AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.197
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00197
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 luglio 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 luglio 2000, n. 3028, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 aprile 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di applicare una tenda avvolgibile sulla facciata dell'esercizio pubblico di cui è titolare in piazza __________;
viste le risposte:
21 agosto 2000 del municipio di __________;
30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________, qui ricorrente, è titolare dell'omonimo esercizio pubblico situato all'angolo tra __________ e via __________. Da anni essa beneficia di un'autorizzazione per occupare con tavolini, sedie ed ombrelloni una fascia di area pubblica larga circa 2 m a ridosso delle facciate dell'immobile.
Il 6 marzo 2000 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di sostituire la tenda avvolgibile che copre la fascia di area pubblica situata lungo la via __________ e di posarne una nuova per coprire l'area attrezzata ad esercizio pubblico che si affaccia su __________.
B. Raccolto il preavviso della commissione consultiva del nucleo, il 6 aprile 2000 il municipio ha autorizzato la sostituzione della tenda esistente e negato il permesso di posarne una simile sopra i portici che si affacciano su __________.
C. Con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Illustrate le norme che regolano gli interventi edilizi nella zona del nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non avesse abusato del potere discrezionale conferitole dalle stesse. Il diniego del permesso sarebbe volto a tutelare l'integrità dell'aspetto estetico della facciata dell'immobile rivolta verso __________.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.
L'insorgente rileva che il municipio ha autorizzato la posa di analoghi impianti sugli stabili che si affacciano su __________. Lamenta quindi una disparità di trattamento ed una violazione del principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi della ricorrente.
F. Respinta una proposta transattiva formulata dal giudice delegato, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 Pamm).
La controversa tenda configura un impianto rilevante tanto dal profilo della polizia delle costruzioni, quanto dal profilo dell'utilizzazione dei beni pubblici. Alterando in misura apprezzabile l'aspetto estetico dell'immobile, l'intervento configura in effetti una trasformazione soggetta a licenza edilizia (art. 4 seg. RLE). Insistendo su area pubblica, esso richiama inoltre l'applicazione della LOC, segnatamente il regolamento sui bene amministrativi (RBA) del 30 gennaio 1989 della città di __________.
Secondo l'art. 11 RBA le autorizzazioni e le concessioni per uso accresciuto od esclusivo dell'area pubblica riferite a costruzioni o impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia.
Quest'esigenza procedurale è essenzialmente volta a tutelare gli interessi di terzi, attraverso la pubblicazione della domanda e la notifica ai confinanti, previste dall'art. 17 cpv. 2 RLE, in modo da offrire loro la possibilità di eventualmente opporsi all'intervento (cfr. RDAT 1989, n. 59). Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione sono ammesse soltanto in casi eccezionali, quando è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati particolari (art. 17 cpv. 4 RLE).
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché un impianto come quello in contestazione coinvolge indubbiamente sia gli interessi pubblici, sia gli interessi particolari dei vicini. Non può quindi beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione e della notifica ai confinanti, sancito dall'art. 17 cpv. 2 RLE.
Omettendo di dare alla domanda la necessaria pubblicità, il municipio ha chiaramente violato norme essenziali di procedura.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, annullando sia la decisione municipale impugnata, sia quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati all'autorità comunale affinché renda una nuova decisione, previa pubblicazione all'albo e notifica ai vicini della domanda inoltratagli dalla __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 4, 5, 6, 17 RLE; 11 RBA; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 6 aprile 2000 del municipio di __________;
1.2. la decisione 11 luglio 2000, no. 3028, del Consiglio di Stato.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda come ai considerandi.
Il comune di __________ rifonderà fr. 600.-- (seicento) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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