). Tutt'al più, l'incorreggibilità ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr e della prassi suindicata può costituire un indizio, affinché l'autorità fissi un periodo di prova relativamente lungo.
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
4.1. In concreto la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ - laureato in psicologia e designato dal Consiglio di Stato quale psicologo del traffico - appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico sono state sostanzialmente ribadite dal dr. med. __________, il quale ha confermato l'inidoneità alla guida di __________. In particolare, quest'ultimo ha condiviso le sanzioni suggerite dal lic. psic. __________, da lui definito un perito serio, competente e non prevenuto, "che ha adeguatamente considerato i tratti caratteriali essenziali e rilevanti per giudicare l'idoneità alla guida, come pure gli antecedenti del peritando che devono entrare in considerazione". Secondo il perito, per __________ "irritabilità e scarsa introspezione sembrano alla base del bisogno di agire in quei contesti (ad es. la guida di automobili) che autorizzano solo in parte l'espressione della pulsionalità alla condizione comunque del rispetto delle regole e, nello specifico, del codice della circolazione. In base a queste considerazioni arriviamo alla diagnosi di nevrosi del carattere (nevrosi asintomatica), ai sensi di una difficoltà generale nel valutare, tollerare ed elaborare i conflitti intra-psichici, il tutto associato ad un grado di immaturità non irrilevante. Egli è tuttavia in possesso delle sue facoltà mentali nel senso che è cosciente di tutto ciò che attua e potenzialmente potrebbe essere in grado di gestire e controllare il suo agire" (cfr. p. 6). Il dr. med. __________ ha formulato una prognosi riservata, peraltro condivisa dal "consulente privato" del ricorrente, lo psicologo __________ (cfr. scritto del 15 settembre 2000). In particolare, il perito, pur rilevando che controlli evolutivi presso uno specialista nell'arco di più anni potranno eventualmente confermare passi maturativi nel senso di maggior controllo degli impulsi e di un comportamento meno coatto nei momenti di tensione, ha tuttavia concluso che la sanzione irrogata a __________ è adeguata. Per contro, una psicoterapia richiederebbe un'autentica e forte motivazione da parte del peritando, per il momento affatto ravvisabile.
Questo tribunale ritiene che le conclusioni cui sono giunti il lic. psic. __________ ed il dr. med. __________ sono convincenti, credibili e basate su elementi concreti.
4.2. I precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa l'affidabilità delle due perizie summenzionate. Nell'ambito di una seria analisi della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua attitudine alla guida, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti trascorsi.
In concreto, è incontestato che il ricorrente si è reso autore in passato di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale e che per ben sette volte è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza tuttavia mai dimostrare di voler troncare con il passato, segnatamente cambiando il proprio stile di guida. Le infrazioni commesse dall'insorgente e sfociate in un ulteriore provvedimento amministrativo di revoca, il settimo nell'arco di circa 14 anni, comprovano l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.
4.3. Da quanto esposto discende che i referti dello psicologo del traffico e del dr. med. __________ sono chiari e sorretti da motivazioni coerenti. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alla prognosi negativa formulata dai due periti. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
5.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di sei misure di revoca della licenza di condurre. Ora, l'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti, della durata di sei mesi, si è concluso soltanto il 30 giugno 1998. Si deve inoltre considerare che l'insorgente, precedentemente al provvedimento di revoca qui in esame, è già stato colto a circolare a velocità eccessiva/inadeguata in quattro occasioni, si è allontanato dal luogo del sinistro in due occasioni e per ben quattro volte ha perso la padronanza del proprio veicolo. Orbene, già queste esperienze avrebbe dovuto bastare per impedirgli di ricadere nelle medesime infrazioni. Tuttavia, malgrado i lunghi periodi di revoca che ha dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalla vicenda. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere dei periti lic. psic. __________ e dr. med. __________, secondo i quali sarà necessario un lungo periodo prima che l'interessato superi i suoi problemi.
5.3. In simili circostanze, la durata di cinque anni appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
Il ricorrente, titolare di un'azienda operante nel settore automobilistico, non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC; 18 cpv. 1, 19, 28, 43, 46, 60, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster