AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.193
Data decisione, Autorità: 05.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00193
Lugano 5 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 giugno 2000, n. 339/2000, del Dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna luminosa bifacciale sulla part. __________ sita ad __________ e destinata alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 11 agosto 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con istanza 8 marzo/3 aprile 2000 lo studio d'architettura __________ a nome e per conto dell'Albergo __________ di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di polizia amministrativa (UPP), il permesso di posare sulla part. n. __________, sita in Via __________ ad __________, un cassonetto bifacciale luminoso a forma di freccia, di cm 85 x 54, con la dicitura "160 m - __________ (e logo) - Hotel Ristorante - Piscina - Piscine - Schwimmbad (e simbolo)", da applicare ad un palo infisso nel terreno a confine con la strada.
Il municipio di __________, la polizia cantonale e la sezione dei beni monumentali e ambientali hanno dato preavviso favorevole.
La divisione delle costruzioni del dipartimento del territorio ha respinto la domanda con decisione 15 giugno 2000, argomentando che l'insegna richiesta è da considerarsi quale indicatore di direzione per alberghi, materia retta da precise norme (criteri di concessione, forma, caratteristiche, dimensioni, colore e testo), i cui presupposti non sarebbero adempiuti nella fattispecie. L'autorità dipartimentale ha inoltre ordinato la rimozione dell'insegna già esposta. Infine, l'autorità dipartimentale ha rilevato il proprio rifiuto di abbandonare la procedura contravvenzionale.
B. Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________, gerente dell'Albergo __________, insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In buona sostanza, l'insorgente nega che il cassonetto in questione costituisca una semplice insegna direzionale, avendo uno scopo promozionale per l'albergo. Rileva inoltre che esso non contrasterebbe con alcuna disposizione della LIns e del relativo regolamento di applicazione.
C. L'autorità di prime cure si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno semmai ripresi in diritto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti, è sufficientemente nota a questo Tribunale.
2.1. Le insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).
2.2. Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
2.3. Le norme succitate contengono numerosi concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
I motivi addotti dall'autorità dipartimentale non reggono alla critica.
L'autorizzazione per la posa d'insegne è un permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, del RLIns e della legislazione richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa che l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, nessuna norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di pubblicità. I presupposti del permesso sono infatti unicamente quelli stabiliti dagli art. 4 - 12 LIns, che non menzionano il requisito del bisogno. Inoltre, il rischio di un precedente invocabile da altri esercenti non è sufficiente a motivare il diniego della postulata autorizzazione, in quanto ulteriori insegne potranno essere permesse, soltanto se conformi alle condizioni poste dalla legge.
In siffatte circostanze, la valutazione operata dall'autorità dipartimentale non appare ragionevolmente sostenibile e non può quindi essere confermata.
Rimane riservata la procedura contravvenzionale.
Dato l'esito, non si prelevano né tassa di giudizio né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 15 giugno 2000, n. 339/2000, del dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione a posare l'insegna oggetto dell'istanza 8 marzo/3 aprile 2000.
Non si prelevano né tasse né spese.
Lo Stato rifonderà fr. 400.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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