AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.212
Data decisione, Autorità: 16.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00212
Lugano 16 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2000 della
Comunione ereditaria __________ rappr. da: __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato, no. 3352, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 9 settembre 1999 con cui il municipio di __________ ha negato della licenza edilizia per la riattazione e trasformazione in grotto pubblico dell'edificio esistente sulla part. __________ RFD;
viste le risposte:
3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
24 ottobre 2000 del Municipio di __________.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 luglio 1999 la CE composta dai signori __________, __________ e __________, rappresentata da __________, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e trasformare in grotto pubblico un edificio situato in località __________ (part. __________ RFD sub A), fuori della zona edificabile. La domanda descriveva l'intervento come "riattazione di edificio abitativo esistente, con caratteristiche di abitazione secondaria destinata all'affitto".
B. Il Dipartimento del Territorio si è opposto al rilascio della licenza edilizia, ritenendo l'intervento contrario agli art. 24 LPT nonché 71, 72 e 75 LALPT, in quanto il progettato cambiamento di destinazione da abitazione a esercizio pubblico equivarrebbe ad una trasformazione totale inammissibile ai sensi della legislazione federale per l'utilizzazione dei sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili. In particolare, i grotti dovrebbero situarsi in zona edificabile, non essendo opere ad ubicazione vincolata. L'Ufficio canalizzazioni ha invece approvato i piani per quanto di sua competenza, esplicitamente riservate le disposizioni vigenti in materia di esercizi pubblici, di competenza di altro Dipartimento.
C. Il 9 settembre 1999 il municipio di __________ conformemente all'art. 7 RE ha negato il rilascio della licenza edilizia per queste stesse ragioni oltre che per il fatto che l'intervento sarebbe stato in contrasto con l'art. 31 NAPR, applicabile alla zona residua, che rinvia agli art. 22 e 24 LPT.
D. La ricorrente ha impugnato detta decisione davanti al Consiglio di Stato sostenendo che il prospettato intervento, che lascerebbe inalterata la volumetria dell'edificio, permetterebbe la continuazione della precedente attività commerciale di emporio per la vendita di articoli di frontiera e di bibite, comprendente l'abitazione per i gestori. L'apertura del grotto non avrebbe ingenerato nuove ripercussioni sull'utilizzazione dello stabile e sull'ambiente in urto con interessi pubblici o privati preponderanti. Il DT si è opposto al gravame ribadendo che l'importanza della ristrutturazione la rendeva comunque equiparabile ad una trasformazione totale. Il Municipio da parte sua ha contestato che si possa ritenere preesistente un'attività cessata da 30/40 anni, rilevando che il progetto avrebbe un'incidenza sull'ambiente sia per lo smaltimento delle acque luride, siccome la grande distanza dal limite del PGC impedisce l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni e pertanto è progettato un allacciamento alla fossa di chiarificazione esistente con pozzo perdente alla quale già oggi sono allacciati altri stabili abitativi dei ricorrenti, sia per l'accesso veicolare (il progetto prevede un posteggio per 16 automobili), che dovrebbe avvenire su una strada comunale in ghiaia che il PR in revisione classifica quale strada agricola e quindi non idonea al transito di veicoli "normali", per la cui sistemazione il Municipio non intende assumersi oneri.
E. Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ritenendo il progettato intervento un cambiamento di destinazione paragonabile ad una trasformazione totale in quanto l'edificio non è stato utilizzato per un lasso di tempo importante (almeno 30 anni) e lo stesso verrebbe adibito ad un'attività (esercizio pubblico) ben diversa per clientela, frequenza, orari e prestazioni da quella svolta in precedenza (spaccio per articoli di frontiera). Pertanto il progetto risulta inammissibile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, perché l'ubicazione non è vincolata e perché il progetto si trova in contrasto con interessi preponderanti legati alla protezione della natura e del paesaggio ed alla necessità di salvaguardare il più possibile l'integrità del territorio e la sua pianificazione. In particolare la prospettata trasformazione comporterebbe a livello di smaltimento delle acque luride un carico ambientale di gran lunga superiore a quello occasionato dalla precedente attività commerciale, e la mancanza di allacciamento alla rete fognaria comunale obbligherebbe a realizzare un pozzo perdente, in contrasto con l'art. 19 LPT e 6 LF sulla protezione delle acque (LPAc).
F. Contro la predetta decisione la CE insorge ora davanti a questo Tribunale, riprendendo i propri argomenti e chiedendo il rilascio della licenza. A suo dire il prospettato intervento non costituirebbe una trasformazione totale dello stabile, la cui precedente destinazione, a differenza di quanto figura a sommarione e ritenuto dal DT, non era solo quella di abitazione dei gerenti bensì anche quella di emporio per la vendita di articoli di frontiera e bibite destinati all'asporto o al consumo sul posto. Questa destinazione, esauritasi per ragioni congiunturali portando alla chiusura dell'esercizio e all'abbandono dell'abitazione, avrebbe a suo tempo garantito una valida sopravvivenza economica, grazie all'importante afflusso di clientela. La trasformazione in grotto non comporterebbe pertanto un maggior carico ambientale e di traffico rispetto alla primitiva destinazione. Al contrario costituirebbe la continuazione di una attività commerciale preesistente, sempre basata sulla vendita e lo smercio di prodotti tipici a cavallo della frontiera, limitandosi ad adeguarla alle mutate condizioni socioeconomiche, e consentendo parallelamente il recupero ed il risanamento di un edificio di inizio secolo altrimenti destinato al degrado, con un impatto paesaggisticamente negativo. Il mantenimento delle caratteristiche commerciali e della struttura edilizia, unitamente al rispetto della volumetria dell'edificio, escluderebbero che si tratti di trasformazione totale ai sensi degli art. 24 LPT e 71 segg. LALPT. In ogni caso, l'intervento dovrebbe essere ammesso se la ristrutturazione fosse unicamente destinata a riprendere la precedente attività commerciale di vendita e spaccio con consumo sul posto di prodotti. Pertanto l'estensione di tale attività a grotto non comporterebbe modifiche sostanziali e né genererebbe nuove ripercussioni sull'utilizzo dello stabile e sull'ambiente in contrasto con interessi pubblici o privati preponderanti, tanto meno per l'evacuazione delle acque per le quali già esiste una adeguata fossa biologica con pozzo di dispersione del tipo usualmente utilizzato per gli edifici fuori zona edificabile. Del resto sarebbe usuale che i grotti siano situati fuori zona edificabile, come risulta anche dalla definizione della LEsPub, benché pochi comuni prevedano un'apposita zona nei loro piani regolatori. L'insorgente chiede infine di esperire un sopralluogo.
G. Il Consiglio di Stato ed il municipio postulano la reiezione del gravame riconfermandosi negli argomenti addotti in precedenza. L'autorità comunale in particolare censura l'impatto ambientale negativo del traffico indotto che si troverebbe a transitare su una strada classificata dal PR in fase di approvazione quale strada agricola.
H. Chiamate a prendere posizione sul nuovo diritto federale entrato in vigore il 1. settembre 2000 per gli edifici ed impianti fuori zona edificabile, le parti non hanno sollevato ulteriori argomenti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, comprensivi di documentazione fotografica, senza procedere all'esperimento del sopralluogo richiesto dalla ricorrente, non suscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) e se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT).
2.2. Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. Le zone edificabili sono equipaggiate dall’ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari. Se l’ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall’ente pubblico oppure di anticipare le spese d’urbanizzazione giusta il diritto cantonale (art. 19 LPT).
2.3. Nel caso in esame gli interventi in discussione verrebbero realizzati su un terreno appartenente alla zona residua, priva di destinazione specifica: in estrema sintesi, un'area che per situazione, dimensione, natura del suolo ecc. non si presta con evidenza a nessuna delle utilizzazioni normali previste dalla LPT (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, CFPG vol. 4, 1999, pag. 278 seg. e citazioni). Giusta l'art. 31 NAPR di __________, la zona residua comprende tutto il territorio non definito come zona edificabile nel piano delle zone, ad eccezione dell'area boschiva, e per l'edificazione in tale zona valgono le condizioni degli art. 22 e 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e l'art. 9 e seguenti del Decreto Esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DELPT, nel frattempo abrogato e sostituito dalla LALPT; v. Scolari, Commentario, n. 16-17 e 525). Non rispondendo alla funzione assegnata alla zona di situazione, che è per l'appunto priva di funzione specifica, gli interventi non possono di principio beneficiare di un permesso ordinario (DFGP/UFPT, Commento alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 no. 24).
3.2. In deroga al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (art. 24 nLPT, identico all'art. 24 cpv. 1 vLPT, mentre dal 1 settembre 2000 è stata abrogata la norma dell'art. 24 cpv. 2 vLPT giusta il quale il diritto cantonale poteva permettere la rinnovazione, trasformazione parziale o ricostruzione di edifici ed impianti in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, situazioni ormai regolate dagli art. 24a segg. e spec. 24c nLPT, senza modifiche sostanziali della regolamentazione).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto dev'essere realizzato fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, o inerenti all'esercizio, o relativi alla natura del terreno. Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (cfr. DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga. Non per contro la destinazione dichiarata dall'istante.
3.3. Il progetto in rassegna non può beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, poiché non soddisfa il requisito della ubicazione vincolata. La gestione di un grotto non è un'attività direttamente connessa all'utilizzazione del suolo. Nulla impedisce invero di aprire un tale esercizio pubblico in fabbricati situati all'interno della zona edificabile. Tutto considerato non è dato di ravvisare nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare un nuovo grotto fuori della zona edificabile (DTF 112 Ib 407 consid. 6; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 205 seg.). Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti.
4.2. L'art. 71 LALPT prevede in deroga al principio dell'art. 22 LPT che per il cambiamento di destinazione, la rinnovazione o la trasformazione di edifici fuori delle zone edificabili e non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, può essere rilasciata l’autorizzazione dopo un esame di interesse generale se, oltre ad essere adempiute le condizioni specifiche degli art. 72 a 76 LALPT, il fondo è sufficientemente urbanizzato e non vi si oppongono interessi preponderanti. L'art. 73 LALPT stabilisce che i casi particolari di interventi edilizi su edifici situati fuori delle zone edificabili, finalizzati a cambiamenti anche totali di destinazione, sono regolati dalla legislazione federale. Riguardo gli edifici siti fuori zona edificabile, una rinnovazione può essere autorizzata solo se compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 74 LALPT) ed una trasformazione parziale una tantum può essere eccezionalmente autorizzata se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT).
4.3. Fondandosi sull'art. 24 cpv. 2 vLPT il legislatore cantonale ha così ammesso la possibilità di autorizzare in via eccezionale la trasformazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, a condizione che l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. In concreto è evidente che il progetto in rassegna non può costituire un semplice rinnovamento ma comporta una trasformazione dell'immobile. Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2 vLPT e 75 LALPT, l'intervento dev'essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Non deve insomma alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 vLPT è infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile (Commento alla LPT, ad art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95; Bandli, op. cit., n. 240 seg.; RDAT II-1995, n. 39; DTF 107 Ib 240; DTF 110 Ib 143; DTF 112 Ib 97). Interventi di maggiore entità ricadono sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (DTF 110 Ib 143 consid. 3b).
4.4. L'immobile dei ricorrenti, fuori zona edificabile, si configura come una costruzione abbandonata da decenni, che nella domanda di costruzione e sul sommarione è indicata come abitazione, mentre dall'incarto sembrerebbe almeno in parte essere stato uno spaccio per articoli di frontiera. Dal punto di vista strettamente edile, il progetto potrebbe essere assimilato ad un ampliamento dell'edificio esistente. Da questo profilo, il rilascio di un'autorizzazione fondata sugli art. 24 cpv. 2 vLPT e 75 LALPT non sarebbe di principio escluso. Una simile autorizzazione entra tuttavia in considerazione soltanto nella misura in cui l’ampliamento (a) non alteri in misura significativa l’identità della costruzione esistente, (b) risulti indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale dell'edificio e (c) appaia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Orbene, dal profilo del divieto di alterazione dell’identità della costruzione esistente, si potrebbe, al limite, anche ammettere che l’ampliamento non stravolga in misura eccessiva l’aspetto architettonico della casa dei ricorrenti. Tuttavia il cambiamento di destinazione implicato dalla creazione di un esercizio pubblico in luogo e vece di un semplice punto vendita è di importanza tale da escludere che l'edificio mantenga la propria identità, indipendentemente dalla questione a sapere se ed in che misura fosse a suo tempo utilizzato come spaccio rispettivamente abitazione. Ne discende che in base all'art. 24 cpv. 2 vLPT la domanda di costruzione non può essere accolta così com’è stata presentata.
5.2. Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT, l’autorizzazione eccezionale è rilasciata, con riserva in caso di mutate condizioni, se non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente, ed esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale (art. 24a LPT). La trasformazione può essere sostanziale, quando è importante ed altera la costruzione nella sua fisionomia, nel suo volume, nella superficie dei piani, nell'aspetto esterno o nella destinazione d'uso, oppure può essere parziale, quando riveste un carattere secondario e lascia sostanzialmente immutati volume, aspetto e destinazione dell'opera edilizia, oltre a non generare nuove ripercussioni sull'uso del suolo, sulle opere d'urbanizzazione e sull'ambiente (già in tal senso Scolari, Commentario, n. 645 segg.). Il progetto in esame costituisce a non averne dubbio una trasformazione sostanziale, sia perché implica un cambiamento di destinazione con la creazione di un esercizio pubblico, sia per la significativa ristrutturazione interna dell'edificio, ciò che esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 24a LPT.
5.3. Il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici ed impianti degni di protezione solo se essi sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente e la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, e comunque purché siano rispettate determinate condizioni (art. 24d cpv. 2 e 3 LPT). In concreto l'edificio non è stato posto sotto protezione dall'autorità, per cui questa norma non torna applicabile alla fattispecie. Parimenti inapplicabile risulta l'art. 24b LPT, che regola le aziende accessorie agricole, con cui l'edificio in parola non ha nulla a che fare.
5.4. Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione di zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto; con l'autorizzazione dell'autorità essi possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente e fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24c LPT). L'edificio in questione è antecedente all'entrata in vigore della LPT (1.1.1980) e della prima legislazione federale sulla protezione delle acque (1.7.1972) e, essendo assegnato ad una zona residua, non può per definizione essere conforme ad una destinazione di zona che non è definita; dalle fotografie in atti sembra inoltre che la sua struttura portante sia sufficientemente solida per consentirne ancora l'utilizzazione primitiva: l'art. 24c nLPT è pertanto di principio applicabile. Giusta l'art. 42 OPT, una trasformazione può quindi essere ammessa se l'identità dell'edificio viene conservata nei tratti essenziali rispetto alla data di modifica della situazione pianificatoria, senza che vadano più considerate le utilizzazioni abbandonate a partire da tale data (USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, febbraio 2001, n.3.2). In concreto non occorre tuttavia stabilire se l'utilizzo dell'edificio sia stato abbandonato prima o dopo la data determinante ai sensi del disposto sopra citato, dato che la domanda di costruzione in rassegna comporta tuttavia e comunque (come già indicato quo all'art. 24 cpv. 2 vLPT ) un notevole cambiamento di destinazione del fondo, passando, nella migliore delle ipotesi per la ricorrente, da un utilizzo commerciale ed abitativo ad uno quale esercizio pubblico, sicuramente di maggiore impatto sul territorio per numero e tipologia di utenti nonché per intensità di utilizzo, ciò che esclude che la costruzione mantenga la propria identità (anche a ragione delle accresciute immissioni; cfr. USTE, op. cit., n. 3.5 segg.). La questione di sapere se perlomeno la precedente destinazione di spaccio, peraltro già abbandonata da decenni, possa essere ripristinata può quindi essere lasciata irrisolta siccome ininfluente sull'esito della presente procedura. Infatti il progetto in esame prevede trasformazioni ben più radicali di quelle necessarie per una riapertura dello spaccio, e poco conciliabili con tale utilizzo (numero dei servizi, esistenza e posizione della cucina, ecc.…), per cui dovrebbe essere radicalmente ripensato, e non può essere reso conforme al diritto dall'autorità amministrativa tramite semplici modifiche di progetto in ossequio al principio di proporzionalità.
5.5. Pertanto neppure gli art. 24a - 24d LPT consentono di concedere la licenza edilizia in rassegna per mancanza dei necessari presupposti di legge.
Al contrario con la realizzazione di un grotto si richiamerebbe indubbiamente un significativo flusso di veicoli, dato che la scarsa comodità dell'accesso passerebbe in secondo luogo rispetto all'esercizio pubblico che ne costituirebbe la meta per un tempo certamente più esteso; si otterrebbe la permanenza in loco di un numero maggiore di persone, per periodi più prolungati, e con un impatto ambientale ben più intenso. Basti pensare al consumo di acqua ed elettricità, alla produzione di rifiuti, alle esalazioni di cucina ed alle acque luride da evacuare, tutti elementi che per uno spaccio sono quantitativamente insignificanti rispetto a quelli causati da un esercizio pubblico, dove gli avventori quale attività principale si trattengono e consumano cibo e bibite per un lasso di tempo prolungato con tutto ciò che questo comporta. Visto che si passerebbe quindi da una situazione di limitata clientela essenzialmente di transito, che effettua brevi soste per acquisti di merce sostanzialmente da asporto, ad una situazione di clientela che viene a sostare durevolmente ed a mangiare e bere sul posto con tutte le necessità connesse, appare chiaro che la creazione del grotto causerebbe nuove implicazioni rilevanti sul territorio, e pertanto risulta inammissibile anche ai sensi dell'art. 43 OPT, senza che sia necessario esaminare se siano riunite le altre condizioni di applicabilità di tale disposto.
Stante quanto sopra l'intervento in rassegna non può essere autorizzato. Dal momento che il progetto in esame non verte sul ripristino dell'asserita destinazione originale dell'edificio, ma chiede di autorizzare un nuovo utilizzo dello stesso, non è necessario esaminare l'argomento della tutela delle situazioni acquisite e della conservazione del patrimonio immobiliare altrimenti destinato alla rovina, e non è nemmeno possibile in ossequio al principio della proporzionalità modificare semplicemente la domanda per renderla conforme al diritto.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 6 LPAc; 19, 22, 24 segg. e rel., 37a LPT; 42, 43, 52 OPT; 67 e 71 segg. LALPT; 3, 21 LE; 2, 7 RLE; 1 segg. PAmm; 31 NAPR di __________;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della comunione ereditaria ricorrente, e meglio a carico dei coeredi elencati al consid. A, con vincolo di solidarietà.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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