AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.217
Data decisione, Autorità: 12.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00217
Lugano 12 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2000 della
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3347) del Consiglio di Stato, che ha respinto il suo ricorso contro l'imposizione della tassa di utilizzazione dell'acqua potabile per il cantiere al mapp. __________ DS di __________ da parte della commissione dell'acquedotto del locale patriziato;
viste le risposte:
26 settembre 2000 dell'Ufficio Patriziale del Comune di __________;
10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 marzo 1999 la commissione dell'acquedotto del patriziato di __________ ha emesso a carico della __________ una tassa di utilizzazione dell'acqua potabile relativa al cantiere con cui questa aveva ampliato lo stabile industriale al mapp. __________ DS di quel comune. Il tributo, fondato sull'art. 6 del regolamento dell'acquedotto agricolo patriziale, è stato calcolato in ragione di fr. 1.--/mc di costruzione: esso assommava pertanto a fr. 5'813.-- (= 5'813 mc x fr. 1.--/mc).
Evadendo uno scritto di contestazione dell'imposizione del 13 aprile successivo inoltratole dalla __________, con lettera 22 maggio 1999 la menzionata commissione ha confermato l'imposizione.
B. Con ricorso 10 giugno 1999 la __________ è insorta contro quell'atto dinanzi al Consiglio di Stato, contestando sia la legittimità dell'imposizione della tassa di cantiere nel caso di ampliamento di un edificio sia l'importo della tassa, a suo giudizio sproporzionato e lesivo del principio di uguaglianza.
Con risoluzione 30 agosto 2000 il Governo ha respinto entrambe le censure e, con ciò, il ricorso.
C. Con impugnativa 17 settembre 2000 __________ si è aggravata contro il giudicato governativo dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo insieme al controverso tributo. L'insorgente sostiene che l'ampliamento del capannone industriale ha avuto luogo senza consumo di acqua, trattandosi di costruzione prefabbricata. Il materiale impiegato è difatti stato fornito dalle ditte appaltatrici già pronto per la posa.
Il Consiglio di Stato e la commissione dell'acquedotto del patriziato di __________ postulano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data dall'art. 146 cpv. 1 LOP. Il ricorso è tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP; 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 147lett. b LOP; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Ad __________ l'acqua potabile è distribuita direttamente dal patriziato sulla base del regolamento dell'acquedotto patriziale, senza essere al beneficio di una concessione da parte del comune. L'applicazione della LMSP, che - nel concreto caso - condurrebbe comunque sia allo stesso risultato, non entra pertanto in linea di conto. Il fabbisogno finanziario dell'acquedotto patriziale è assicurato mediante la percezione di tasse, da determinare da parte dell'ufficio patriziale entro i limiti definiti all'art. 6 del regolamento. Per gli impianti provvisori, come i cantieri, la tassa varia tra fr. 0,50 e fr. 1.-- per mc di costruzione calcolata secondo le norme SIA (art. 6 lett. i del regolamento). Con modifica del regolamento adottata l'11 dicembre 1998 dall'assemblea patriziale, approvata dalla sezione degli enti locali l'8 giugno 1999, l'importo massimo della tassa è stato aumentato a fr. 2.-- per mc; in quel contesto la relativa normativa ha anche assunto una nuova classificazione (art. 6 categoria I). Nel gennaio 1999 l'ufficio patriziale ha adottato le tariffe dell'acqua potabile per l'anno stesso, fissando in fr. 1.--/mc la tassa d'uso per gli impianti provvisori come i cantieri.
2.2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 LOP, contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. Gli organi del patriziato sono l'assemblea, il consiglio patriziale, dove è stato costituito, e l'ufficio patriziale (art. 64 cpv. 1 LOP). Per quanto può interessare ai fini del presente giudizio, l'organo esecutivo del patriziato è l'ufficio patriziale (art. 92 lett. a LOP); ad esso spetta, tra l'altro, il compito di applicare i regolamenti patriziali (art. 93 lett. d LOP). L'organizzazione della gestione dell'acquedotto agricolo patriziale di __________ non deroga - né del resto potrebbe derogare - alla ripartizione di competenze stabilita dalla legislazione cantonale. L'art. 2 del relativo regolamento si limita difatti a stabilire che l'amministrazione dell'acquedotto viene esercitata dall'ufficio patriziale attraverso una commissione, che esso nomina ogni 4 anni (art. 4 del regolamento) e che gli rende conto alla fine di ogni anno. L'art. 5 lett. d del regolamento, che elenca le competenze della commissione dell'acquedotto, affida a quest'ultima il solo compito di "incassare le tasse". In caso di contestazione, la loro fissazione spetta pertanto indubitabilmente all'ufficio patriziale, solo organo abilitato in sede di applicazione del regolamento patriziale ad adottare una decisione vincolante per l'utente e, nello stesso tempo, impugnabile.
Nel concreto caso il reclamo inoltrato da __________ il 13 aprile 1999 è stato evaso direttamente dalla commissione dell'acquedotto con lettera del 22 maggio successivo. Poiché tale scritto non emanava dall'ufficio patriziale, esso non poteva costituire una decisione che obbligasse la reclamante al pagamento della tassa e che, nello stesso tempo, le permettesse - di conseguenza - di contestarla. D'altra parte, correttamente, quel documento non indicava la possibilità di inoltrare ricorso contro di esso al Consiglio di Stato, ma si limitava ad indicare la disponibilità della commissione a fornire ulteriori chiarimenti sull'oggetto. Il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il ricorso presentato il 10 giugno 1999 da __________ contro la presa di posizione della commissione dell'acquedotto del 22 maggio 1999. L'impugnativa dinanzi a questo Tribunale deve dunque essere accolta già per questo motivo, annullando la risoluzione governativa 30 agosto 2000. L'annullamento dello scritto 22 maggio 1999 della commissione dell'acquedotto non è invece né necessario né possibile, non trattandosi di una decisione. Per dar modo a __________ di contestare il controverso tributo in applicazione dell'art. 146 cpv. 1 LOP, è pertanto necessaria in primo luogo, sotto l'aspetto formale, l'emanazione di una decisione di determinazione dello stesso da parte dell'ufficio patriziale, la quale indichi la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.
Sia comunque soggiunto, a titolo abbondanziale, che la contestazione dell'imposizione non è stata affrontata in maniera sufficientemente approfondita dalle autorità inferiori, ma in particolare dal Consiglio di Stato. In effetti, per legittimare il principio dell'imposizione dell'avversato tributo, esso avrebbe anzitutto dovuto appurare se la realizzazione dell'ampliamento del capannone industriale abbia per finire implicato un consumo d'acqua derivata dall'acquedotto patriziale (poco importa se direttamente o tramite un allacciamento esistente). Per confermare il quantum della tassa nel rispetto del principio di uguaglianza e della proporzionalità, il Governo avrebbe invece dovuto per lo meno verificare quanta acqua è stata presumibilmente consumata a tale scopo, onde poter dedurre il consumo di acqua unitario (ossia per mc di costruzione) e confrontarlo con quello che si verifica normalmente nel caso di costruzione degli altri edifici. Il Consiglio di Stato non ha invece effettuato alcun accertamento in merito. Dagli atti non risulta nemmeno in che cosa consista l'ampliamento e in quale esatto periodo esso sia stato realizzato. L'argomento, vivamente contestato dalla ricorrente, secondo cui l'importo del tributo non appare eccessivo in considerazione dell'importante volume dell'ampliamento, non può infine costituire una pertinente motivazione, poiché - riposando sulla meccanica applicazione dell'art. 6 lett. i rispettivamente categoria I del regolamento dell'acquedotto patriziale, che l'insorgente intende rimettere in discussione nel caso che la concerne - costituisce piuttosto l'oggetto del litigio.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata risoluzione governativa annullata. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio, che altrimenti dovrebbe essere messo a carico dello Stato (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 64, 92, 93, 146, 147, 151 LOP, 3, 18, 28, 43,46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3347) del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorso contro lo scritto 22 maggio 1999 della commissione dell'acquedotto del Patriziato di __________ è dichiarato irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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